È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il nuovo regolamento in materia di pareri di precontenzioso, emanato il 24 febbraio 2014 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP . Con tale atto, l’Autorità ritorna nuovamente a disciplinare l’organizzazione e le modalità esplicative della sua importante funzione consultiva, finalizzata ad attuare un vero sistema di precontenzioso. Sistema diretto, a sua volta, a porre rimedio alle diffuse conflittualità giurisdizionali.
La funzione consultiva dell’Autorità. L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici AVCP manifesta il suo vivo interesse a disciplinare una funzione, quella consultiva, che la vede costantemente protagonista nelle disparate dispute interpretative fra stazioni appaltanti ed operatori economici concorrenti. Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lett. n , del Codice dei contratti pubblici d.lgs. numero 163/2006 , l’AVCP ha il compito di esprimere pareri in ordine a contestazioni, che possono insorgere durante lo svolgimento di una procedura di gara, per il conferimento di un appalto o di una concessione. Precisamente la riportata disposizione normativa stabilisce che l’AVCP “su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione”. La finalità della disposizione è quella di prevenire il contenzioso in sede giurisdizionale, attraverso la formulazione di uno specifico parere su un fatto controverso, che si è determinato in sede di procedura di gara. Ciò spiega perché lo strumento previsto dalla citata disposizione sia anche e maggiormente noto ed anche correttamente qualificato come istituto di «precontenzioso», cioè come strumento di risoluzione delle controversie alternativo ai rimedi giurisdizionali. Al riguardo, occorre ricordare che i pareri resi dall’Autorità non hanno la medesima forza vincolante della sentenza del giudice, dal momento che essi sono adottati da un’autorità che, ancorché qualificabile come indipendente, ha pur sempre natura amministrativa. Le principali novità. In primo luogo, occorre principiare dall’ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a richiedere il parere. L’articolo 2 del Regolamento, oltre a prevedere le stazioni appaltanti e gli operatori economici, quali soggetti legittimati, contempla, per la prima volta, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati. Si tratta di una novità importante, volta a conferire rilevanza e poteri anche a soggetti, formalmente terzi rispetto al contenzioso in corso. La nuova norma regolamentare prevede che, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, il richiedente deve precisare i seguenti elementi - il grado di rappresentatività dell’ente rispetto all’interesse specifico, che si prefigge di tutelare b l’univoca conformità degli interessi individuali degli iscritti a quello a tutela del quale l’associazione agisce. Con tale ampliamento, appare evidente che gruppi di cittadini, coagulati in associazioni o comitati, potranno far valere gli interessi del luogo, risultante anche dallo Statuto dell’ente medesimo. Conferma in tal senso proviene dall’articolo 7, in tema di istruttoria, laddove si prevede che l’Autorità deve valutare la rilevanza della questione prospettata, ai fini dell’emanazione del parere, anche tenendo conto del “valore sociale della controversia”. In secondo luogo, merita attenzione la possibilità, prevista in favore dei soggetti interessati, di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione definitiva. Tale novità, contemplata all’articolo 4, comma 3°, si pone in linea con l’esigenza di non limitare troppo il campo di azione della funzione consultiva. Fra l’altro, val la pena osservare che, stante il tenore letterale della novella disposizione regolamentare, appare possibile chiedere un parere anche su questioni insorte dopo la stipula del contratto, essendo tale fase, ovviamente, successiva all’aggiudicazione definitiva, quale provvedimento amministrativo di perentoria scelta del miglior contraente. Milita a favore di tale interpretazione l’articolo 13, in tema di attività conciliative, ove si prevede che, a seguito di congiunta iniziativa della stazione appaltante e dell’impresa esecutrice dell’appalto o della concessione, l’Autorità esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte dopo la stipulazione del contratto. Inoltre, il regolamento si preoccupa di stabilire un preciso termine per la conclusione del procedimento consultivo. Tale termine è pari a novanta giorni e decorre dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, fatta salva la sospensione per il deposito e lo scambio di memorie, previsto dall’articolo 8. Tale disposizione è, invero, finalizzata a garantire l’effettivo contraddittorio fra le parti, attraverso lo scambio di reciproche memorie. Precisamente, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, le parti hanno facoltà di depositare memorie e documenti, secondo le modalità indicate nella lettera di avvio del procedimento dall’Autorità di Vigilanza. Viene espressamente consentita la presentazione di memorie di replica entro i successivi dieci giorni dal deposito delle memorie precedenti. Appare ben evidente la volontà di procedimentalizzare, in un’ottica più marcatamente processuale, l’attività delle parti in conflitto. Ciò, anche al fine di garantire, in favore dell’Autorità, una maggiore conoscenza dei fatti, oggetto di contenzioso, in vista dell’emanazione di un parere maggiormente articolato ed esaustivo. E’ previsto anche l’intervento facoltativo nel procedimento. L’articolo 3 stabilisce che può intervenire nel procedimento qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, purché l’intervento sia strettamente correlato alla richiesta di parere od alle memorie eventualmente depositate dalla controparte. Tale possibilità viene estesa, poi, anche ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. Siffatti soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nonché di presentare memorie scritte e documenti, ricalcando le previsioni normative dell’articolo 10 della legge numero 241/1990. Infine, va segnalato che è possibile presentare istanza di riesame. L’articolo 12 prevede tale potere solo in un caso l’ipotesi in cui vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto.
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