Pagato il debito, la misura cautelare adottata resta

L’intervenuto pagamento del debito tributario non comporta il venir meno delle esigenze cautelari.

È questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 8728 del 24 febbraio 2014. Il caso. Tre uomini, compivano atti fraudolenti sulle disponibilità finanziarie intestate al padre deceduto di uno degli stessi, presso la filiale romana della Banca Popolare di Bergamo, trasferendo le somme di denaro in un trust fund di cui i tre erano trustee in modo da rendere inefficace la riscossione tributaria coattiva. Il tribunale di Napoli, a seguito d’istanza delle parti, con ordinanza revoca il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello, sostenendo che il giudicante abbia erroneamente ritenuto non più sussistenti le esigenze cautelari per l’avvenuto pagamento del debito tributario. Il debito è pagato, ma la misura resta. La Corte accoglie il ricorso, ritenendo che il Gip abbia errato nel revocare la misura cautelare perché il debito tributario sarebbe stato sanato. Difatti, non solo il reato non si è estinto, e non solo non è divenuta applicabile l’attenuante speciale del pagamento del debito tributario ex articolo 23 d.lgs. numero 74/2000 visto che il riconoscimento di essa «è subordinato all’integrale estinzione dell’obbligazione tributaria mediante il pagamento anche in caso di espletamento delle speciali procedure conciliative previste dalla normativa fiscale», ma soprattutto sono rimaste sussistenti l’esigenze cautelari in vista della confisca obbligatoria, rappresentate quantomeno della differenza tra l’importo dell’evasione penalmente rilevante e l’importo della soluzione tributaria concordata con la procedura conciliativa fiscale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 febbraio – 24 febbraio 2014, numero 8728 Presidente Squassoni – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 aprile 2013 il gip del Tribunale di Napoli, a seguito di istanza di T.A.C. , S.T.H. e L.R.E. - indagati per il reato di cui all'articolo 11 d.lgs. 74/2000 perché in concorso tra loro, per evadere le imposte sui redditi dovute dal padre deceduto del primo, ammontanti ad Euro 29.201.706, compivano atti fraudolenti sulle disponibilità finanziarie intestate al deceduto presso la filiale romana della Banca Popolare di Bergamo, i primi due richiedendo di trasferire 3,8 milioni di Euro circa in un trust fund di cui i tre erano trustee per rendere inefficace la riscossione tributaria coattiva -, ha revocato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 1, comma 143 I. 2007/244 che aveva emesso il 23 gennaio 2012 quanto alle attività finanziarie intestate al deceduto padre del primo indagato presso tale banca. 2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per tre motivi. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 321 c.p.p. La difesa degli indagati aveva chiesto la revoca del sequestro in conseguenza della richiesta di archiviazione, a suo dire derivante dall'avere soddisfatto il debito tributario. Il giudicante, pur ritenendo che il fatto reato restasse, comunque, da giudicare con l'adempimento del debito tributario dopo l'avvio del procedimento penale il reato non estingue, potendo soltanto comportare la diminuzione della pena ex articolo 13 d.lgs. 74/2000 ha erroneamente ritenuto non più sussistenti le esigenze cautelari proprio per il pagamento del debito tributario. Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 321 c.p.p. in relazione all'articolo 1, comma 143 I. 2007/244, che ha esteso l'istituto di cui all'articolo 322 ter c.p. ai reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 tranne quello di cui all'articolo 10 i fatti evidenziati e la natura obbligatoria della confisca cui il sequestro è finalizzato dimostrano la violazione di tale normativa. Il terzo motivo è proposto ex articolo 606, comma 1, lettera e , c.p.p. per vizio motivazionale. In data 23 gennaio 2014 il difensore di S. e L. ha depositato memoria chiedendo che il ricorso non sia accolto. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Il nucleo del primo motivo è identificabile nella censura mossa al giudicante per avere affermato il venir meno delle esigenze cautelari a causa dell'intervenuto pagamento del debito tributario. Pur non menzionando espressamente le esigenze cautelari, effettivamente il gip ha fondato la revoca su quel che ha definito in sostanza integrale sanatoria della posizione debitoria , pur significativamente evidenziando che rimane impregiudicata ogni ulteriore. valutazione in merito alla commissione del reato . In tal modo, il gip non ha tenuto conto di quanto da lui stesso esposto nella sua ordinanza, e cioè che, a fronte di un'evasione secondo il capo di imputazione ammontante Euro 29.201.746, è stato effettuato un accertamento con adesione per la definizione del procedimento tributario, che ha comportato il pagamento di Euro 16.209.729,39. In realtà, non solo il reato non si è estinto non può non ricordarsi che l'articolo 11 d.lgs. 74/2000 è un reato di pericolo, non necessitante per sussistere, quindi, l'esistenza di una procedura di riscossione coattiva - cfr. Cass. sez. III, 9 aprile 2013 numero 39079 Cass. sez. III, 25 giugno 2012 numero 37415 Cass. sez. III, 18 maggio 2011 numero 36290 - e non avente per oggetto, appunto, il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica rappresentata dai beni del contribuente, onde il reato può configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori - così la già citata Cass. sez. Ili, 18 maggio 2011 numero 36290 - , e non solo non è divenuta applicabile neppure l'attenuante speciale del pagamento del debito tributario prevista dall'articolo 13 d.lgs. 74/2000 visto che il riconoscimento di essa è subordinato all'integrale estinzione dell'obbligazione tributaria mediante il pagamento anche in caso di espletamento delle speciali procedure conciliative previste dalla normativa fiscale così, da ultimo, Cass. sez. III, 5 luglio 2012-7 gennaio 2013 numero 176 conforme Cass. sez. III, 13 maggio 2004 numero 30580 , ma soprattutto sono rimaste sussistenti, come evidenzia a ben guardare il ricorrente, esigenze cautelari in vista della confisca obbligatoria, rappresentate quantomeno dalla differenza tra l'importo della evasione penalmente rilevante nelle modalità sopra descritte e l'importo della soluzione tributaria concordata con la procedura conciliativa fiscale. Il motivo risulta dunque fondato, assorbendo gli ulteriori motivi e ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma.