Spese legali non ricomprese nella garanzia assicurativa

Sono a carico dell’assicurato le spese legali a seguito del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni subiti dalla sua vettura e da lui proposta nei confronti dell’attore.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3428 del 14 febbraio ribadisce tale principio nell’ambito di un giudizio volto all’accertamento della responsabilità di un individuo assicurato, qualora questi abbia proposto domanda riconvenzionale nei confronti del danneggiato dando origine alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell’attore. Il fatto. In seguito ad un incidente stradale in cui un’autovettura tampona un’altra, il conducente dell’auto tamponata conveniva in giudizio l’automobilista che aveva posto in essere un sinistro e la sua compagnia assicuratrice. Il giudice di primo grado condanna il danneggiante e la sua assicurazione al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali. In appello viene confermata la condanna. Conseguentemente la compagnia assicuratrice ricorre per cassazione lamentando il pagamento delle spese legali. La ricorrente lamenta se debba rispondere solo delle spese legali inerenti la difesa del proprio assicurato o se possa essere chiamata a rispondere delle spese legali originate da eventuali domande riconvenzionali di risarcimento danni proposte dallo stesso nei confronti del danneggiato attore, o se le spese in questione debbano rimanere ad esclusivo carico dell’assicurato. L’assicurato paga le spese legali in seguito a rigetto della domanda riconvenzionale. Gli Ermellini accolgono il ricorso ribadendo un principio ormai consolidato in giurisprudenza, ovvero che il soccombente debba rispondere anche delle spese legali sostenute dal soggetto chiamato in garanzia dalla controparte. A questo scopo infatti, la Corte richiama l’art. 1917 c.c. riguardante gli obblighi dell’assicuratore, evidenziando come tra questi vi siano anche quelli di tenere indenne l’assicurato delle somme che sarà condannato a versare alla controparte a titolo di risarcimento del danno ed anche di tutte le spese legali a suo carico. Rimangono invece estranee nel rapporto garantito le spese che l’assicurato può essere condannato a pagare sulla base di altre domande, da questi autonomamente proposte, seppur nell’ambito dello stesso giudizio di accertamento della responsabilità. Infatti, la Corte ribadisce che quest’ultime restano domande autonome rispetto a quella di accertamento della responsabilità. In conclusione la Corte afferma che rimangono a carico dell’assicurato le spese legali che può essere condannato a pagare in seguito al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni subiti dalla sua vettura e da lui proposta nei confronti dell’attore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 dicembre 2013 - 14 febbraio 2014, numero 3428 Presidente Berruti – Relatore Rubino Svolgimento del processo La Vittoria Assicurazioni s.p.a. propone tempestivo ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., avverso la sentenza numero 11119 del 2007 del Tribunale di Milano, depositata il 18.10.2007, notificata il 7.2.2008, nei confronti di P.C. , E.S. , C.E. e Aviva Italia s.p.a P.C. ed E.S. , rispettivamente conducente e trasportata su una vettura, convenivano in giudizio C.E. dalla cui vettura erano stati tamponati e la Vittoria Assicurazioni s.p.a., sua compagnia assicuratrice per la r.c.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il C. resisteva alla domanda avversaria e proponeva domanda riconvenzionale nei loro confronti sostenendo di aver a sua volta subito dei danni a seguito del sinistro stradale, dei quali chiedeva di essere risarcito. A fronte della domanda riconvenzionale del C. gli attori chiamavano in causa la loro compagnia assicuratrice per la r.c.a., Commerciai Union Italia s.p.a, ora Aviva Italia s.p.a.,. per essere da questa eventualmente garantiti. Il Giudice di pace di Milano con sentenza numero 9937 del 2005 dichiarava la prevalente responsabilità del C. nel sinistro condannandolo in proporzione, insieme alla sua compagnia assicuratrice, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali. La Vittoria Assicurazioni proponeva appello solo in relazione alla liquidazione delle spese legali, affermando che erroneamente il giudice di pace avesse posto a suo carico anche le spese legali sostenute dalla compagnia assicuratrice della controparte P. , da questo evocata in giudizio e nei cui confronti l'appellante non aveva proposto alcuna domanda. Il suo assicurato, C.E. , proponeva appello incidentale in ordine alla responsabilità dell'incidente. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice di appello, con la sentenza numero 11119 del 2007 accoglieva in parte l'appello incidentale del C. , affermando la pari responsabilità dei due conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente. Rigettava l'appello proposto dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a. contro la sentenza del giudice di pace, confermando la decisione del primo giudice di porre a carico di entrambi i convenuti sulla base della utile promozione del giudizio da parte degli attori, che avevano ottenuto di più di quanto corrisposto da parte della Vittoria Assicurazioni, e del rigetto della domanda riconvenzionale del C. , che era stato già integralmente risarcito prima dell'inizio del giudizio di merito dalla compagnia assicuratrice della controparte le spese legali liquidate in favore della terza chiamata, e, in base agli obblighi di garanzia dell'assicuratore, di riversarne gli effetti su questi. Il tribunale in particolare osservava che effettivamente né il C. né la sua compagnia assicuratrice avevano chiesto la chiamata in causa della compagnia assicuratrice del P. , né avevano svolto alcuna domanda nei suoi confronti, e neppure risultavano soccombenti nei confronti della terza chiamata nei confronti della quale, del resto, neppure gli attori erano soccombenti . Tuttavia il C. aveva dato origine alla chiamata proponendo domanda riconvenzionale nei confronti degli attori, originando la loro necessità di difendersi. La sentenza appellata confermava che la decisione del giudice di primo grado di porre le spese della terza chiamata in causa dagli attori a carico del convenuto soccombente, e per esso della sua compagnia assicuratrice, appariva corretta. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Vittoria Assicurazioni s.p.a. nei confronti di P.C. , E.S. , C.E. e Aviva Italia s.p.a. sulla base di un motivo. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensive. La ricorrente non ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso proposto, la ricorrente Vittoria Assicurazioni s.p.a. sottopone alla Corte il quesito se la compagnia di assicurazioni per la RCA convenuta in giudizio insieme al proprio assicurato debba rispondere solo delle spese legali inerenti la difesa svolta dal proprio assicurato il che giustifica che in caso di soccombenza dell'assicurato possa essere chiamata a rifondere le spese all'attore vincitore o se possa essere chiamata a rispondere anche delle spese legali originate dalle eventuali domande riconvenzionali di risarcimento dei danni proposte dal proprio assicurato nei confronti del danneggiato attore sostenute dalla compagnia di assicurazioni di questo, chiamata in causa dall'attore in garanzia, o se piuttosto queste spese, in caso di soccombenza, debbano rimanere ad esclusivo carico dell'assicurato. La ricorrente sostiene che la compagnia assicuratrice per la r.c.a. del convenuto può essere legittimamente condannata a pagare le spese legali di causa se il convenuto è soccombente nei confronti dell'altrui domanda di risarcimento danni, accolta, ma non quelle spese che siano originate da domande riconvenzionali proposte dal convenuto, suo assicurato, e rigettate. Ciò può verificarsi qualora, come nella specie, il convenuto in un giudizio di risarcimento danni r.c.a., avendo a sua volta subito dei danni e ritenendo di non essere unico responsabile del sinistro, non si limiti a difendersi ma svolga domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti degli attori, qualora da ciò consegua la chiamata in causa da parte di questi della compagnia di assicurazioni e qualora la domanda riconvenzionale del convenuto venga rigettata. Il ricorso è fondato. La questione sottoposta all'attenzione della corte è se, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento della responsabilità del proprio assicurato, qualora questi abbia proposto domanda riconvenzionale nei confronti del danneggiato dando origine alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell'attore, la compagnia di assicurazioni possa essere chiamata a rispondere anche delle spese legali che il proprio assicurato sia condannato a pagare nei confronti della compagnia assicuratrice della controparte in conseguenza dell'esito negativo del giudizio sulla domanda riconvenzionale. È principio consolidato, e non oggetto di contestazione in questa sede, che il soccombente debba rispondere anche delle spese legali sostenute dal soggetto chiamato in garanzia della controparte, qualora abbia dato causa alla chiamata ed a prescindere dal fatto che non abbia svolto alcuna domanda nei confronti del chiamato, in ragione del c.d. principio di causalità da ultimo v. Attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 cod. proc. cip., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria ” Cass. numero 7431 del 2012 , nonché In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite ”. Cass. numero 23552 del 2011 . Il punto è se, qualora la chiamata venga effettuata all'interno di un giudizio che vede come parte anche la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica, essa possa essere tenuta a rispondere delle spese legali sostenute dalla terza chiamata in luogo del suo assicurato. A questo scopo, occorre verificare se questa prestazione sia coperta o meno dalla garanzia assicurativa in quanto, ex art. 1917 c.c., gli obblighi dell'assicuratore per la R.C.A., ex art. 1917 c.c., comprendono gli obblighi di tenere indenne l'assicurato di quanto egli deve pagare al danneggiato in ragione della sua responsabilità nell'evento dannoso e del danno provocato, e quindi essa è tenuta a tenere indenne l'assicurato delle somme che sarà condannato a versare alla controparte a titolo di risarcimento del danno ed anche di tutte le spese legali a suo carico in ragione della soccombenza che si sono rese necessarie per procedere all'accertamento dei fatti, ovvero per verificare la sussistenza o meno della responsabilità dell'assicurato. Rimangono invece estranee al rapporto garantito le spese che l'assicurato può essere condannato a pagare sulla base di altre domande, da questi autonomamente proposte, seppur nell'ambito dello stesso giudizio di accertamento della responsabilità in merito ad un unico fatto incidente stradale dal quale sono conseguiti danni a più soggetti e che tuttavia rimangono domande autonome rispetto a quella di accertamento della sua responsabilità. In particolare, rimangono a carico dell'assicurato le spese legali che può essere condannato a pagare in seguito al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dalla sua vettura da lui proposta nei confronti dell'attore, e sostenute dalla compagnia assicuratrice per la rea dell'attore che questi abbia chiamato in causa. In questo caso l'assicurazione obbligatoria per la r.c.a. del convenuto non può essere chiamata a rispondere delle spese legali sostenute dalla compagnia assicuratrice dell'attore, in quanto non ha proposto domanda nei suoi confronti, non ha dato causa alla sua partecipazione al giudizio e tali spese esulano dall'oggetto della garanzia assicurativa prestata. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi, e di conseguenza il ricorso va accolto e la sentenza cassata in relazione alla questione oggetto di ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto è consentito a questa corte di decidere nel merito, ex art. 384 secondo comma c.p.c. In virtù dell'accoglimento del ricorso, il controricorrente C.E. è tenuto, in luogo della sua compagnia assicuratrice per la r.c.a., Vittoria Assicurazioni s.p.a., a rifondere le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in favore della Aviva Italia s.p.a., compagnia assicuratrice per la r.c.a. del controricorrente P. . In forza del c.d. effetto espansivo, la cassazione anche parziale della sentenza si estende e quindi travolge la statuizione sulle spese e allorquando la Corte cassi e decida nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., deve essa stessa provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio Cass. numero 6938 del 2003 . Stante l'esito finale della lite - che vede attribuita a ciascun conducente, all'esito dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale del C. , una responsabilità equivalente nella provocazione del danno, ma che vede comunque rigettata la riconvenzionale del C. , le spese dei primi due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti principali, P.C. e E.S. , da una parte, e C.E. dall'altra. Le spese di primo e secondo grado sostenute da Aviva Italia s.p.a. sono a carico del C. e liquidate come al dispositivo. Le spese sostenute dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a. in grado di appello sono a carico delle controparti in solido e si liquidano come da dispositivo. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna C.E. a rifondere le spese processuali sostenute da Aviva Italia s.p.a. e le liquida, quanto al primo grado, in Euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge, e quanto al secondo grado in Euro 1.316,00, di cui Euro 116,00 per spese, oltre accessori di legge compensa integralmente le spese del primo e del secondo grado di giudizio tra C.E. , P.C. e E.S. condanna C.E. , Aviva Italia s.p.a., P.C. e E.S. in solido a rifondere alla Vittoria Assicurazioni s.p.a. le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 150,00 per spese oltre accessori di legge condanna i controricorrenti in solido a rifondere alla Vittoria Assicurazioni s.p.a. le spese del giudizio di cassazione, e le liquida in complessivi Euro 3.000,00 di cui 200,00 per spese oltre accessori di legge.