Per la validità della delibera non è necessaria la presentazione di una contabilità redatta con le forme rigorose di un bilancio

Per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è necessaria la presentazione di una contabilità redatta con le forme rigorose di un bilancio, né che le quote di riparto della spesa debbano essere trascritte nel verbale

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2878/14, depositata il 10 febbraio. La fattispecie. Un condomino presenta opposizione a decreto ingiuntivo, ma il Tribunale di secondo grado, in riforma della decisione di primo, decide per il rigetto della stessa. In particolare, il Tribunale riteneva che la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dovuti da ciascun condomino, costituiva di per sé prova del credito idonea a fondare la relativa domanda di condanna e, inoltre, tale delibera era immune da vizi. Delibera di approvazione del bilancio preventivo valida anche se Il condomino, quindi, ricorre per cassazione. Tuttavia, i Supremi Giudici ritengono che la censura si traduca nell’esame critico dei documenti prodotti, pervenendo alla conclusione che questi non dimostrerebbero l’esistenza di uno stato di ripartizione della spesa approvato dall’assemblea dei condomini. In pratica, il motivo sollecita un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. Nonostante ciò, la S.C. ha precisato che per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è necessaria la presentazione di una contabilità redatta con le forme rigorose di un bilancio, né che le quote di riparto della spesa debbano essere trascritte nel verbale .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 23 ottobre 2013 – 10 febbraio 2014, n. 2878 Presidente Piccialli – Relatore Manna Svolgimento del processo e Motivi della decisione I. - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c. 1. - Con sentenza n. 1181 del 13.4.2011 il Tribunale di Cagliari, pronunciandosi quale giudice d'appello e in riforma della decisione di primo grado, rigettava l'opposizione che B.M., partecipante al condominio di Viale Merello, 29, Cagliari, aveva proposto contro il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace dello stesso capoluogo per il pagamento di € 1.202,83. Tale somma era stata richiesta dal predetto condominio a titolo di oneri condominiali, in prevalenza relativi a spese per lavori edilizi di natura straordinaria eseguiti sul fabbricato. Riteneva il giudice d'appello che la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dovuti da ciascun condomino, costituiva di per sé prova del credito idonea a fondare la relativa domanda di condanna e che nello specifico tale delibera era immune da vizi. 2. - Per la cassazione di detta sentenza ricorre B.M., in base ad un unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso il condominio di Viale Merello, 29, Cagliari. 3. - Con l'unico motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. e dell'art. 63 disp. att. c.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dal medesimo art. 63 cit., il tutto in relazione ai nn. 1 e 5 dell'art. 360 c.p.c. 4. - Il motivo è infondato in ciascuna delle due censure in cui si articola. 4.1. - Quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione di legge rectius, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. , va osservato che in materia di contenuto della sentenza, affinché sia integrato il vizio di mancanza della motivazione agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c., occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum Cass. n. 20112/09 . Resta esclusa, invece, la nullità della sentenza ove si faccia questione della sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie cfr. Cass. S. U. n. 5888/92 . 4.2. - In ordine al vizio motivazionale in disparte l'inammissibile sua riferibilità all'applicazione o interpretazione di una norma di legge, invece che ad un fatto cfr. per tutte, Cass. S.U. n. 28054/08 , va richiamata la costante giurisprudenza di questa Carte, secondo cui il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi non può, invece, essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori tale ricostruzione rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, attiene al convincimento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, al vizio di contraddittoria motivazione, questo presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata così, ex pluribus, Cass. nn. 7476/01, 8898/03 e 16038/03 . 5. - Nella specie, la sentenza impugnata rende adeguatamente conto delle ragioni della decisione, lì dove, senza incorrere in alcun ragionamento illogico, a rileva che a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo il condominio aveva prodotto copia del verbale dell'assemblea del 25.5.2004, di approvazione del rendiconto di gestione e con allegato il piano di riparto recante i crediti verso i condomini per la gestione straordinaria dei lavori eseguiti sullo stabile b precisa nel dettaglio come sia stato appostato il credito verso l'opponente c osserva che la delibera 15.4.2003, contenente l'approvazione del bilancio consuntivo e dello stato di ripartizione delle spese dell'esercizio 2002-2003 redatto con le tabelle millesimali aggiornate al 2.12.2002, reca come dovuto dal condomino B.M. un residuo debito di € 1.100,95 d esclude motivatamente che su tale approvazione possano avere incidenza di segno contrario la prova orale espletata in primo grado e il contrastante contenuto di delibere condominiali assunte in epoca precedente a quelle anzi dette e richiama, quindi, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è necessaria la presentazione di una contabilità redatta con le forme rigorose di un bilancio, né che le quote di riparto della spesa debbano essere trascritte nel verbale. 5.1. - Per contro, il motivo di ricorso non individua alcuna parte della sentenza d'appello intrinsecamente viziata sotto il profilo logico-giuridico, né identifica precisi fatti controversi e decisivi di cui sia mancato l'esame da parte del giudice d'appello. La censura si traduce nell'esame critico dei documenti prodotti, pervenendo alla conclusione che questi non dimostrerebbero l'esistenza di uno stato di ripartizione della spesa approvato dall'assemblea dei condomini. Il motivo, pertanto, si limita a proporre un apprezzamento dei fatti diverso da quello operato nella sentenza impugnata, e sollecita, in sostanza, un inammissibile sindacato di merito da parte di questa Corte. 5. - Per le considerazioni svolte si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art. 375, n. 5 c.p.c. . II. - La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale le parti, debitamente avvisate, non hanno depositato memoria, e il Procuratore generale nulla ha osservato. III. - Pertanto il ricorso va respinto. IV. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta a il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 1.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.