Dice sì al prelievo del sangue ma non a quello delle urine: un esame poteva bastare!

Accettare di sottoporsi al prelievo ematico ma non a quello delle urine non vuol dire rifiutare di sottoporsi all’accertamento dell’eventuale guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infatti, non è indispensabile il compimento di un’analisi su 2 diversi liquidi biologici.

È quanto emerge dalla sentenza numero 1494/2014 della Corte di Cassazione, depositata il 15 gennaio scorso. La fattispecie. Un automobilista veniva condannato per guida in stato di ebbrezza articolo 186, comma 2, lett. c, codice della strada e per essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo del liquido biologico per accertare l’ utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope articolo 187, comma 8, codice della strada . Dice sì al solo prelievo del sangue Motivo di annullamento senza rinvio, limitatamente al secondo reato, della sentenza impugnata avanti ai giudici di Cassazione è proprio la non sussistenza del fatto. In particolare, l’imputato, accompagnato al pronto soccorso per eseguire i prelievi previsti dal codice della strada, accettava di sottoporsi al controllo ematico, rifiutando invece di sottoporsi al prelievo delle urine. La S.C. sottolinea che, in base ad un consolidato indirizzo della Corte di legittimità, lo stato di alterazione da sostanze stupefacenti del conducente dell’auto «non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica». e tanto bastava. Nel caso affrontato dagli Ermellini, l’imputato aveva rifiutato il prelievo delle urine, ma aveva accettato di sottoporsi al prelievo ematico. Esame, questo, pienamente sufficiente ai fini dell’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti. In pratica, non si rendeva indispensabile il compimento di un’analisi su 2 diversi liquidi biologici dell’imputato, come sostanzialmente ritenuto dalla Corte territoriale. Pertanto, deve escludersi la sussistenza del ritenuto rifiuto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 luglio 2013 – 15 gennaio 2014, numero 1494 Presidente Sirena – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 28 novembre 2012 la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine in data 4 novembre 2010 appellata da P.A. . Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere dei reati di cui all'articolo 186 comma 2 lett. c Codice della Strada guida in stato di ebbrezza capo A e di cui all'articolo 187 comma 8 Codice della Strada per essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo del liquido biologico per accertare la presenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. 2. Avverso tale decisione proponeva ricorso il P. lamentando la violazione dell'articolo 606 lett. b ed e c.p.p. quanto alla ritenuta responsabilità per il capo b e quanto alla mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità. Considerato in diritto 3. La Corte territoriale non ha concesso la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ritenendo che la disciplina di cui alla legge 120 del 2010, introduttiva di tale previsione, fosse nel complesso meno favorevole rispetto a quella contemplata dall'articolo 186 C.d.S. nel testo precedente, vigente all'epoca del commesso reato, sia per i limiti edittali di pena contemplati che per la sanzione amministrativa accessoria. Sul punto il ricorrente si limita a dedurre che la norma sul lavoro di pubblica utilità era stata già introdotta precedentemente con l'articolo 54 del decreto legge numero 274 del 28 agosto 2000. La normativa richiamata tuttavia si riferisce esclusivamente ai procedimenti innanzi al giudice di pace e l'applicazione dell'istituto in questione nella disciplina relativa a quei procedimenti, ha comunque presupposti diversi rispetto a quelli di cui alla legge numero 120 del 2010, richiedendo, ad esempio, l'espressa richiesta dell'imputato. Va comunque a riguardo precisato che l'affermazione di cui alla sentenza impugnata circa il carattere meno favorevole delle disposizioni in materia di cui alla legge numero 120 del 2010 appare in contrasto con i principi espressi da questa Corte cfr. ex plurimis Sentenza numero 42485 del 19/09/2012, Sarullo, Rv. 253731 , secondo cui non vi è dubbio che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento può risolversi in una disposizione di favore per il reo, e, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'articolo 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile v. anche Sez. 4, numero 11198 del 17/01/2012, Rv. 252170 . Tuttavia, secondo i principi generali, l'apprezzamento del carattere più favorevole di una disciplina normativa deve essere formulato come affermato e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità considerando la stessa nel suo complesso una volta individuata la disposizione globalmente ritenuta più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integrante, non potendo combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una tertia lex di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità ex plurimis , Sez. 4, 20 settembre 2004, Nuciforo . Di tal che, e per quel che qui interessa, il giudice, laddove ritenga di accedere alla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità, considerando in concreto più favorevole la L. numero 120 del 2010 che tale sanzione sostitutiva ha introdotto, deve avere riguardo, per i limiti edittali della pena da sostituire, alla qualificazione del fatto commesso dall'imputato ed alla relativa forbice sanzionatoria stabilita con detta legge. Orbene la L. numero 120 del 2010 ha stabilito, rispetto alla normativa previgente, per l'ipotesi di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 2, lett. c , nel cui ambito rientrerebbe, come detto, il fatto commesso dal S. avuto riguardo al tasso alcolemico differenti parametri edittali per la pena detentiva. In ogni caso, quindi, se ritenuto più favorevole in concreto, il novum normativo di cui alla novella del 2010 avrebbe dovuto essere applicato al P. nella sua integralità con conseguente riferimento al trattamento sanzionatorio previsto da tale legge per l'ipotesi di reato di cui al comma 2, lett. c C.d.S., come più volte precisato nella giurisprudenza di legittimità, e, con specifico riferimento proprio alla L. numero 120 del 2010, da questa stessa Sezione ex plurimis Sez. 4, 1 febbraio 2012, numero 4927, Ambrosi, rv. 251956 Sez. 4, numero 11198/12, già sopra citata quanto all'applicabilità della nuovo disciplina a fatti commessi anteriormente alla novella del 2010 . Ne consegue l'infondatezza del ricorso sul punto. 4. Fondata appare invece la doglianza con riferimento alla imputazione di cui al capo b . Dalla stessa sentenza impugnata risulta invero che l'imputato, sottoposto a controllo da parte della polizia municipale ed accompagnato presso il pronto soccorso per eseguire i prelievi previsti dall'articolo 187 comma 3 del Codice della Strada, accettava di sottoporsi al controllo ematico, rifiutando invece di sottoporsi al prelievo delle urine. Sul punto la Corte territoriale ha evidenziato che l'urina è la sostanza biologica di prima scelta nella analisi delle sostanze di abuso perché premette il prelievo non invasivo del campione, la possibilità di campionare grandi volumi e la possibilità di analizzare sia le sostanze che i loro metaboliti dopo diversi giorni, laddove invece nel sangue le sostanze sono presenti per tempi più brevi. Osserva la Corte secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall'articolo 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze Cass., Sez. 4, numero 47903/2004, Rv. 230508 Cass., Sez. 4, numero 20247/2006, Rv. 234464 . È stato altresì sottolineato come lo stato di alterazione del conducente dell'auto non debba essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato Cass., Sez. 4, numero 48004/2009, Rv. 245798 . Or dunque, sebbene questa corte di legittimità abbia affermato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma 2 dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni Cass., Sez. 4, numero 14803/2006, Rv. 234032 , la stessa non ha ritenuto indispensabile l'espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell'alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato. Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità dell'articolo 187 C.d.S. ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria lo stato di alterazione , e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti C. Cost., ord. numero 277/2004 Cass., Sez. 4, numero 48004/2009, Rv. 245798, cit . Sulla base delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che avendo il P. comunque accettato di sottoporsi al prelievo ematico in conferente appare pertanto il rilievo della Corte territoriale circa il carattere meno invasivo dell'esame delle urine ed essendo questo pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti, non si rendeva indispensabile il compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici dell'imputato, come sostanzialmente ritenuto dalla Corte territoriale, deve escludersi la sussistenza del ritenuto rifiuto. 5. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al capo b perché il fatto non sussiste. Ai sensi dell'articolo 620 c.p.p. può procedersi alla eliminazione della pena principale di mesi due di arresto e di Euro 1000,00 di ammenda, nonché della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b perché il fatto non sussiste ed elimina la pena principale di mesi due di arresto e di Euro 1000,00 di ammenda, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno rigetta nel resto il ricorso.