Figlia troppo piccola: zero radicamento sociale in Italia, legame fortissimo coi genitori. Rimpatrio familiare

Respinta definitivamente la richiesta dei genitori, irregolarmente soggiornanti in Italia, di ottenere un permesso straordinario. Assolutamente inutile il richiamo alla presenza della figlia, di neanche 2 anni di età manca l’elemento del collegamento della bambina con l’ambiente.

Radicamento della figlia in Italia ecco l’appiglio per una coppia di genitori stranieri, irregolarmente soggiornanti in Italia, per ottenere un permesso straordinario ad hoc. Ma puntare tutte le proprie carte su una bambina di neanche 2 anni di età, ovviamente legata solo e soltanto a madre e padre, è davvero troppo Cassazione, ordinanza n. 742, sezione Sesta Civile, depositata oggi Alla porta Rimpatrio forzato è la misura prevista per un uomo e una donna, a causa della irregolare presenza in Italia . A subirne le conseguenze, senza alcuna colpa, dovrà essere anche la figlia – di neanche ventiquattro mesi – della coppia. Proprio la bambina, però, viene utilizzata dai genitori come ‘strumento’ per ottenere un permesso straordinario secondo la coppia, difatti, va valutato il radicamento in Italia della minore e va tenuto in debita considerazione il trauma che lei subirebbe a cagione del rimpatrio forzato del nucleo familiare . Questa prospettiva, però, è ritenuta non logica dai giudici di primo e di secondo grado. E su questa linea di pensiero si inserisce anche la Cassazione, confermando il rigetto della richiesta presentata dalla coppia di genitori. Decisiva, per i giudici del ‘Palazzaccio’, una considerazione non è stato acclarato che la minore sia ospitata ed accolta in suola materna o ‘nido’ del Comune di residenza . Emerge, invece, che ella è sempre stata soggiornante in Italia con entrambi i genitori, e non potrà che seguirli all’atto del rimpatrio . Quindi, manca il legame della minore con l’ambiente , mentre è acclarata la tutela del suo sviluppo psico-fisico, legato, vista l’età, al legame colla coppia di genitori.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 novembre 2013 – 15 gennaio 2014, n. 742 Presidente Di Palma – Relatore Macioce Rileva Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.comma ha proposto il rigetto del ricorso per le argomentazioni di cui appresso. La Corte di Firenze, con decisione del 31.01.2013, ha confermato la reiezione da parte del T.M. di Firenze della istanza dei cittadini macedoni E.S. e Q.S. diretta all'ottenimento di permesso ex art. 31 comma 3 d.lgs. 286/1998 in ragione dei radicamento in Italia della minore H., figlia nata l'11.3.2011, e dal trauma che ad essa deriverebbe a cagione del rimpatrio forzato del nucleo familiare determinato dalla irregolare presenza in Italia dei due genitori istanti. La Corte ha considerato, infatti, che nulla autorizzava a ritenere verificatosi un forte radicamento in Italia della minore e che di converso l'allontanamento afferiva ad entrambi i genitori, al seguito dei quali la minore pertanto non avrebbe avuto traumi di sorta. I due S. hanno pertanto proposto ricorso notificato il 29.3.2013 al P.M. ed PG presso la Corte di Firenze che non hanno svolto difese . A criterio del relatore il ricorso non ha fondamento alcuno e se ne propone il rigetto. Osserva Il decreto impugnato mostra adeguata comprensione e puntuale applicazione del principio di diritto posto dalle S.U. di questa Corte nella sentenza 21799/2010 ed applicato nella giurisprudenza successiva da ultimo Cass. 7414/2013 il quale delinea il quadro fondante la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, e che è quello della prevedibile ricaduta traumatica del distacco, e quindi di un evento ben superiore a quello del normale disagio da distacco genitoriale, correlata alla vicenda di rimpatrio del genitore con il quale sussiste un legame essenziale. Ebbene, è ben vero che la minore è nata nel marzo 2011 ma non è stato neanche addotto che ella sia ospitata ed accolta in scuola materna o Nido del comune di residenza, emergendo di contro che la minore, ad oggi di soli due anni di età, è sempre stata soggiornante in Italia in una con entrambi i genitori e non potrà che seguirli all'atto del rimpatrio. Quanto alla mancata considerazione della decisiva relazione psicologica prodotta innanzi ai giudici di merito ed alla quale gli stessi non avrebbero dedicato attenzione, decisivo è in questa sede che la esistenza della relazione è meramente affermata, nulla dicendosi in ricorso sulle linee argomentative seguite nel ricostruire il preteso legame della minore con l'ambiente. E pertanto la censura, che si fonda soltanto su tale denunzia di disattenzione, e che ignora l'argomento di tutto rilievo per il quale la sorte della minore era ed è legata alla necessità di rimpatrio di entrambi i genitori, devesi ritenere priva di alcuna consistenza. Su tali basi, in piena condivisione della relazione contro la quale nessun rilievo critico è stato mosso , si rigetta il ricorso nulla per spese . P.Q.M. Rigetta il ricorso.