Il giudicato di ieri non influisce sul licenziamento di oggi

Ai sensi dell’articolo 2909 c.p.c., l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti a terzi né può essere, quindi, vincolante per questi ultimi; tuttavia, il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione.

Con la sentenza n. 57, depositata l’8 gennaio 2015, la Corte di Cassazione afferma che, nel giudizio sulla legittimità del licenziamento intimato dalla società distaccante ad un dipendente distaccato, a nulla rileva la sentenza – passata in giudicato – che accerta l’insussistenza dei danni lamentati dalla società fruitrice e causati da condotte scorrette poste in essere dallo stesso lavoratore distaccato. Il comportamento durante il periodo di distacco incide sul rapporto tra distaccante e lavoratore distaccato. Al termine del periodo di distacco, la società fruitrice comunicava alla distaccante che il lavoratore distaccato presso di sé aveva ripetutamente violato l’obbligo di fedeltà, contravvenendo alle disposizioni aziendali in tema di trattamento dei dati riservati, nonché di utilizzo della posta elettronica aziendale. Il comportamento tenuto dal lavoratore era particolarmente grave in considerazione del ruolo di quest’ultimo – consulente finanziario – che lo vedeva impegnato nel trattamento di dati ed informazioni sensibili. La società fruitrice, quindi, agiva in giudizio nei confronti del lavoratore distaccato onde ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta negligente posta in essere dallo stesso. Il giudizio si definiva in maniera favorevole per il lavoratore, tuttavia, la società distaccante, ritenendo che il comportamento negligente del lavoratore distaccato nuocesse alla propria immagine, ledendo irrimediabilmente il rapporto di fiducia, licenziava per giusta causa il lavoratore distaccato. Quest’ultimo, forte del primo giudizio che accertava l’insussistenza di danni causati dalla sue condotte negligenti, impugnava il licenziamento intimatogli e ricorreva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. L’estensione del giudicato. Si tratta, quindi, di capire se il primo giudicato, intervenuto tra la società fruitrice ed il lavoratore distaccato, possa influire, se non addirittura essere considerato pregiudiziale rispetto al procedimento relativo alla legittimità del licenziamento, che vede come parti del processo il lavoratore distaccato e la società distaccante. Si consideri, infatti, che le circostanze poste alla base dei due procedimenti sono del tutto simili, poiché corrispondono alle condotte scorrette del lavoratore distaccato. Tuttavia, nel primo processo – intervenuto tra la fruitrice ed il lavoratore – il petitum consisteva nell’accertamento di un danno derivato da quelle condotte; mentre nel secondo procedimento – intervenuto tra lavoratore e distaccante – il petitum consisteva nella dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa, intimato ala lavoratore in ragione di quelle medesime condotte. Si badi, inoltre, che la società distaccante è soggetto terzo rispetto al primo procedimento, poiché non era parte in causa. La Corte di Cassazione rispolvera alcuni principi generali della procedura civile. Ai sensi dell’articolo 2909 c.p.c., l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed i loro aventi causa. A contrario, quindi, l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti a terzi né può essere vincolante per questi ultimi. Res inter alios iudicata neque nocet neque prodest. Tuttavia, il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, qualora questi ultimi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quello stesso processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione. Nel caso di specie, la società distaccante è soggetto terzo rispetto al primo procedimento ed è titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in cui è intervento il giudicato. Essa, quindi, non può né ottenere un vantaggio dal quel giudicato, né subire un pregiudizio. I due procedimenti vanno, quindi, tenuti separati, non sussistendo alcun rapporto di “pregiudizialità – dipendenza” tra gli stessi. Pertanto, le condotte negligenti che hanno determinato il licenziamento ben potevano essere valutate autonomamente nel giudizio di legittimità del licenziamento medesimo, a nulla rilevando che le stesse, in un precedente giudizio, erano state valutate come inidonee a causare un danno alla società fruitrice, soggetto esterno rispetto al procedimento sul licenziamento. Tra le righe della sentenza, si legge che, ai sensi del codice di condotta in vigore presso la società fruitrice, i comportamenti del lavoratore distaccato potevano essere sanzionati con il licenziamento, ma, in base a quanto sopra esposto, la Suprema Corte non considera tale circostanza, a conferma della completa indipendenza dei due procedimenti.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 novembre 2014 – 8 gennaio 2015, n. 57 Presidente Macioce – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza del 17 novembre 2011 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di N.W. , dipendente della società Bipitalia Gestione SGR spa, già Bipielle Fondicri SGR spa, di accertamento della illegittimità del licenziamento intimato in data 1/12/2004 per giusta causa al termine di un periodo di distacco del lavoratore, - per svolgere l’attività di gestione di patrimoni mobiliari affidati dai risparmiatori alla distaccante Bipielle - presso la società Arca dal 2/1/2001 al 30/9/2004. La Corte ha riferito che al termine del distacco la società Arca aveva comunicato alla Bipielle che il ricorrente aveva ripetutamente violato le disposizioni aziendali in tema di trattamento di dati riservati nonché di utilizzo della posta elettronica e dell’obbligo di fedeltà; che immediatamente la Bipielle aveva contestato al lavoratore l’indebita diffusione presso terzi del materiale, mediante utilizzo, non consentito, della posta elettronica aziendale con violazione degli obblighi di obbedienza, riservatezza e fedeltà nonché con esposizione al rischio di risarcire eventuali danni alla società Arca. Secondo la Corte territoriale non aveva rilevanza, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano che aveva respinto il ricorso proposto dalla società Arca al fine di ottenere il risarcimento del danno nei confronti del lavoratore per violazione dei suoi doveri nel periodo di distacco. La Corte ha rilevato, infatti, che la società datrice di lavoro non aveva partecipato a quel giudizio; che, comunque, gli stessi fatti, oggetto di quel giudizio, erano suscettibili di una diversa valutazione da parte del datore di lavoro con il quale il rapporto con il N. doveva proseguire confidando nella correttezza del lavoratore nell’esecuzione delle proprie obbligazioni e che, infine, il non aver arrecato un danno attuale ma solo potenziale al datore di lavoro non rilevava ai fini della valutazione del recesso in particolare nel settore bancario dove il vincolo fiduciario era particolarmente intenso. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che gli addebiti, valutate le formali e generiche giustificazioni rese dal lavoratore, erano più che sufficienti a motivare un licenziamento per giusta causa considerata la delicatezza delle mansioni e il vincolo fiduciario che lo legava al datore di lavoro. Ha osservato inoltre con riferimento ai fatti nuovi ed ai nuovi documenti depositati in appello dal N. che confermavano,a suo dire, le accuse che egli aveva rivolto ai dirigenti della società Arca, che anche ammesso che i fatti indicati fossero veri, egli avrebbe dovuto segnalarli al datore di lavoro o denunciarli alle competenti autorità non essendoci motivo di comunicarli ai dipendenti di una società concorrente gettando discredito. Ha concluso, pertanto, che il lavoratore aveva agito in violazione delle regole di comportamento sicuramente a sua conoscenza; che il codice disciplinare di Arca prevedeva il licenziamento per violazione del divieto di utilizzare il servizio di posta elettronica per trasmettere a soggetti esterni alla società informazioni riservate o documenti aziendali se non nel caso in cui ciò fosse necessario per il contenuto delle mansioni svolte e che infine allegatali a lettera di contestazione vi era anche il memoriale inviato dal lavoratore al presidente della società Arca contenente notizie riservate e potenzialmente lesive dell’immagine della società e dei suoi dirigenti. Avverso la sentenza ricorre il lavoratore formulando tre motivi. Resistono la società Holding di partecipazioni Finanziarie Banco Popolare spa, avente causa da Bipielle Finanziaria, già Bipitalia Gestione sgr, già Bipielle Fondicri sgr, e la società Arca. Il N. e la soc Holding di Partecipazioni finanziarie Banco Popolare hanno depositato memoria ex articolo 378 cpc. Motivi della decisione Con il primo motivo N. denuncia violazione dell’articolo 324 c.p.c., dell’articolo 2909 CC in relazione all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, dell’articolo 1 della legge n. 604 del 1966 e dell’articolo 2119 CC. Censura l’affermazione della Corte secondo cui il precedente giudicato intercorso tra Arca e N. non rilevava nel presente giudizio. Assume che il recesso si fondava non già su mancanze direttamente rilevanti nei confronti della Bipielle ma per l’indiretto riflesso delle mancanze e dei danni posti in essere dal N. durante il distacco presso Arca per cui, se venivano meno questi ultimi, cadeva anche la fondatezza del recesso in quanto Bipielle aveva contestato le stesse circostanze lamentate da Arca e i danni riportati da Arca stessa. Il motivo è infondato. Deve premettersi che il motivo oltre che infondato risulta anche inammissibile per non avere il ricorrente depositato, come imposto dall’articolo 369 cpc, la sentenza del Tribunale posta a fondamento della sua tesi e che,a suo dire, avrebbe rilevanza nel presente giudizio, né per averne riportato l’integrale contenuto. Il motivo è, comunque infondato nel merito. La Corte territoriale ha escluso che sui fatti di cui è causa si fosse formato un giudicato opponibile alla Bipielle sia in considerazione della mancata partecipazione della società a quel giudizio, sia in quanto gli stessi fatti erano comunque suscettibili di una diversa valutazione da parte del datore di lavoro. Le affermazioni della Corte non sono censurabili. Deve, infatti, rilevarsi che dal principio stabilito dall’articolo 2909 cod. civ. - secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, a contrario , che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Nella specie, pertanto, è certa la non opponibilità del giudicato a Bipielle, quale soggetto terzo. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione. (cfr Cass. n. 2137/2014). A riguardo questa Corte ha, tuttavia, precisato che tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sta titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa,.... (cfr. Cass. n. 691/2011, n. 7523/2007). Nella specie tale collegamento di pregiudizialità - dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato deve essere escluso poiché emergono solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti e la soc Bipielle è portatrice di diritti ed obblighi autonomi con la conseguenza che non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa. Ad ulteriore conferma della fondatezza della decisione assunta dai giudici di merito deve essere sottolineato che il precedente giudizio era volto ad accertare i danni che la soc Arca assumeva di aver riportato sulla base di fatti che nel presente giudizio assumono, invece, una loro specifica rilevanza nell’ambito del rapporto di lavoro ai fini della valutazione della lesione del rapporto di fiducia che deve sussistere tra le parti in vista della prosecuzione del rapporto di lavoro. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione. Censura l’affermazione della sentenza sul carattere confidenziale e segreto dei dati relativi alla composizione del portafoglio del Fondo Italfortune Healthcare e delle pubblicazioni di Bloomberg secondo la sentenza inviati alla soc. Pioner mediante posta elettronica; sulla prova che la documentazione corrispondesse ai files; sulla mancanza di prova che le “mail” fossero partite dalla società; sulla mancata valutazione che i destinatari erano amiche del ricorrente e non solo dipendenti della Pioner e, infine, sull’affermazione che i “files” non erano stati criptati. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha valutato correttamente le deposizioni testimoniali e la documentazione, con giudizio immune da vizi che investendo una questione di merito sfuggono al sindacato della Cassazione, concludendo per la sussistenza di un’indebita trasmissione all’esterno di dati riservati mediante l’utilizzo della posta elettronica aziendale ed in presenza di un esplicito divieto di utilizzo di detto strumento per trasmettere a soggetti esterni alla società documenti riservati o comunque documenti aziendali . Il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti formulando in definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito,senza evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da risultare detta motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione . (Cass. n 2357 del 07/02/2004; n. 7846 del 4/4/2006; n. 20455 del 21/9/2006; n. 27197 del 16/12/2011). Deve sottolinearsi inoltre che il N. , con riferimento ai dubbi che egli avanza sulla prova che la documentazione corrispondesse a “files” e che le “mail” fossero partite dalla società, non censura adeguatamente quanto riferito dalla Corte circa gli accertamenti sul computer in uso allo stesso e sui messaggi inviati così come riferiti dal teste R. il quale, secondo la Corte, aveva descritto, in ogni particolare , quanto emerso dal computer. Quanto alle censure svolte dal ricorrente sul carattere riservato dei dati e studi di settore, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha riferito che Bipielle acquistava da Bloomberg i dati e studi di settore e li diffondeva dopo averli elaborati , ri i evidenziando in tal modo l’indubbio vantaggio per l’operatore esterno cui i dati venivano trasmessi dal N. senza doverli acquistare e comunque ottenendo un documento sicuramente di esclusiva pertinenza della soc Arca. Anche con riferimento a tali affermazioni della Corte le censure non sono puntuali non potendo essere limitate all’affermazione del possibile acquisto in rete degli studi di settore che non giustifica la loro trasmissione alla soc Pioner. Quanto alle notizie relative alla composizione del portafoglio della Sicav Italfortune trasmessi all’esterno dal N. a concorrenti la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazione dei testi in base alle quali i dati erano comunicati alla Banca d’Italia, segreti, e comunque non accessibili a tutti. La censura del ricorrente risulta sostanzialmente intesa a sollecitare una rivisitazione delle prove per testi che, come si è detto, c’inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione della stessa da parte del giudice di merito. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articolo 2105 e 2119 cc nonché vizio di motivazione. Censura l’affermazione della Corte secondo cui il lavoratore aveva omesso di rendere noto al datore di lavoro o alle autorità competenti le accuse che egli aveva rivolto nei confronti dei dirigenti di Arca ed, aveva, invece, divulgato un dossier ai dipendenti della società concorrente Pioner. Rileva che egli, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, aveva reso edotta la soc Arca di quanto stava accadendo avendo inviato al C. presidente di Arca, una relazione. Osserva, inoltre, che l’obbligo di fedeltà non poteva comportare l’omertà o il tollerare reati o la violazione di norme. La censura è infondata. La motivazione additiva del penultimo periodo di pag. 5 della sentenza non assume carattere decisivo. Deve rilevarsi che lo stesso ricorrente, a pag. 34 de ricorso, evidenzia che la sentenza impugnata fonda il giudizio sul licenziamento in base ai fatti esposti in precedenza e che tuttavia (pur non ritenendo il punto autonomamente sufficiente a legittimare il recesso) la sentenza evoca nella parte motiva anche la trasmissione via “email” del memoriale redatto da N. e già inviato al professor C. . Lo stesso ricorrente sembra escludere qualsiasi carattere decisivo di detto punto, della motivazione della Corte e dunque il motivo risulta, in primo luogo, inammissibile. Va osservato, comunque, che ciò che rimprovera lau controricorrente al N. è la mancata informazione di eventuali illeciti della soc Arca, ove era distaccato, al suo datore di lavoro che era la Bipielle e la divulgazione di tali notizie alla Pioner; le censure sul punto non sembrano cogliere nel segno e ciò a prescindere dall’irrilevanza di tali circostanze nella valutazione della Corte territoriale della legittimità del licenziamento. Per le premesse considerazioni il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali a favore di ciascuna delle resistenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi e d Euro 4.500,00 per compensi professionali. oltre IVA, CP e 15% per spese generali a favore di ciascuna delle controricorrenti.