Imposta sostitutiva sui redditi: guida al calcolo dell’acconto

La risoluzione n. 91/E chiarisce che l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, dovuta dagli intermediari del settore entro il 16/12, si determina sommando gli importi dei versamenti per le plusvalenze del periodo compreso tra novembre 2012 e settembre 2013, al lordo delle eventuali compensazioni.

Il regime del risparmio amministrato. L’art. 2, comma 5, d.l. n. 133/2013, prevede che, a decorrere dal 2013, gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell’ambito del regime del risparmio amministrato art. 6 d.lgs. n. 461/1997 , sono tenuti al versamento di un acconto della medesima imposta nella misura del 100%, entro il 16 dicembre di ciascun anno. Il codice tributo di riferimento è il 1140. Come determinare l’importo. La novella normativa prevede che l’acconto è pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno. Pertanto, poiché il versamento dell’imposta avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, l’importo da versare entro il 16 dicembre p.v. deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre 2012 a settembre 2013, a lordo delle eventuali compensazioni. Modalità di scomputo. Il versamento dell’acconto potrà essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, esclusivamente dai versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva. L’eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d’acconto rispetto all’imposta sostitutiva dovuta nell’anno successivo, è scomputabile dal versamento dell’acconto da eseguire nel periodo stesso. fonte www.fiscopiu.it

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