Valida la notifica telematica del “duplicato informatico”

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha sottolineato che se l’esemplare di un decreto notificato è un “duplicato informatico” non necessita di alcuna attestazione di conformità. L'ipotesi è infatti ben diversa da quella della “copia informatica”, che, viceversa, necessita dell’attestazione di conformità.

Sul tema, la Suprema Corte con l’ordinanza numero 7489/21, depositata il 17 marzo. Alcuni ricorrenti, con ricorso ex lege numero 89/2001 innanzi la Corte d’Appello di Perugia, si dolevano per l’irragionevole durata di un precedente giudizio ex lege Pinto, iniziato con differenti ricorsi di fronte a Corti d’Appello distinte e poi riassunti dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia. Il consigliere designato accoglieva il ricorso con decreto. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione, deducendo l’inefficacia del decreto opposto per violazione dell’articolo 5 l. 89/2001. La Corte d’Appello di Perugia dichiarava l’inefficacia del decreto precedente sottolineando che il decreto suddetto era stato notificato al Ministero non in copia autentica. Gli originari attori ricorrono in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, che il decreto notificato consiste in una copia autentica dell’esemplare presente in cancelleria telematica presso la stessa Corte, e come tale non era necessaria alcuna attestazione di conformità. Il motivo di ricorso è fondato in quanto la Corte sottolinea che «l’esemplare del decreto notificato al Ministero è un “duplicato informatico” che non abbisogna di alcuna attestazione di conformità, ben diverso dalla “copia informatica”, che, viceversa, necessita dell’attestazione di conformità».Puntualizzano infatti i Supremi Giudici che i due esemplari presentano la medesima impronta . Per questi motivi la Corte accoglie il secondo motivo, assorbe gli altri e cassa il decreto della Corte d’Appello di Perugia, rinviando alla stessa in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 22 ottobre 2020 – 17 marzo 2021, numero 7489 Presidente Manna – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto 1. Con ricorso ex lege numero 89 del 2001, alla Corte d’Appello di Perugia depositato il 30.10.2017 i ricorrenti indicati in epigrafe si dolevano per l’irragionevole durata di un precedente giudizio ex lege Pinto , iniziato con distinti ricorsi dinanzi a corti d’appello differenti, poi tutti riassunti dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia, all’uopo dichiarata competente, e definito con sentenza numero 8002/2017 di questa Corte di legittimità. Chiedevano ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto del 21.11.2017 il consigliere designato accoglieva il ricorso, determinava la durata irragionevole del giudizio presupposto per il ricorrente B.D. in due anni, per il ricorrente G.F. in sei anni, per taluni altri ricorrenti in quattro anni, per tutti gli altri ricorrenti in cinque anni, quantificava - assunto a base di computo l’importo di Euro 400,00 - il moltiplicatore annuo in Euro 160,00. 3. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione. Deduceva, tra l’altro, con il primo motivo, l’inefficacia del decreto opposto per violazione della L. numero 89 del 2001, articolo 5. Resistevano i ricorrenti indicati in epigrafe. 4. Con decreto dei 16/25.5.2018 la Corte di Perugia dichiarava l’inefficacia del decreto del 21.11.2017 del consigliere designato e compensava, attesa la novità della questione, le spese del giudizio di opposizione. Evidenziava la corte che il primo motivo di opposizione era senz’altro fondato che invero il decreto del consigliere designato era stato notificato al Ministero non in copia autentica, sicché il vano decorso del termine perentorio di trenta giorni dal deposito, della L. numero 89 del 2001, ex articolo 5, ne determinava inesorabilmente l’inefficacia. Evidenziava altresì che il buon fondamento del primo motivo di opposizione assorbiva la disamina del secondo, ancorché siffatto motivo appariva fondato con riferimento ad ambedue i profili - i ricorrenti avevano agito con la consapevolezza della infondatezza della domanda i ricorrenti avevano abusato delle loro prerogative processuali e determinato ingiustificatamente l’allungamento dei tempi processuali - in cui si articolava. 5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 6. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’articolo 360, 1 co., numero 3, c.p.c. la violazione della L. numero 53 del 1994, articolo 9, commi 1 bis e 1 ter. Deducono che la Corte d’Appello di Perugia è, come tale, abilitata a ricevere depositi telematici, sicché il Ministero, ai fini della contestazione della notifica a mezzo p.e.c., era obbligato a costituirsi mediante deposito telematico che del resto essi ricorrenti si sono costituiti per via telematica. Deducono che viceversa il Ministero ha notificato la sua opposizione a mezzo ufficiale giudiziario e successivamente ha curato l’iscrizione a ruolo con il deposito cartaceo. Deducono quindi che, in dipendenza della palese inammissibilità della costituzione del Ministero, la Corte di Perugia neppure avrebbe dovuto esaminare il motivo di opposizione formulato ex adverso e concernente la presunta inefficacia del decreto opposto per asserita violazione della L. numero 89 del 2001, articolo 5. 7. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione del combinato disposto del D.Lgs. numero 82 del 2005, articolo 1, lett. 1 quinquies e articolo 23 bis cosiddetto codice dell’amministrazione digitale , della L. numero 53 del 1994, articolo 9, commi 1 bis e 1 ter e della L. numero 89 del 2001, articolo 5. Deducono che nella relata di notifica si era precisato che tutti gli allegati e dunque pur il decreto del consigliere designato del 21.11.2017 erano duplicati informatici . Deducono che il confronto tra l’esemplare del decreto notificato al Ministero e l’esemplare del decreto presente nella cancelleria telematica della Corte di Perugia dimostra che i due esemplari presentano la medesima impronta . Deducono quindi che il decreto notificato è una copia autentica dell’esemplare presente nella cancelleria telematica della Corte di Perugia e, come tale, non abbisognava di alcuna attestazione di conformità. 8. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione dell’articolo 2 della L. numero 89 del 2001 e dell’articolo 6, par. 1, C.E.D.U Deducono, con riferimento al profilo dell’asserita loro consapevolezza circa l’infondatezza della domanda di equa riparazione esperita nel giudizio ex lege Pinto presupposto , che i precedenti in materia di equa riparazione davano ragione del buon fondamento della pregressa domanda di equa riparazione. Deducono, con riferimento al profilo dell’asserito abuso da parte loro dello strumento processuale, che al riguardo è stata formulata nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione della L. numero 89 del 2001, ex articolo 5 ter, un’eccezione di giudicato, correlata alla pronuncia numero 8002/2017 di questa Corte di legittimità che ha definito il presupposto giudizio ex lege Pinto , eccezione che la Corte di Perugia per nulla ha esaminato. 9. Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del primo e del terzo motivo. 10. Vanno appieno condivisi i rilievi veicolati dai ricorrenti con il secondo mezzo di impugnazione. Segnatamente, sulla scorta della puntualizzazione per cui l’esemplare notificato al Ministero e l’esemplare presente nella cancelleria telematica della Corte di Perugia presentano la stessa impronta , va in toto recepito il postulato per cui l’esemplare del decreto notificato al Ministero è un duplicato informatico , che non abbisogna di alcuna attestazione di conformità, ben diverso dalla copia informatica , che, viceversa, necessita dell’attestazione di conformità. Il buon fondamento del secondo motivo di ricorso rinviene, per certi versi, riscontro nella prospettazione, di cui al controricorso cfr. pag. 4 , secondo cui solo in questa sede è stata indicata l’impronta del duplicato informatico . 11. In accoglimento del secondo motivo del ricorso il decreto dei 16/25.5.2018 della Corte d’Appello di Perugia va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 12. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege numero 89 del 2001. Il che rende inapplicabile - al di là del buon esito del ricorso – il D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, 1 comma 1 quater cfr. Cass. sez. unumero 28.5.2014, numero 11915 . P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo cassa - in relazione e nei limiti del motivo accolto - il decreto dei 16/25.5.2018 della Corte d’Appello di Perugia rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.