È nulla la delibera dell’assemblea condominiale assunta a maggioranza e volta a «modificare i criteri legali o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell’interesse comune» poiché andrebbe a incidere sui diritti individuali del singolo condomino.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 29220/18, depositata il 13 novembre. La pulizia delle scale condominiali. L’assemblea condominiale di un complesso abitativo si riuniva al fine di adottare la miglior soluzione per la pulizia delle scale comuni. A maggioranza si decideva che la pulizia della parte comune dell’edificio sarebbe stata compiuta personalmente a turno dai singoli condomini oppure alternativamente da terzi incaricati pagati rispettivamente da ciascun partecipante. Un condomino avverso a tale decisione giunge innanzi al Tribunale territoriale lamentando la nullità della delibera. Domanda accolta in primo grado ma respinta dalla Corte d’Appello la quale riteneva valida la deliberazione. Il condomino avverso ricorre dunque in Cassazione deducendo la falsa applicazione degli articoli disciplinanti gli aspetti condominiali. Necessario voto unanime. Gli Ermellini preliminarmente evidenziano la nullità in cui incorre la delibera condominiale adottata a maggioranza e volta a imporre ai condomini una «illegittima prestazione di fare» per la manutenzione di parti comuni giacché «incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell’assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l’accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale». La corretta ripartizione della spesa per la pulizia delle scale comuni deve essere compiuta in base al criterio proporzionale dell’articolo 1124 c.c. tuttavia tale criterio legale può essere derogato attraverso una convenzione modificatrice di “natura contrattuale” o di deliberazione assembleare approvata all’unanimità da tutti i condomini. Nel caso di specie, la delibera impugnata doveva essere ritenuta nulla, essendo priva del voto unanime di tutti i condomini e imponendo un obbligo di facere del singolo il ricorso pertanto è accolto e si predispone il rinvio alla Corte d’Appello.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 4 luglio – 13 novembre 2018, numero 29220 Presidente D’Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione L’avvocato D.N.D. , condomina del Condominio omissis , ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova numero 629/2017 del 18 maggio 2017 giugno 2016, che ha accolto l’appello avanzato dal Condominio omissis contro la sentenza resa in primo grado il 22 settembre 2008 dal Tribunale di Chiavari. Il Condominio omissis , resiste con controricorso. D.N.D. impugnò le deliberazioni assembleari del 18 febbraio 2004 e del 13 luglio 2004 approvate dal Condominio omissis , le quali avevano deciso a maggioranza che la pulizia della scala comune dell’edificio sarebbe stata compiuta personalmente a turno dai singoli condomini, ovvero, in alternativa, da terzi incaricati e pagati di volta in volta da ciascun partecipante sulla base di un calendario di interventi da programmare. L’attrice sosteneva la nullità di tali delibere perché ponevano a carico dei condomini un obbligo personale di fare la pulizia, ovvero di commetterlo ad un terzo a proprie spese. Il primo giudice sostenne la nullità delle delibere impugnate, atteso che esse avrebbero modificato a maggioranza il criterio di ripartizione per millesimi delle parti comuni stabilito nell’articolo 21 del regolamento condominiale. La Corte d’Appello ritenne invece valide le deliberazioni per cui è causa, attenendo esse alle modalità di esecuzione delle spese di pulizia delle scale. Il primo motivo di ricorso di D.N.D. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 Cost., degli articolo 1136 e 1138 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non aver considerato la sentenza impugnata che le delibere del 18 febbraio 2004 e del 13 luglio 2004 impongono ai condomini una illegittima prestazione di fare. Il secondo motivo di ricorso di D.N.D. denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 1135, 1137, 1138, 1421 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per la illecita soppressione del servizio di pulizia delle scale comuni deliberata dall’assemblea. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 1123, 1135 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, allegando come la ricorrente sia proprietaria esclusiva di un minuscolo bilocale , sicché solo in tale misura debba partecipare alle spese di pulizia delle parti comuni. Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 1137, 1421, 1422 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa l’omessa dichiarazione di nullità della delibera del 18 febbraio 2004. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 1123, 1135, 1136, 1138, 1421 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, stante la nullità della modifica a maggioranza dei criteri di ripartizione della pulizia delle parti comuni. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375, comma 1, numero 5 , c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis, comma 2, c.p.c Risultano fondati, nei limiti di seguito specificati, il primo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, rimanendo assorbiti dall’accoglimento di tali censure il secondo ed il quarto motivo. Va premesso che, nel vigore del testo dell’articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, numero 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, numero 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, cui fa sistematico riferimento la ricorrente, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, mentre il vizio di motivazione del tutto omessa è censurabile in sede di legittimità unicamente come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del numero 4 del medesimo articolo 360 c.p.c Tuttavia, deve ribadirsi che una deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione degli oneri derivanti dalla manutenzione di parti comuni, in deroga ai criteri di proporzionalità fissati dagli articolo 1123 e ss. c.c., seppur limitata alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, va ritenuta nulla per impossibilità dell’oggetto, giacché tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell’assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l’accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale Cass. Sez. 2, 16/02/2001, numero 2301 Cass. Sez. 2, 04/12/2013, numero 27233 Cass. Sez. 2, 04/08/2017, numero 19651 . Si ha riguardo, nella specie, a delibere assembleari che, essendo stato revocato l’appalto affidato dal condominio a terzi per la pulizia delle scale, hanno stabilito che tale incombenza spetti a turno ai singoli partecipanti, i quali, ove non intendano sobbarcarsi personalmente l’opera, possono farsi sostituire da terzi sopportandone i costi. Secondo l’interpretazione giurisprudenziale più recente, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica, in parte qua, dell’articolo 1124 c.c., il quale è espressione del principio generale posto dall’articolo 1123, comma 2, c.c., e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi Cass. Sez. 2, 12/01/2007, numero 432 . Come tutti i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, anche quello inerente alle spese di pulizia e di illuminazione delle scale può essere derogato mediante convenzione modificatrice della disciplina codicistica contenuta o nel regolamento condominiale di natura contrattuale , o in una deliberazione dell’assemblea approvata all’unanimità da tutti i condomini Cass. Sez. 2, 04/08/2016, numero 16321 Cass. Sez. 2, 23/12/2011, numero 28679 Cass. Sez. 2, 26/03/2010, numero 7300 Cass. Sez. 2, 17/01/2003, numero 641 Cass. Sez. 2, 19/03/2010, numero 6714 Cass. Sez. 2, 27/07/2006, numero 17101 Cass. Sez. 2, 08/01/2000, numero 126 . È in ogni caso necessario, perché sia giustificata l’applicazione di un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello legale, commisurato alla quota di proprietà di ciascun condomino, che la deroga convenzionale sia prevista espressamente Cass. Sez. 2, 29/01/2000, numero 1033 . La diversa convenzione ex articolo 1123 c.c. può, peraltro, essere adottata anche in funzione non normativa , e cioè non per sostituire statutariamente il titolo negoziale a quello legale o regolamentare nella relativa disciplina, bensì con riguardo al riparto di una singola spesa o di una specifica gestione. Tuttavia, poiché pure in tal caso la convenzione viene ad incidere sulla misura degli obblighi dei singoli partecipanti al condominio, essa non può essere rimessa all’espressione della regola collegiale sintetizzata dal principio di maggioranza, ma deve comunque fondarsi su una deliberazione unanime, non limitata ai presenti all’assemblea Cass. Sez. 2, 23/05/1972, numero 1588 . Come già considerato, il dovere dei condomini di contribuire alle spese in proporzione al valore della rispettiva unità immobiliare o all’utilità che traggano del bene o dal servizio comune trova la sua fonte nel diritto dominicale di condominio, e perciò non può rientrare nelle attribuzioni dell’assemblea una potestà di deroga ai criteri legali di cui agli articolo 1123 e ss. c.c A tali principi non si è uniformata l’impugnata sentenza, avendo essa incomprensibilmente ritenuto le delibere impugnate concernenti le modalità di esecuzione delle spese di pulizia delle scale , ovvero attinenti all’organizzazione ed al funzionamento delle cose comuni . Le delibere impugnate non rivelano, invece, una portata meramente organizzativa, concernente soltanto le modalità d’uso delle cose comuni, o la gestione ed il funzionamento dei servizi condominiali, materie certamente rientranti nelle competenze collegiali. Va conclusivamente affermato che il diritto-dovere di ciascun condomino, ex articolo 1118 c.c., di provvedere alla manutenzione delle cose comuni comporta certamente non solo l’obbligo di sostenere le spese, ma anche tutti gli obblighi di facere e di pati connessi alle modalità esecutive dell’attività manutentiva, rimanendo tuttavia affetta da nullità la delibera dell’assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini espresso in apposita convenzione, si modifichino a maggioranza i criteri legali o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell’interesse comune quale quello di pulizia delle scale , venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso l’imposizione, come nelle specie, di un obbligo di facere, ovvero di un comportamento personale, spettante in egual misura a ciascun partecipante e tale da esaurire il contenuto dell’obbligo di contribuzione. La sentenza impugnata va perciò cassata, nei limiti delle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova, che riesaminerà la causa uniformandosi ai principi richiamati e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova, anche per le spese del giudizio di cassazione.