Il whistleblowing non riguarda le controversie di lavoro

L’istituto del whistleblowing è estraneo a scopi essenzialmente di «carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori. Questo tipo di conflitti infatti sono disciplinati da altre normative e da altre procedure».

Sul tema la sentenza del TAR Campania numero 3880/18, pubblicata l’8 giugno. La vicenda. Una dirigente scolastica, avendo subito un’ispezione da parte dell’Ufficio scolastico regionale dopo la segnalazione di episodi di mobbing e bossing nei confronti di un’assistente amministrativa, presentava istanza di accesso per poter visionare ed estrarre copia dell’esposto dell’assistente amministrativa e della relazione ispettiva, oltre alla documentazione allegata. L’istanza veniva accolta solo parzialmente, posto che venivano mostrati solo alcuni dei documenti richiesti. Per questi motivi, l’interessata propone ricorso al giudice amministrativo. Limiti all’applicabilità del whistleblowing. Il Ministero dell’Istruzione motiva il rilascio solo parziale degli atti richiesti sulla base dell’articolo 54-bis d.lgs. numero 165/2001 che, al fine di tutelare il dipendente pubblico che segnali illeciti, garantisce l’anonimato del denunciante e sottrae ad accesso la segnalazione dell’illecito. Il Collegio non condivide l’assunto posto che la disposizione invocata dal resistente si riferisce ad una fattispecie diversa ovvero «quella del dipendente pubblico che, essendo venuto a conoscenza per ragioni di ufficio della commissione di illeciti da parte di altri dipendenti, pur essendo esposto al rischio di possibili ritorsioni, si risolva a segnalare tali illeciti “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione” denunciandoli al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione ANAC , o all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile». Nel caso del whistleblowing il dipendente è tutelato con l’anonimato ma, nel caso di specie, assume rilevanza la diversa disciplina di cui alla l. numero 241/1990 posto che non sono state coinvolte le Autorità di cui all’articolo 54-bis cit. né la segnalazione perseguiva l’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, trattandosi al contrario di una controversia di lavoro. Afferma infatti il Collegio che «se ogni denuncia di violazione dei diritti di lavoratori scaturita da situazioni di conflitto con i superiori fosse ascritta alla fattispecie del whistleblowing che nasce, anche storicamente, da esigenze di contrasto di fenomeni corruttivi e di conseguenza i relativi atti fossero sottratti ad accesso ne deriverebbe una irragionevole compressione del diritto di accesso ai documenti che costituisce “principio generale dell’attività amministrativa”». Nel caso in esame non sussiste dunque l’esigenza di garantire l’anonimato al denunciante posto che, in definitiva, «l’istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori. Questo tipo di conflitti infatti sono disciplinati da altre normative e da altre procedure». Per questi motivi, il TAR accoglie il ricorso ed ordina all’amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta dalla ricorrente.

TAR Campania, sez. VI, sentenza 23 maggio – 8 giugno 2018, numero 3880 Presidente Passoni – Estensore Soricelli Fatto e diritto La ricorrente è il Dirigente -omissis e con il ricorso all’esame premette a di aver ricevuto nel gennaio 2017 una missiva sottoscritta da un legale in cui era accusata di aver posto in essere atti persecutori mobbing e bossing nei confronti della signora Maria -omissis assistente amministrativo presso il liceo -omissis- b di aver inviato tale missiva al ministero e all’ufficio scolastico regionale per la Campania con una nota in cui ricostruiva la vicenda c che a seguito di ciò era disposta un’ispezione d di aver appreso che la signora -omissis aveva presentato nel dicembre del 2016 un esposto nei suoi confronti. In data 7 giugno 2017 la -omissis presentava quindi una istanza di accesso con cui chiedeva al fine di poter difendere i propri interessi di avere in visione e estrarre copia dei seguenti documenti esposto presentato nel dicembre 2016 eventuale documentazione allegata alla nota numero 2547 del 6 febbraio 2017 relazione ispettiva documentazione inerente alla verifica ispettiva disposta. L’accesso, inizialmente differito essendo l’ispezione ancora in atto, era quindi consentito in data 6 novembre 2017 in tale sede tuttavia alla ricorrente era mostrata parte della documentazione richiesta relazione ispettiva e allegati non era consentita infatti la copia di alcune parti della relazione ispettiva in pratica quelle riportanti l’identità dei controinteressati, cioè dei soggetti auditi in sede ispettiva, e il contenuto delle loro dichiarazioni . Di qui il ricorso all’esame con cui la ricorrente chiede l’accertamento del proprio diritto a ottenere ostensione e copia di tutti gli atti richiesti nessuno escluso. Resistono al ricorso il ministero dell’università, dell’istruzione e della ricerca scientifica e la -omissis-. Il ricorso è fondato e va accolto. Va premesso che il rilascio solo parziale degli atti richiesti è stato motivato in sede di operazioni di accesso da ragioni di tutela della riservatezza della identità e del contenuto delle relative dichiarazioni dei soggetti auditi in sede ispettiva il verbale di accesso non reca invece alcuna specifica ragione giustificatrice del mancato rilascio della copia dell’esposto del dicembre 2016 e degli altri atti richiesti. In sede di memorie difensive entrambi i resistenti hanno invece affermato che l’esclusione dell’accesso si ricollega alla circostanza che la fattispecie sarebbe regolata non dagli articoli 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, numero 241 ma dalla disposizione dell’articolo 54-bis d.lg. 30 marzo 2001, numero 165 che, al fine di tutelare il dipendente pubblico che segnali illeciti, garantisce l’anonimato del denunciante e sottrae ad accesso la segnalazione dell’illecito. Ad avviso del Collegio la fattispecie all’esame non è riconducibile alla normativa dell’articolo 54-bis citata la disposizione in questione infatti si riferisce ad una fattispecie diversa che è quella del dipendente pubblico che, essendo venuto a conoscenza per ragioni di ufficio della commissione di illeciti da parte di altri dipendenti, pur essendo esposto al rischio di possibili ritorsioni, si risolva a segnalare tali illeciti “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione” denunciandoli al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione ANAC , o all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile. In tale caso il dipendente cd. whistleblower è tutelato dalla norma dell’articolo 54-bis da ritorsioni, in primo luogo garantendo il suo anonimato e tra l’altro sottraendo ad accesso la segnalazione dell’illecito. Nel caso all’esame, la signora-omissis-con il suo esposto – che oltretutto non è stato inviato ad alcuna delle autorità indicate nell’articolo 54-bis – non ha agito a tutela dell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione ma a tutela dei diritti nascenti dal proprio rapporto di lavoro asseritamente lesi dalla ricorrente nel contesto di una annosa situazione di contrasto che la vede opposta a quest’ultima in sostanza l’esposto in questione si inserisce in una “ordinaria” controversia di lavoro se ogni denuncia di violazione dei diritti di lavoratori scaturita da situazioni di conflitto con i superiori fosse ascritta alla fattispecie del whistleblowing che nasce, anche storicamente, da esigenze di contrasto di fenomeni corruttivi e di conseguenza i relativi atti fossero sottratti ad accesso ne deriverebbe una irragionevole compressione del diritto di accesso ai documenti che costituisce “principio generale dell’attività amministrativa”. Tra l’altro nella fattispecie è anche evidente che non esiste alcuna esigenza di garantire l’anonimato di un denunciante dato che la circostanza che la signora omissis ha denunciato con esposto le illegittimità che la ricorrente avrebbe compiuto nei suoi confronti è ben nota a tutte le parti . Sintomatico è che le circolari emanate in materia abbiano chiarito che le “le segnalazioni non possono riguardare lamentele di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi, disciplinate da altre procedure” cfr. ad es. la Circomma 28 luglio 2015, numero 64 dell’I.N.A.I.L. o la Circomma 26 marzo 2018 numero 54 dell’I.N.P.S. . In definitiva l’istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori. Questo tipo di conflitti infatti sono disciplinati da altre normative e da altre procedure. A ciò si aggiunge che l’inconsistenza della difesa in giudizio dell’amministrazione è confermata dalla circostanza che il diniego parziale di accesso è stato fondato sulla necessità di tutelare l’identità e la riservatezza dei soggetti auditi in sede ispettiva senonchè non si vede in che modo le dichiarazioni in questione possano attenere alla sfera privata e personale degli auditi di cui è persino contestabile la stessa qualificazione come “controinteressati” ex articolo 22, lettera c della legge numero 241 , dato che l’ispezione si riferisce a un contrasto sorto per ragioni di ufficio e relativo a relazioni lavorative che – per quanto è dato sapere – non attengono in alcun modo a relazioni di carattere privato e personale. Insomma i soggetti auditi in sede ispettiva certo non sono stati interrogati su fatti attinenti alla loro sfera personale e privata ma su fatti ed episodi inserentisi nel conflitto sorto in sede lavorativa tra la ricorrente e la -omissis-. Oltretutto l’esigenza di tutela della riservatezza è tendenzialmente recessiva a fronte delle esigenze di tutela del diritto alla difesa salvo il caso di dati cd. sensibili e giudiziari per i quali si applica il comma 7 dell’articolo 24 della legge numero 241 . In definitiva la ricorrente ha senz’altro titolo a avere copia di tutti gli atti che ha richiesto per cui il ricorso va accolto e va ordinato all’amministrazione il rilascio di tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto ordina all’amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta dalla ricorrente. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro mille, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 numero 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private del giudizio.