L’interesse ad agire è l’inevitabile bisogno di far ricorso al giudice per evitare un danno attuale o parziale al proprio diritto e per questo motivo deve essere valutato «sulla base dell’interpretazione e qualificazione dei rapporti e delle situazioni dedotte nel materiale assertivo fornito dalle parti in causa».
Così la Cassazione con ordinanza numero 16679/18, depositata il 25 giugno. La vicenda. Il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda dell’attore il quale deduceva di essere assegnatario di alloggio realizzato da una cooperativa edilizia e che il convenuto, in qualità di amministratore del condominio, si era rifiutato di riconoscergli la qualità di condomino. Il Tribunale rigettava sia l’istanza di riconoscimento della qualità di proprietario e condomino, sia la richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’amministratore. Anche la Corte d’Appello rigettava il gravame dell’interessato sostenendo che l’appellante «non aveva alcuna concreta utilità di invocare un accertamento giudiziale delle sua qualità di condomino». La decisione di merito è impugnata per cassazione dall’interessato, il quale con il primo motivo di ricorso sostiene la sussistenza del suo interesse ad agire per l’accertamento della sua qualità di condomino e, quindi, il suo interesse ad impugnare la sentenza di primo grado. Interesse ad agire. Secondo la Cassazione il motivo è infondato, nonostante risulti altresì scorretta la motivazione della Corte di merito. In particolare la Suprema Corte ha premesso che il processo, salvo casi eccezionali, «può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per effetti possibili e futuri». In ragione di ciò sono improponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti che siano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, «la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza». Sul punto il Collegio precisa che per interesse ad agire deve intendersi il bisogno inevitabile di promuovere un ricorso per evitare la lesione di un diritto e deve essere valutato «sulla base dell’interpretazione e qualificazione dei rapporti e delle situazioni dedotte nel materiale assertivo fornito dalle parti in causa». Per questo motivo, secondo la Cassazione, non può essere condivisa la motivazione del Giudice di merito dovendosi ravvisare l’interesse ad agire dell’appellante in relazione all’utilità concreta derivante da un eventuale accoglimento di una pronuncia che riconosca lo status di condominio, «affinché questi si legittimi di fronte al condominio quale nuovo titolare dei diritti e dei doveri di condomino». Domanda di accertamento dello status di condomino. Ciononostante la domanda di accertamento della qualità di condomino non può essere promossa nei confronti dell’amministratore del condominio, come nel caso di specie, piuttosto può essere imposta la partecipazione di tutti i condomini quali legittimati passivi in una situazione di litisconsorzio necessario. Dunque, secondo il Supreme Collegio, il ricorso va comunque rigettato.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 aprile – 25 giugno 2018, numero 16679 Presidente D’Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione M.A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 18 novembre 2016, che ne aveva rigettato l’appello avanzato contro la decisione di primo grado numero 1206/2015 resa dal Tribunale di Sassari. Rimane intimato, senza svolgere attività difensive, A.A. . Il giudizio era iniziato con citazione del 26 gennaio 2014 notificata da M.A. ad A.A. , deducendo il primo di essere assegnatario di alloggio realizzato dalla Cooperativa Edilizia La Edificatrice a r.l. in via omissis , e che A.A. , amministratore del condominio, rifiutasse di riconoscergli la qualità di condomino del condominio di gestione costituitosi. L’attore domandava quindi di vedersi riconosciuto proprietario e condomino, con risarcimento dei danni. La Corte d’Appello ha affermato che, pur non condividendosi la motivazione del Tribunale, M.A. non avesse alcuna concreta utilità di invocare un accertamento giudiziale della sua qualità di condomino e non di mero assegnatario da epoca precedente all’atto di trasferimento della proprietà dell’alloggio dalla Cooperativa 9 dicembre 2013 . Il primo motivo di ricorso di M.A. denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 100 e 91 c.p.c. da parte della Corte d’Appello, avendo egli interesse ad agire per l’accertamento della sua qualità di condomino, e dunque anche interesse ad impugnare la sentenza di primo grado il ricorrente critica pure la valutazione di soccombenza operata nella regolamentazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito. Il secondo motivo allega la nullità della sentenza in relazione all’articolo 132 c.p.c Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375, comma 1, numero 5 , c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis, comma 2, c.p.c. Iniziando col secondo motivo di ricorso, che denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, c.p.c., la censura va disattesa in quanto la nullità ex articolo 132, numero 4, c.p.c. suppone che nella sentenza sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, là dove la pronuncia della Corte di Sassari fa perfettamente comprendere le ragioni per cui è stato rigettato l’appello. Quanto al primo motivo di ricorso, esso è comunque infondato, in quanto il dispositivo dell’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Sassari, sezione distaccata di Cagliari, è conforme a diritto, pur dovendosi in parte correggerne la motivazione. Come da questa Corte più volte affermato, poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che rappresentino elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza Cass. Sez. U, 20/12/2006, numero 27187 . L’interesse ad agire, che conferisce titolo per proporre in giudizio una domanda, a sensi dell’articolo 100 c.p.c., inteso quale bisogno inevitabile di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale o parziale del proprio diritto, va quindi valutato sulla base dell’interpretazione e qualificazione dei rapporti e delle situazioni dedotte nel materiale assertivo fornito dalle parti in causa. Non va dunque condivisa la motivazione della Corte d’Appello secondo cui il M. avrebbe dovuto dedurre quale utilità gli derivasse dall’accertamento della qualità di condomino e non di mero assegnatario dell’alloggio , dovendosi ravvisare l’interesse ad agire, e quindi ad impugnare, in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento di una pronuncia che riconosca ad un soggetto lo status di condomino, affinché questi si legittimi di fronte al condominio quale nuovo titolare dei diritti e dei doveri di condominio agli effetti, ad esempio, della comproprietà delle parti comuni, e quindi dell’uso delle cose e della fruizione dei servizi, nonché della legittimazione a partecipare alle deliberazioni assembleari e della soggezione all’onere del contributo delle spese . Tuttavia, la domanda di accertamento della qualità di condomino, ovvero di appartenenza di un’unità immobiliare in proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, in quanto inerente all’esistenza, o meno, del rapporto di condominialità ex articolo 1117 c.c., non va proposta nei confronti della persona che svolga l’incarico di amministratore del condominio medesimo come avvenuto nella specie , imponendo, piuttosto, la partecipazione quali legittimati passivi di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario Cass. Sez. 6-2, 17/10/2017, numero 24431 Cass. Sez. 6-2, 22/06/2017, numero 15550 Cass. Sez. 2, 18/04/2003, numero 6328 Cass. Sez. 2, 01/04/1999, numero 3119 . Quanto alla doglianza del ricorrente in punto di liquidazione delle spese giudiziali, avendo la Corte di Sassari rigettato il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza di primo grado, essa non poteva, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare il contenuto della statuizione sulle spese processuali assunta dal giudice di primo grado, mentre poi, avendo ulteriormente respinto l’appello, ha correttamente regolato le spese del secondo grado in base al principio della soccombenza articolo 91 c.p.c. . Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto attività difensiva. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.