Omesso versamento delle ritenute previdenziali: precisazioni dall’INL

L’INL, con la nota n. 2926/2018, ha fornito indicazioni sull’arco temporale di riferimento per la configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

L’INL, con la nota n. 2926/18 dello scorso 29 marzo, ha fornito indicazioni sulla configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ai sensi dell’art. 2, comma 1- bis , del d.l. n. 463/1983, convertito nella l. n. 638/1983 , individuando l’arco temporale di riferimento utile alla determinazione dell’importo annuo di 10.000 euro, soglia oltre cui il fatto assume rilevanza penale. Precisazioni. L’Ispettorato, nel ripercorrere la prassi formatasi sul tema, ha ripreso la nota del Ministero del Lavoro del 3 maggio 2016, la quale ha individuato come periodo utile per il computo delle somme quello compreso tra il 16 gennaio e il 16 dicembre. Inoltre, l’INL ha riportato ed accolto la soluzione proposta dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione le quali, con la sentenza n. 10424/18 , hanno precisato che l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso . Fonte lavoropiu.info

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