La Consulta pone fine (speriamo!) alla “saga” Taricco

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona n. 130/2008 , là dove dà esecuzione all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Ue TFUE come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza Taricco”, in quanto, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 5 dicembre 2017, deve ritenersi che l’articolo 325 TFUE non è applicabile né ai fatti anteriori all’8 settembre 2015 e dunque nei giudizi a quibus né quando il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in materia penale.

Pertanto, anche se dopo la marcia indietro della Corte di Giustizia – che nella sentenza 5 dicembre 2017 aveva escluso l’obbligo di disapplicare la norma interna sulla prescrizione anche laddove fosse in contrasto con la tutela degli interessi finanziari dell’UE qualora una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato – la Corte Costituzionale, in attesa del deposito delle motivazioni sembra avere chiuso le porte a qualunque margine di applicazione della Taricco escludendone l’applicazione sia ai fatti anteriori alla Taricco 1 8 settembre 2015 , sia a quelli successivi laddove il giudice nazionale ravvisi il contrasto con il principio di legalità. Le tappe della saga” Taricco. Si è svolta ieri l’udienza davanti alla Corte Costituzionale nella vicenda Taricco relativa, come è noto, all’obbligo per il giudice, in applicazione dell’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea TFUE – come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 8 settembre 2015, nella causa Taricco – di disapplicare gli articoli 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p., allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA . Successivamente, la Corte di Appello di Milano e la Corte di Cassazione hanno sollevato, con riferimento agli articoli 3, 11, 24, 25, comma 2 27, comma 3 e 101, comma 2 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, la quale ordina l’esecuzione nell’ordinamento italiano del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea TFUE . Tale disposizione, in particolare, è stata censurata nella parte in cui impone di applicare la disposizione di cui all’art. 325 § § 1 e 2 TFUE dalla quale – nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia nella prima sentenza Taricco – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 e 161 c.p., relativi agli effetti dell’interruzione della prescrizione, laddove tali effetti impediscano l’accertamento dei fatti in un numero considerevole di casi di gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato a causa del prolungamento del termine di prescrizione. La Consulta ripassa la palla a Lussemburgo. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017, percorrendo la strada collaborativa tra le Corti, aveva rinviato in via pregiudiziale gli atti alla Corte di Giustizia per chiedere l’interpretazione autentica della Taricco, chiedendo se disapplicazione operasse 1 anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata 2 anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità 3 anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro. Se così fosse stato, la Consulta aveva ammonito i Giudici di Lussemburgo che avrebbe attivato i controlimiti in quanto la l’interpretazione euro unitaria si poneva in contrasto con i principi Supremi dell’ordinamento costituzionale, tra i quali rientra il principio di legalità penale, sancito dall’art. 25 Cost. e dei suoi corollari. L’interpretazione autentica della Taricco 1. La Corte di Giustizia diede una risposta negativa ai quesiti sottopostigli, stabilendo che l’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato . La parola fine? Adesso la Corte costituzionale, deliberando ieri in camera di consiglio Relatore Lattanzi ha stabilito – come si legge nel comunicato stampa – che i Giudici non sono tenuti ad applicare la regola Taricco” sul calcolo della prescrizione, stabilita dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza dell’8 settembre 2015 per i reati in materia di IVA. Pertanto, anche per questi reati, rimangono applicabili gli artt. 160 e 161 c.p., dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale, in particolare col principio di legalità, dell’art. 2 della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona n. 130/2008 , là dove dà esecuzione all’articolo 325 TFUE come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza Taricco”. Secondo i Giudici costituzionali, però, questo presupposto è caduto con la sentenza Taricco bis” del 5 dicembre 2017, in base alla quale l’art. 325 TFUE come interpretato dalla Corte di Giustizia nel 2015 non è applicabile né ai fatti anteriori all’8 settembre 2015 e dunque nei giudizi a quibus né quando il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in materia penale.