L'avvocato non può consigliare di ""aggirare"" la legge

L'avvocato non può essere chiamato a rispondere di responsabilità professionale per non aver suggerito al cliente una strategia che gli consentisse di aggirare la legge.

Se un avvocato, incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del termine e senza la documentazione necessaria completa, ometta di consigliare il cliente di accettare un'eredità con beneficio di inventario, solo per farlo beneficiare della proroga prevista dalla legge, non risponde di responsabilità professionale, trattandosi di una deviazione dell'atto dal suo scopo legittimo.Sostanzialmente l'avvocato non può essere chiamato a rispondere di responsabilità professionale per non aver suggerito al cliente una strategia che gli consentisse di aggirare la legge.La dichiarazione di successione. Nel caso di specie il Tribunale di Bologna ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una madre e i propri figli, avente per oggetto il pagamento del compenso reclamato dall'avvocato per attività professionali, consistite nello svolgimento di pratiche relative alla successione mortis causa del padre. Il Tribunale ha condannato inoltre la professionista al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva presentazione della dichiarazione di successione.La decisione è stata ribaltata dalla Corte d'appello di Bologna.No a consigli elusivi della legge. Ad essa si è allineata anche la Corte Suprema che, con la sentenza numero 4422 del 23 febbraio, ha precisato che tra i doveri di un professionista non è assolutamente compreso quello di aggirare le prescrizioni di legge, deviandole dallo scopo proprio che nel caso dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è eludere il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di successione, bensì mantenere distinti i patrimoni del de cuius e dell'erede .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 14 gennaio 23 febbraio 2011, numero 4422Presidente Settimj Relatore BuccianteLa Corte Ritenuto in fatto e diritto la relazione redatta ai sensi del primo comma dell'articolo 380 bis c.p.c. è del seguente tenore Con sentenza del 1 febbraio 2005 il Tribunale di Bologna revocò il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di L B. , P B. e R Q. , avente per oggetto il pagamento del compenso reclamato dall'avvocato S M. per attività professionali, consistite nello svolgimento di pratiche relative alla successione mortis causa di Lu Bo. condannò inoltre la professionista al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva presentazione della dichiarazione di successione.Impugnata da una parte e dall'altra, la decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Bologna, che con sentenza del 6 ottobre 2009 ha confermato il provvedimento monitorio e respinto la domanda di risarcimento proposta dagli opponenti.R Q. , P B. e L B. hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, per tre motivi. M.S. si è costituita con controricorso.La resistente ha contestato l'ammissibilità del ricorso, osservando che non contiene la formulazione di quesiti di diritto né la menzione delle norme in ipotesi non correttamente applicate dal giudice a quo.L'eccezione non appare accoglibile, sotto entrambi i profili in cui è articolata, in quanto il primo dei requisiti suddetti non è richiesto per le sentenze pubblicate, come nella specie, dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, numero 69, il cui articolo 41 ha abrogato l'articolo 366 bis c.p.c. le disposizioni di cui viene prospettata la violazione sono puntualmente indicate nell'intestazione e nel contesto dei motivi di impugnazione con i quali tale vizio, insieme con carenze di motivazione, è denunciato dai ricorrenti.Con i primi due di tali motivi Q.R. , B.P. e L B. lamentano che la Corte d'appello ha erroneamente disconosciuto la sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato S M. , che a loro dire è resa palese da questa circostanza seppure all'epoca dell'incarico mancasse buona parte della documentazione, e in prossimità della scadenza dei 6 mesi per la presentazione della denuncia di successione, omise di far presentare agli eredi, entro detto termine, una dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario che, ai sensi dell'articolo 31 lett. d Dlg. 31.10.1990 numero 346 ante novella, avrebbe procrastinato il termine finale per la presentazione della denuncia di successione di altri 6 mesi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione del beneficio di inventario .La censura risulta manifestamente infondata, dovendosi escludere, come in sostanza ha osservato il giudice di secondo grado, che tra i doveri di un professionista sia compreso quello di aggirare le prescrizioni di legge, deviandole dallo scopo loro proprio che per l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è eludere il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di successione, bensì mantenere distinti i patrimoni del de cuius e dell'erede, per evitare la responsabilità ultra vires .La rilevata infondatezza dei primi due motivi di ricorso rende superfluo l'esame del terzo, che attiene a un'ulteriore ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata la validità della clausola con cui l'avvocato S M. era stata esonerata da qualunque responsabilità per eventuali ritardi, proprio perché i termini di legge per la registrazione sono prossimi alla scadenza .Appare quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, numero 5, seconda ipotesi, c.p.c i ricorrenti hanno depositato una memoria sono comparsi in camera di consiglio il difensore della resistente e il pubblico ministero il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, rilevando che non sono efficacemente contrastate dalle obiezioni formulate nella memoria depositata non è in discussione la liceità, sulla quale i ricorrenti insistono, dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario, ma la sua utilizzazione per uno scopo la dilazione del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ai fini fiscali che è diverso da quello suo proprio il mantenimento della distinzione tra i patrimoni del defunto e dell'erede , sicché il suo conseguimento non può considerarsi compreso tra i compiti del professionista incaricato della presentazione della dichiarazione suddetta il principio da enunciare è dunque Non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omettere di consigliare il cliente di accettare l'eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell'atto dal suo scopo precipuo il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido stante il comune loro interesse nella causa a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.P.Q.M.Rigetta il ricorso condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.