di Giulia Milizia
di Giulia Milizia *L'ordinanza numero 21 della Corte Costituzionale dello scorso 20 gennaio, nel rigettare il ricorso presentato da un Presidente di un tribunale per indeterminatezza del petitum , ha fatto interessanti riflessioni processuali sull'obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimenti per la separazione personale dei coniugi e di divorzio.Il caso. Il Presidente doveva decidere sulla separazione di due coniugi, ma solo uno si era presentato col proprio legale al tentativo di conciliazione, mentre l'altro, non costituito, compariva dichiarando fermamente di non volersi avvalere dell'avvocato. Il magistrato ha evidenziato le sue difficoltà nel proseguire, stante la singolarità della situazione, poiché avrebbe dovuto, in ogni caso, procedere all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, cod. proc. civ., senza poter ascoltare il convenuto e senza, soprattutto, poter esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge . Lo avrebbe dovuto considerare ai fini della procedura, come non comparso, salvo valutare a questo punto la compatibilità della normativa de qua con la Costituzione . Sollevava, quindi, una questione di legittimità costituzionale degli articolo 707 e 708 cpc, così come novellati dalla L. numero 80/05, ritenuti in contrasto con gli articolo 3, 24, 29-31 e 111 Cost.Infatti eccepiva che, prima della suddetta riforma, i coniugi, a loro discrezione, potevano farsi assistere da un legale anche durante quella fase e che l'obbligo imposto dal nuovo testo creava pericolose situazioni di stallo.La decisione. La Consulta ha deplorato le pretese del remittente, soprattutto quelle sull'introdotta impossibilità di una interpretazione adeguatrice, volta a ritenere che la comparizione della parte senza l'assistenza del difensore non assuma giuridico rilievo, dal momento che il giudice non può piegare la disposizione fino a spezzarne il legame con il dato letterale .In primis questa tesi tradirebbe palesemente la intentio legis che sorregge il nuovo articolo 707, primo comma, cod. proc. civ, con una surrettizia forma di intervento normativo correttivo , così come si evince dalla richiamata legge, dai lavori preparatori del parlamento e dalla dottrina costante v. ex multis Panuccio Dottola I procedimenti in materia di famiglia, i dubbi dopo le nuove norme , Motta Separazione e divorzio le nuove norme sui procedimenti , rispettivamente negli arretrati del 15/07/06, Finocchiaro, Danovi, Mandrioli e Cipriani . Infatti la loro ratio consiste nel rafforzare le garanzie dei coniugi che potrebbero essere lese dall'assenza del legale o dalla difesa prestata ad una sola parte con ovvio disequilibrio delle loro posizioni.Ribadendo che ogni modifica delle suddette disposizioni costituirebbe un inaccettabile vulnus dei diritti dei coniugi, la Corte rifugge da ogni richiesta di intervento manipolativo o di interpretazione di accoglimento delle tesi del remittente perché contra legem e non rientrante nei suoi poteri per i motivi sinora esplicati. * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto
Corte Costituzionale, ordinanza 12 gennaio - 20 gennaio 2011, numero 21Presidente De Siervo - Relatore FinocchiaroORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articolo 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall'articolo 2, comma 3, lettera e-ter , del decreto-legge 14 marzo 2005, numero 35 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, numero 80, e dell'articolo 708, intero testo, cod. proc. civ., promosso dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento vertente tra F.G. e M.A. con ordinanza del 19 dicembre 2007, iscritta al numero 205 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 28, prima serie speciale, dell'anno 2010.Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme - nel corso del procedimento promosso con ricorso della signora G. F., assistita e rappresentata dal proprio difensore di fiducia, con il quale era stato richiesto allo stesso Presidente, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé ai fini del tentativo di conciliazione, di pronunciare la separazione personale della ricorrente dal marito A. M. - ha sollevato, con ordinanza del 19 dicembre 3007, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall'articolo 2, comma 3, lettera e-ter , del decreto-legge 14 marzo 2005, numero 35 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, numero 80, e dell'articolo 708, intero testo, cod. proc. civ., in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, nella parte in cui si prevede che i coniugi debbono comparire con l'assistenza del difensore che il rimettente ha fatto presente che, all'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi davanti a sé, la ricorrente era comparsa personalmente con l'assistenza e la rappresentanza del proprio difensore, mentre il coniuge della stessa, A. M., non costituito nelle more, si era presentato sprovvisto di alcuna assistenza legale che, richiesto sul punto dal Presidente, egli aveva dichiarato di non volersene avvalere che a fronte di siffatta dichiarazione, il legale della ricorrente aveva eccepito che A. M. si sarebbe dovuto considerare, ai fini della procedura, come non comparso, salvo valutare a questo punto la compatibilità della normativa de qua con la Costituzione che il Presidente, ritenuto di non potere procedere ai sensi dell'articolo 708 cod. proc. civ., valutate le osservazioni della difesa della ricorrente, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme innanzi richiamate che, in punto di rilevanza, il rimettente ha osservato che, laddove si fosse considerato il resistente, per difetto di assistenza, non comparso, egli avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'articolo 707, terzo comma, cod. proc. civ., con una singolarità per il caso di specie che, infatti, avendo la parte non assistita espressamente dichiarato di non volersi avvalere di alcuna assistenza tecnica, essa, anche in caso di fissazione di un'altra data per la comparizione, si sarebbe ripresentata senza un legale di fiducia, ed il Presidente avrebbe dovuto, in ogni caso, procedere all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, cod. proc. civ., senza poter ascoltare il convenuto e senza, soprattutto, poter esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge che, invece, in caso di espunzione della norma in questione dall'ordinamento, egli avrebbe potuto, pur in assenza di legale, ascoltare il convenuto, e reputarlo, ai fini del procedimento, comparso e presente anche in vista del tentativo di conciliazione che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, ha osservato il giudice a quo che il contenuto dell'articolo 707, primo comma, cod. proc. civ., è univoco, nel senso che i coniugi debbono comparire personalmente davanti al Presidente con l'assistenza del difensore , e che il dato testuale, anche alla luce dei lavori parlamentari, non consente dubbi ermeneutici, essendo stata voluta, in materia di separazione giudiziale, nella fase presidenziale, l'assistenza necessaria per il combinato disposto degli articolo 707, primo comma e 708, primo comma, cod. proc. civ. che, secondo la migliore dottrina, nel caso in cui il coniuge convenuto si presenti davanti al Presidente sprovvisto dell'assistenza di un difensore, egli è da considerare non comparso, con la conseguente applicazione della disciplina prevista dall'ultimo comma dell'articolo 707 cod. proc. civ. che, secondo il rimettente, non sarebbe possibile una interpretazione adeguatrice, volta a ritenere che la comparizione della parte senza l'assistenza del difensore non assuma giuridico rilievo, dal momento che il giudice non può piegare la disposizione fino a spezzarne il legame con il dato letterale che la novella del 2005 - prosegue il rimettente - ha rovesciato il regime giuridico in parola che, prima delle modifiche intercorse, prevedeva che le parti non potessero farsi assistere dal proprio difensore nella fase presidenziale che, pertanto, il giudice, interpretando la norma nel senso che essa non preveda la necessaria assistenza del difensore, tradirebbe palesemente la intentio legis che sorregge il nuovo articolo 707, primo comma, cod. proc. civ, con una surrettizia forma di intervento normativo correttivo che, ciò posto, secondo il giudice a quo sono diversi i profili sotto i quali la disposizione si porrebbe in contrasto con la Costituzione, dal momento che essa recherebbe vulnus all'articolo 24 Cost. ed all'interesse primario alla tutela del matrimonio e della famiglia di cui agli articolo 29, 30 e 31 Cost., nonché agli articolo 3 e 111 Cost. che il rimettente auspica, in definitiva, un intervento di questa Corte che rimuova la obbligatorietà dell'assistenza tecnica, con intervento manipolativo ad es. i coniugi debbono comparire personalmente davanti al Presidente, se vogliono con l'assistenza del difensore , ovvero mediante sentenza interpretativa di accoglimento per l'ipotesi in cui il convenuto si presenti all'udienza presidenziale e dichiari di non volersi valere dell'assistenza del difensore che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e, nel merito, per la manifesta infondatezza della questione.Considerato che il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall'articolo 2, comma 3, lettera e-ter , del decreto-legge 14 marzo 2005, numero 35 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, numero 80, e dell'articolo 708, intero testo, cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono che, nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, costoro debbono comparire personalmente con l'assistenza del difensore, rendendo, conseguentemente, impossibile esperire il tentativo di conciliazione nel caso in cui il convenuto non sia munito di assistenza legale, per lesione degli articolo 3, 24, 29, 30, 31, 111 della Costituzione, a causa dell'asserito vulnus al diritto di difesa e all'interesse primario alla tutela del matrimonio e della famiglia che la questione è manifestamente inammissibile per indeterminatezza del petitum, emergente ictu oculi dalla stessa formulazione della parte conclusiva della ordinanza di rimessione, là dove il rimettente espressamente afferma che la pronuncia da lui auspicata dovrebbe rimuovere la obbligatorietà della assistenza tecnica, con intervento manipolativo ad es. i coniugi debbono comparire personalmente davanti al Presidente, se vogliono con l'assistenza del difensore ovvero mediante interpretativa di accoglimento, per l'ipotesi in cui il convenuto si presenti all'udienza presidenziale e dichiari di non volersi valere dell'assistenza del difensore .Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, numero 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.Per Questi MotiviLa Corte Costituzionaledichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall'articolo 2, comma 3, lettera e-ter , del decreto-legge 14 marzo 2005, numero 35 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, numero 80, e dell'articolo 708, intero testo, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza in epigrafe.