Clausola contrattuale non rispettata? Non si forma il giudicato interno su qualsiasi affermazione

Il giudicato interno si forma non su qualsivoglia affermazione della sentenza, che non sia contestata con apposito motivo di impugnazione, ma solo sui capi o sulle parti di essa non censurate.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 247/2013, depositata l’8 gennaio. Il caso. Due fratelli, legatari del padre di un credito avente ad oggetto la cessione del 26% di un edificio realizzato da una terza persona, credito derivante da un preliminare di permuta di cosa presente terreno edificabile di proprietà del de cuius con quota di cosa futura immobili edificandi dal terzo , agivano innanzi al Tribunale per l’esecuzione specifica dell’obbligo di cedere al de cuius e ora ai due legatari del 26% anche in quanto eventualmente e in futuro sarebbe stato possibile edificare sulla porzione scoperta dell’area ceduta e a distanza di almeno 12 metri dal fabbricato la cui realizzazione era stata contemplata dalle parti nel medesimo contratto. Esaurita la cubatura consentita dal piano regolatore. La questione arriva fino in Cassazione, dove i giudici di legittimità ritengono infondati tutti i motivi di ricorso sia principale, proposto dai due legatari, che incidentale, proposto dall’obbligato. Si è formato il giudicato interno? In merito al mancato rilievo da parte della Corte d’appello – lamentato dai ricorrenti - del giudicato interno formatosi sull’interpretazione della clausola del contratto fornita in primo grado e mai contestata dall’obbligato, la S.C. ha chiarito che «il giudicato si forma non su qualsivoglia affermazione, isolatamente considerata, della sentenza, che non sia contestata con apposito motivo di impugnazione, ma solo sui capi o sulle parti di essa non censurate».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 24 ottobre 2012 – 8 gennaio 2013, numero 247 Presidente Goldoni – Relatore Manna Svolgimento del processo e motivi della decisione Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’articolo 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ex articolo 380-bis c.p.c. 1. - E. e M.G. , legatali del padre, A. , di un credito avente ad oggetto la cessione del 26% di un edificio realizzato da S.A. in omissis , credito derivante da un preliminare, stipulato in data omissis , di permuta di cosa presente terreno edificabile di proprietà M. con quota di cosa futura immobili edificandi dallo S. , agivano innanzi al Tribunale di Pescara per l'esecuzione specifica dell'obbligo - questo soltanto ancora inadempiuto - derivante dalla clausola numero 11 di tale contratto, con la quale le parti avevano stabilito la cessione ad M.A. del 26% anche di quanto eventualmente e in futuro sarebbe stato possibile edificare sulla porzione scoperta dell'area ceduta e a distanza di almeno 12 metri dal fabbricato la cui realizzazione era stata contemplata dalle parti nel medesimo contratto. 1.1. - Nel resistere in giudizio S.A. deduceva che l'ulteriore edificazione sul terreno ceduto era derivata non da un sopravvenuto mutamento del regime di edificabilità, ma da una traslazione sull'area scoperta di cubatura derivante da altri fondi limitrofi. 1.2. - La domanda era respinta sia in primo che in secondo grado, con integrale compensazione delle spese. 1.3. - In particolare, la Corte d'appello dell'Aquila osservava che la clausola anzi detta poteva essere interpretata unicamente nel senso di ritenere dovuto il corrispettivo aggiuntivo, sotto forma di quota di proprietà sull'edificato ulteriore, in due soli casi, vale a dire mancato esaurimento della cubatura assentita per il primo fabbricato, ovvero sopravvenuta modifica, in senso accrescitivo, della cubatura realizzabile sul lotto di terreno ceduto. Pertanto, esclusa la prima ipotesi, dato il pacifico esaurimento della cubatura consentita dal piano regolatore vigente all'epoca del contratto, la seconda ipotesi non si era verificata atteso che gli indici, semmai, erano stati ridotti e che la costruzione del nuovo edificio era stata possibile solo per effetto della traslazione di una cubatura relativa ad altri, limitrofi fondi. 2. - Avverso quest'ultima sentenza E. e M.G. ricorrono per cassazione, formulando due mezzi d'annullamento. 2.1. - Resiste con controricorso S.A. , che propone altresì ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo. 3. - Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta, in relazione ai nnumero 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. e la contraddittorietà della motivazione, per non aver la Corte territoriale rilevato il giudicato interno formatosi sull'interpretazione della clausola numero 11 del contratto 16.11.1973 fornita nella sentenza di primo grado, e non contestata in appello dallo S. . Pertanto, sarebbe ormai vincolante fra le parti quanto ritenuto dal Tribunale, ossia che la futura edificazione sull'area oggetto di compravendita in tanto avrebbe attribuito il diritto ad una quota del 26% dell'edificando, in quanto il nuovo fabbricato fosse stato realizzato in virtù della possibile evoluzione della normativa urbanistica della quale avrebbe beneficiato l'area ceduta . 3.1. - Il motivo è manifestamente infondato per più ragioni concomitanti. In primo luogo, il giudicato si forma non su qualsivoglia affermazione, isolatamente considerata, della sentenza, che non sia contestata con apposito motivo d'impugnazione, ma solo sui capi o sulle parti di essa non censurate articolo 329 c.p.c. , intendendo per queste ultime le statuizioni minime suscettibili di impugnazione, composte dalla sequenza, unitariamente e inscindibilmente considerata, di fatto, norma ed effetto. E poiché l'unico effetto che il Tribunale ha tratto dalla suddetta interpretazione della clausola è stato il rigetto della domanda, a sua volta impugnato dalla stessa parte odierna ricorrente, è di evidenza solare che di giudicato non è a parlarsi. In secondo luogo, Tribunale e Corte d'appello sulla questione interpretativa della clausola numero 11 del contratto non affermano nulla di diverso, le espressioni adoperate da ciascuna sentenza essendo variabili verbali del medesimo approdo ermeneutico. Infine, la censura in parola, in quanto completata dall'affermazione per cui proprio le nuove N.T.A. del P.G.R. avrebbero previsto la possibilità del cd. trasferimento degli indici piano-volumetrici, dimostra come il ragionamento del ricorrente non si arresta al preteso giudicato sull'espressione adoperata dal Tribunale, ma richiede un passaggio logico-giuridico ulteriore quello per cui le nuove N.T.A. sulla c.d. traslazione di cubatura rientrerebbero nell'ipotesi prevista dalla clausola numero 11 non contenuto nella sentenza di primo grado, il che conferma ulteriormente che nessun giudicato interno si è prodotto su alcuna questione. 4. - Con il secondo motivo è denunciata, in relazione all'articolo 360, numero 3 rectius, 4 e 3 , la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dei canoni interpretativi dell'articolo 1362, primo e secondo comma c.c , nonché, in relazione al numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., il vizio di motivazione sull'avverarsi della condizione prevista dalla clausola numero 11 del contratto del 16.11.1973. 4.1. - Il motivo è infondato. 4.1.1. - Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c., l'assunto per cui le incongruenze in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata si risolverebbero in via sostanziale violazione del principio stabilito dall'articolo 112 c.p.c., avendo la Corte omesso di pronunciare sul preciso motivo d'appello proposto , equivale ad affermare che il vizio di omessa pronuncia consista nel decidere in maniera difforme dalle aspettative della parte impugnante, il che ad evidenza non è. 4.1.2. - In ordine alla violazione dell'articolo 1362 c.c., e al prospettato vizio motivazionale, la giurisprudenza costante di questa Corte è nel senso che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui dell’articolo 1362 bis. c.c., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare pi rituale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa v. ex pluribus, Cass. nnumero 10554/10, 22536/07 e 16099/03 . 4.1.2.1. - Nello specifico, i ricorrenti fanno discendere entrambi i vizi denunciati o da considerazioni esterne alla motivazione della sentenza, quali il richiamo ad altro atto fra le stesse parti, che ribadiva i patti e le condizioni di cui al contratto 16.11.1973, o da mere considerazioni critiche sul merito della scelta interpretativa operata dalla Corte aquilana, che non valgono a dimostrare né un'errata interpretazione dell'articolo 1362 c.c., né una crisi di logicità nell'impianto motivazionale della sentenza impugnata. 5. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione al numero 4 dell'articolo 360 c.p.c., per non essersi la Corte d'appello pronunciata, ad avviso del controricorrente, sulla domanda di condanna di E. e M.G. per responsabilità aggravata, ex articolo 96 c.p.c., avendo questi ultimi trascritto la domanda giudiziale, così da rendere sostanzialmente incommerciabile l'immobile oggetto del preteso trasferimento di quota. 5.1. - Il motivo è infondato. In generale, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia Cass. nnumero 20311/11, 10696/07 e 16788/06 . In particolare, la sentenza con la quale il giudice compensi le spese di lite, indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, contiene una implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata e resta quindi sottratta ad ogni censura non solo l'omessa motivazione ma, addirittura, l'omessa pronuncia sull'istanza di risarcimento di tali danni Cass. nnumero 3876/00, 4804/93, 7953/90, 1531/82 e 24/78 . 5.1.1. - Nella fattispecie, la Corte territoriale ha motivato la Uccisione di compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio con la complessità delle questioni trattate e la plausibilità delle tesi sostenute dai soccombenti , sicché appare evidente, per i superiori principi, la reiezione implicita della domanda di condanna degli appellanti M. ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., per esclusione dell'inerente elemento soggettivo. 6. - Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex articolo 375, numero 5 c.p.c. . La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale le memorie rispettivamente depositate dalle parti non apportano spunti idonei a indurre conclusioni diverse. In particolare, per quanto concerne le ulteriori difese svolte dalla parte ricorrente, l'assunto secondo cui la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che l'istruttoria aveva fornito prova dell'esistenza del fatto evoluzione della normativa urbanistica, costituito dalla approvazione del nuovo P.R.G. del 1996 cui il Tribunale stesso aveva causalmente connesso il diritto del sig. M.A. di ottenere, ex articolo 11 del contratto preliminare 16.11.1973, il diritto dell'ulteriore corrispettivo pari al 26% della nuova costruzione v. pag. 5 memoria ex articolo 380-bis, 2 comma c.p.c . è infondato. Esso, infatti, a mostra di perpetuare l'equivoco secondo cui il vizio di cui all'articolo 360, numero 5 c.p.c. consisterebbe nell'erroneità della pronuncia impugnata, e si coglierebbe nel contrasto tra questa e gli altri atti del processo, lì dove, invece, come da sempre chiarisce la costante giurisprudenza di questa Corte, esso risiede essenzialmente nella stessa e sola motivazione pertanto, continuare ad affermare che la sentenza impugnata sarebbe viziata per non aver considerato fatti che la parte sostiene essere stati accertati in base all’istituzione probatoria svolta, equivale a disattendere, senza alcuna argomentazione di contrasto, il suddetto indirizzo giurisprudenziale b la sentenza d'appello, anche quando si limita a respingere l'impugnazione, si sostituisce alla sentenza di primo grado quale decisione di merito sul rapporto sostanziale controverso è dunque una singolare censura quella che pretende di vincolare la decisione di secondo grado ad un accertamento di fatto operato dal giudice di prime cure e non coperto da giudicato interno per le ragioni espresse nella relazione . Quanto al dedotto malgoverno dell'articolo 1362 c.c., che la sentenza impugnata avrebbe violato discostandosi dal significato letterale della clausola dell'articolo 11 del contratto, va ribadito quanto già puntualizzato nella relazione, ossia che per configurare una tale violazione occorre precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dal citato canone ermeneutico. Ne la fattispecie, a tale precisazione parte ricorrente sostituisce la mera doglianza per cui la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per cui si sarebbe discostata dal chiaro dato letterale della clausola v. pag. 6 delle memoria , critica, quest'ultima, che non dimostra alcun errore d interpretazione della norma, e che in buona sostanza sollecita null'altro che un inammissibile sindacato di merito. Quanto alla memoria di parte S. , va osservato che la. rinuncia al ricorso incidentale ivi contenuta è doppiamente inammissibile, perché espressa da difensore a ciò non abilitato la procura speciale a margine del controricorso non contempla anche il potere di rinunciare al ricorso incidentale , e in quanto condizionata alla definizione camerale del procedimento, e cioè ad un atto di esclusiva e insindacabile spettanza di questa Corte Suprema, che nessuna delle parti può permettersi di forzare. Infine, è inammissibile anche la domanda, contenuta nella memoria di cui all’articolo 380-bis, 2 comma c.p.c., di condanna della parte ricorrente ex articolo 96 c.p.c., per aver proposto il ricorso principale. Premessa la perfetta omologia tra la memoria depositata ai sensi dell’articolo 380-bis, 2 comma c.p.c. e quella di cui all'articolo 378 c.p.c, va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione e, in particolare, quando si riferisca a danni conseguenti alla proposizione del ricorso, deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con il controricorso, non quindi con la memoria di cui all'articolo 378 c.p.c. Cass. nnumero 20914/11, 24645/07, 17300/03 e 8363/90 . S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, e la declaratoria d'inammissibilità della domanda di condanna della parte ricorrente per responsabilità aggravata. La prevalente soccombenza dei ricorrenti comporta che siano poste a loro carico le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. La presente ordinanza è emessa ai sensi dell’articolo 360-bis, numero 1 c.p.c P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, dichiara inammissibile la domanda ex articolo 96 c.p.c. contenuta nella memoria di parte controricorrente e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.