La Cassazione salva i committenti d’appalto, in caso di morte dell’operaio

In caso di appalti c.d. mobili, la legge specifica i compiti sulla sicurezza a carico del committente. Nessuna estensione è consentita. Inoltre, l’eventuale violazione deve aver concretamente condotto all’evento lesivo.

Due committenti di un appalto c.d. mobile per la ristrutturazione di un capannone vengono condannati dalle corti di merito avrebbero omesso il controllo sulle misure prevenzionistiche messe in atto dalla ditta esecutrice dei lavori, la cui insufficienza aveva determinato il decesso di un operaio. Quei controlli non erano di spettanza del committente , obbietta la difesa dei condannati. La Cassazione, Quarta sezione Penale, n. 36398 depositata il 5 settembre 2013 definisce, alla luce della normativa vigente, quanto spetta al committente in ordine ai lavori affidati all’appaltatore. Per l’effetto, supera i rigori dei tribunali di merito ed annulla con rinvio la sentenza impugnata. Quello che il committente deve fare. L’art. 3, d.lgs. n. 494/1996 concernente le prestazioni minime di sicurezza per la realizzazione di appalti c.d. mobili supera, siccome speciale, le previsioni dettate in punto di sicurezza cantieristica dall’art. 7 del noto d.lgs n. 626/1994 oggi d.lgs. n. 81/2008 -, fornendo la compiuta definizione dei doveri di vigilanza del committente/datore di lavoro , prima privo di una copertura normativa dedicata. Oltre a informarsi ai criteri generali dell’art. 3, d.lgs. n. 626 cit., il committente determina le scansioni cronologiche dell’esecuzione dei lavori e valuta i piani per la sicurezza rubricati nell’art. 12, l. n. 494 cit., redatti dall’appaltatore. In particolare, designa il coordinatore per la progettazione nei soli casi di appalti quantitativamente rilevanti - ex art. 3, d.lgs. n. 494 - cit. per l’estensione, i tempi e gli uomini impiegati. Non ogni violazione determina la responsabilità del committente. Ogni indagine sulla responsabilità del committente è di tipo concreto , va verificata l’incidenza della violazione sub par. prec. sull’evento lesivo occorso. Va valutata l’ingerenza del committente sui lavori eseguiti, la percepibilità delle fonti di pericolo, l’estensione dell’unità dimensionale appaltatrice e le qualità organizzative autonome di quest’ultima. Proprio sul punto la Cassazione annulla, le mancanze riscontrate non avrebbero avuto alcuna rilevanza eziologica sul decesso. Quello che il committente non è obbligato a fare. Fuori dai casi ex art. 3 cit., nessun obbligo di individuazione di un coordinatore per la progettazione nonché di redazione del programma per la sicurezza , dovendo il committente limitarsi a vigilare sulla bontà e sul valore di quelli licenziati dall’appaltatore. In ogni caso la nomina di un responsabile dei lavori, quando dotato di autonomie gestionali ed operative anche in punto di prevenzione e sicurezza, è in grado di schermare la responsabilità del committente. Superate le severità della giurisprudenza. Pur non attribuendo una specifica ed autonoma posizione di garanzia al committente, i tribunali di merito aspiravano a delle attribuzioni di responsabilità più ampie , in caso di lesioni per inosservanza delle norme precauzionali. Il committente sarebbe stato responsabile in ogni caso di definizione convenzionale degli obblighi di vigilanza, di effettiva e concreta incidenza negli affari per la prevenzione a carico dell’appaltatore nonché nel caso di diretta incidenza casuale sull’evento lesivo occorso. La Cassazione lima la vis dilatatoria della giurisprudenza, la definizione degli obblighi cautelari a carico del committente è solo quella indicata dall’art. 3, d.lgs. n. 494 cit., in caso di appalti c.d. mobili.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 maggio - il 5 settembre 2013, n. 36398 Presidente Sirena Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, dichiarando estinti per prescrizione i reati contravvenzionali ascritti a M.G. e D.I. , nonché al coimputato Me.St. , ed ha, per effetto, rideterminato la pena inflitta al M. e alla D. dal primo giudice in mesi sette di reclusione, relativa al reato di omicidio colposo in danno di C.A. , commesso con violazione di norme prevenzionistiche. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, il M. e la D. furono committenti dei lavori edili da eseguirsi presso l'immobile in loro proprietà ed appaltati alla ditta Edil Mele s.a.s., della quale era titolare Me.St. . A causa della mancata protezione dei lati prospicienti il vuoto delle rampe di scala e dei pianerottoli dell'immobile nel quale si svolgevano i lavori C.A. , dipendente della Edil Mele, precipitava al suolo e riportava un gravissimo trauma cranio encefalico che ne determinava la morte. Ai committenti la Corte di Appello ha ascritto di non aver provveduto alla verifica della corretta applicazione dei piani di sicurezza, consentendo che venisse utilizzato un ponteggio non a norma perché privo di tavola fermapiede e di idoneo parapetto e con correnti intermedi non stabilmente fissati di non aver accertato la mancanza di un piano di sicurezza adottato da un coordinatore nominato dai due proprietari e committenti dell'opera di aver affidato i lavori in economia senza avere preventivamente verificato la idoneità della ditta nell'adempimento delle più elementari norme di prevenzione e senza nominare un direttore dei lavori e, dunque, assumendosi interamente il maggior rischio di una così fatta organizzazione . 2. Ricorre per cassazione nell'interesse del M. e della D. il difensore di fiducia avv. Vittorio Giaquinto, che con unico motivo deduce violazione di legge. Rileva l'esponente un'indebita equiparazione tra il datore di lavoro ed il committente-appaltante e l'insussistenza delle violazioni ascritte ai ricorrenti, i quali affidarono lavori di modesta entità e complessità a ditta operante sin dal 1995 inoltre l'omessa nomina di un responsabile del servizio e della prevenzione sic! non ha avuto alcuna incidenza causale. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. Il quadro fattuale, quale si è in narrativa sintetizzato, è pressoché pacifico. Secondo l'accertamento operato nei gradi di merito, gli odierni ricorrenti assunsero la qualità di committenti dei lavori affidati alla ditta del Me. , alle cui dipendenze era il C. nel corso dell'esecuzione degli stessi l'infortunio si verificò perché il lavoratore, mentre stava trasportando una tavola di legno percorrendo la rampa di scale sita nella porzione del fabbricato in costruzione rimaneva incastrato al secondo livello, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo da notevole altezza, in quanto mancanti impalcature di copertura del vano scala, armature di sostegno negli scavi effettuati , parapetti per le passerelle ed andatoie ed altresì assenti sui pianerottoli i dovuti parapetti e le tavole fermapiede rigidamente fissate. A fronte di ciò la responsabilità degli odierni ricorrenti è stata ravvisata sulla scorta dell'affermazione della riferibilità ai medesimi, nella ricordata qualità, dei seguenti obblighi - verificare la corretta applicazione dei piani di sicurezza - non consentire l'utilizzo di un ponteggio non a norma perché privo di tavole fermapiede e di idoneo parapetto e con correnti intermedi non stabilmente fissati - nominare un coordinatore che adotti un piano di sicurezza - affidare i lavori dopo aver previamente verificato l'idoneità della ditta nell'adempimento delle più elementari norme di prevenzione - nominare un direttore dei lavori ove intenzionati a non assumersi interamente il maggior rischio di una così fatta organizzazione . Una simile ricostruzione degli obblighi giuridici che la normativa prevenzionistica pone in capo al committente è per larga parte errata, in quanto priva di corrispondenze nella disciplina giuridica che governa la posizione del committente dei lavori. 4. La figura del committente dei lavori ha trovato esplicito riconoscimento solo con il d.lgs. n. 494/96. Prima di esso né i fondamentali d.p.r. 547/55, 164/56, 302/56 e 303/56, né il d.lgs. 626/1994 menzionavano siffatto ruolo. Non è senza significato che il d.lgs. 626/94, vera e propria GrundNorme del diritto prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni soggettive datore di lavoro, ecc. non menzionasse il committente. La norma che delinea un rapporto di affidamento di lavori, l'art. 7, individua nel solo datore di lavoro che affida i lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione introduce, essenzialmente al fine di far fronte al rischio c.d. interferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi. Pertanto, i doveri così individuati potevano essere riferiti unicamente al datore di lavoro-committente non anche al quivis de populo che avesse affidato lavori edili a taluno. Infatti per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell'approntamento del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tali violazioni venivano poste a carico del datore di lavoro appaltatore. Una responsabilità concorrente del committente veniva ravvisata in sostanza quando questi travalicava siffatto ruolo, assumendo di fatto posizione direttiva perché si ingeriva nell'esecuzione dei lavori Sez. 4, n. 1543 del 31/10/1967, Ronco, Rv. 106806 perché di fatto datore di lavoro così in tema di lavoro a cottimo Sez. 5, n. 670 del 15/04/1969, Lenci, Rv. 111901 quando i lavori fossero stati eseguiti dall'appaltatore senza autonomia tecnica, con l'apprestamento da parte del committente delle apparecchiature di lavoro Sez. 5, n. 1337 del 09/07/1969, Pampo, Rv. 112527 quando il subappaltatore, per l'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, fosse stato tenuto ad avvalersi di quelle del cantiere principale e non abbia avuto libertà di determinazione, fermo restando che il subappaltatore è tenuto a vigilare acché le misure apprestate siano rigorosamente adottate nell'ambito dell'attività di cui è responsabile e non già nel perimetro di tutto il cantiere Sez. 4, n. 3571 del 25/01/1973, Peduzzi, Rv. 124018 . Nella prospettiva speculare altre pronunce asserivano che l'osservanza delle norme antinfortunistiche incombe all'imprenditore, in caso di appalto, titolare dell'organizzazione del cantiere e datore di lavoro di quanti operano in esso. Il committente, invece, salvo contrario accordo contenuto nel contratto di appalto, non ha il diritto e tanto meno il dovere di intervenire o comunque ingerirsi in tale organizzazione dell'impresa con le logiche conseguenze sul piano sanzionatorio Sez. 6, n. 2488 del 07/07/1975, Lambertini, Rv. 132495 e poi, tra le altre, Sez. 4, Sentenza n. 2731 del 12/01/1990, Bovienzo, Rv. 183507 . In sostanza, il principio definito dalla giurisprudenza di legittimità era nel senso che il committente di lavori edili non rivestisse una autonoma posizione di garanzia a tutela della salute e della vita dei lavoratori dipendenti dal soggetto appaltatore il principio comportava di per sé la possibilità di ascrizione del fatto quando il committente avesse in concreto assunto una diversa posizione, e ciò in ragione del principio di effettività che da sempre si è riconosciuto valevole in subiecta materia. Esemplare, al riguardo, appare la seguente formulazione nel contratto di appalto, il committente non è esonerato dall'obbligo di osservare le norme antinfortunistiche qualora si riservi contrattualmente e lo eserciti in concreto, il potere di ingerirsi nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto o qualora, pur in mancanza di apposita previsione contrattuale, si intrometta di fatto nell'esecuzione dell'opera. Infatti, destinatari delle norme antinfortunistiche, poste a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, sono tutti coloro che nella impresa hanno il potere di incidere sul risultato, il potere -cioè - di esigere che il lavoratore si comporti in un determinato modo per conseguire quel risultato Sez. 4, n. 1659 del 11/10/1989, Mulas, Rv. 183235 . Nel progressivo affinamento della riflessione in materia si è pervenuti ad individuare, accanto all'ingerenza e all'assunzione di una posizione direttiva, una ulteriore fonte di doveri, ovvero il potere di governo della fonte di pericolo in materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il committente è corresponsabile con l'appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od omissione. Ciò, avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose. Il margine più o meno ampio di discrezionalità eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati appaltatore e direttore dei lavori non esclude di per sé la sua colpa concorrente sotto il profilo eziologico Sez. 3, n. 8134 del 24/04/1992, p.c. in proc. Togni, Rv. 191387 . Ancor più puntualmente si è affermato che quando il soggetto commissionario venga ad operare, per necessità dell'espletamento dell'opera dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall'appaltante e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi fuori di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia perché secondo l'art. 7 d.p.r. n. 164 del 1956 le opere provvisionali devono essere mantenute in efficienza per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché secondo l'art. 2087 cod. civ. il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa Sez. 4, n. 2800 del 15/12/1998 -dep. 02/03/1999, Breccia A ed altro, Rv. 213226 . 4.2. I referenti normativi evocati dalla decisione appena richiamata danno adito ad alcuni dubbi. Tuttavia è certo che con il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, il quadro giuridico è mutato, avendo trovato la figura del committente espressa definizione [art., 2, co. 1, lett. b ], ed esplicitazione gli obblighi gravanti sul medesimo art. 3 . Questi o il responsabile dei lavori , nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994 determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a e b , ovvero il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13 la cui redazione grava sul coordinatore per la progettazione , nonché il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato 2 al documento U.E. 260/5/93. Inoltre, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, ma solo se il cantiere presenta una delle seguenti caratteristiche a è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni b rientra tra i cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a c rientra tra i cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b d rientra tra i cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c , se l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni e rientra tra i cantieri di cui all'articolo 13. Va poi ricordato che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 cit., le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano al settore dei cantieri mobili o temporanei, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel d.lgs. n. 494/1996. A seguito del sintetizzato mutamento normativo nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente è stata derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008 -dep. 18/02/2009, Rappa, Rv. 242735 . Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori . Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 - dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672 . Tra gli obblighi incombenti sul committente vi è anche l'obbligo di cooperazione, discendente dall'art. 7 d.lgs. n. 626/1994 ed oggi dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 , che si concreta anche nella comunicazione al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione, seconde le evenienze, dei nominativi delle imprese alle quali si appaltano i lavori, onde permettere a questi di adempiere ai compiti loro assegnati dalla legge artt. 4 e 5 d.lgs. n. 494/1996 91 e 92 d.lgs. n. 81/2008 . Peraltro, l'art. 6 co. 2 d.lgs. 494/1996 costituisce chiaramente il committente quale garante dell'effettività dell'opera di coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione. 4.3. Alla luce di quanto sin qui esposto appare chiaro che la sentenza impugnata incorre in violazione di legge laddove postula e ritiene rilevanti sul piano causale una serie di doveri che la legislazione non riconduce in capo al committente mentre incorre in vizio di motivazione laddove non esplica la ricorrenza dei presupposti che la legge prevede per l'instaurarsi di altri doveri. Infatti, non sussiste alcun obbligo di nominare il coordinatore dei lavori se non si danno le condizioni previste dall'art. 3, sopra ricordate. Neppure esiste un obbligo di nominare il direttore dei lavori per l'ipotesi che il committente voglia sottrarsi agli obblighi che gli pone in capo la legge. In realtà è previsto e possibile e non è un obbligo che il committente nomini un responsabile dei lavori soggetto che ove munito di reali poteri e autonomia gestionale è effettivamente in grado di schermare da eventuali responsabilità il committente che si sia strettamente attenuto a tale ruolo . Il direttore dei lavori, per contro, è figura sconosciuta alla disciplina prevenzionistica essa trova collocazione nella materia delle costruzioni, quale soggetto preposto nell'interesse del committente al controllo della corretta esecuzione dei lavori da parte della impresa esecutrice. Per una sua rilevanza sul piano prevenzionistico occorrerà esaminare in concreto se esso ha assunto poteri che lo qualificano come dirigente o mansioni che lo riconducono alla figura del preposto Sez. 4, n. 12993 del 25/06/1999 - dep. 12/11/1999, Galeotti D, Rv. 215165 . Se non ricorrono le condizioni per la nomina del coordinatore, neppure può imputarsi al committente di non aver, tramite questi, adottato un piano di sicurezza, che altro non può essere che il già menzionato piano di coordinamento. Parimenti errata è l'affermazione della sentenza di primo grado convalidata dalla Corte di Appello di una colpa derivante dalla mancata nomina del coordinatore per la progettazione, posto che non si da conto dell'affidamento dei lavori a più imprese. Sotto altro profilo, posto l'obbligo di prevedere la durata dei lavori e le fasi del lavoro, non si è esplicato quale rilevanza causale abbia avuto tale inadempimento rispetto all'evento verificatosi quanto all'omesso rispetto dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 d.lgs. 626/94 nella fase di progettazione dell'opera, la norma persegue l'obiettivo di far adottare scelte progettuali più sicure, e non può confondersi con l'adozione di misure speciali, quali la dotazione dei ponteggi di tavole fermapiede e di parapetti. Nessun cenno, poi, a circostanze di fatto dalle quali derivare un'ingerenza dei committenti nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo approfondimento della posizione degli imputati, da operarsi alla luce dei principi sopra richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per l'ulteriore corso.