Prova ufficiosa in vista dell’esame: esito negativo. Ma i due studenti rimediano con un trucco: è comunque falso in atto pubblico

Confermata la condanna nei confronti di due studenti. Decisiva la ricostruzione della vicenda, effettuata grazie ad accertamenti di polizia e ad intercettazioni telefoniche ed ambientali. Nodo gordiano è il valore effettivo riconosciuto dal titolare della cattedra alla prova piazzata durante lo svolgimento del corso.

Esame universitario ‘taroccato’. Anche se il ‘trucco’, allestito da due studenti colla consapevolezza del docente e colla collaborazione fattiva dell’assistente del docente, è relativo a una prova non ufficiale allestita ad hoc durante il regolare svolgimento delle lezioni del corso. Confermata la condanna per i due studenti per i reati di falso ideologico in atto pubblico e soppressione di atti pubblici . Cassazione, sentenza n. 32789, Quinta sezione Penale, depositata oggi Ritenta Assolutamente netti – grazie ad accertamenti di polizia e ad intercettazioni telefoniche ambientali – i contorni della vicenda due studenti ‘bucano’ completamente la prova scritta dell’esame di Matematica , prova non prevista ufficialmente ma fissata dal docente come fondamentale per ‘superare’ l’esame, da sostenere esclusivamente con una prova orale. Per rimediare i due studenti pensano bene di utilizzare la scorciatoia più semplice sopprimere gli elaborati scritti in occasione della prova ufficiale per sostituirli con altri elaborati , assolutamente garantiti, perché redatti su dettatura dell’assistente del docente. Ma, come detto, il bluff viene scoperto E per i due studenti la situazione si fa complicata entrambi vengono condannati, come da sentenza della Corte d’Appello, per falso ideologico in atto pubblico e soppressione di atti pubblici . Sostanza . Linea durissima, quindi, che viene, però contestata dai legali dei due studenti. Ad avviso dei difensori, difatti, si è trascurato un fatto fondamentale la prova ‘taroccata’ era una semplice esercitazione, della quale non veniva redatto alcun verbale, ed i cui esiti venivano comunicati con l’affissione in bacheca di un elenco che non aveva valore di atto pubblico . Volendo sintetizzare, secondo i legali, la prova ‘incriminata’ era, in realtà, una semplice esercitazione, non prevista da leggi e regolamenti, e quindi priva della natura di atto pubblico . Ma questa visione viene respinta in maniera netta dai giudici della Cassazione. Questi ultimi, difatti, ribadiscono, in premessa, che la natura giuridica di un atto è collegata alla funzione che lo stesso è destinata ad assolvere , a prescindere dal fatto che sia previsto da apposite leggi o regolamenti . Passando dalla teoria alla pratica, l’elaborato scritto serviva a selezionare i candidati da ammettere alla prova orale, ed era destinato ad orientare l’esaminatore nell’attribuzione del voto. Pertanto, una volta valutato dalla commissione d’esame o dal singolo esaminatore , che su di esso espresse la propria valutazione, entrò a far parte del procedimento destinato a sfociare nell’attestazione finale, ed acquisì, pertanto, la natura di atto pubblico . E la sostanza dell’addebito nei confronti dei due studenti non può cambiare, chiariscono i giudici, neanche sostenendo che l’elaborato non era previsto dal regolamento universitario, giacché quel che conta è il significato che ad esso attribuiva l’esaminatore e titolare della cattedra , ossia quello di uno strumento di valutazione utilizzato per l’ammissione alla prova orale e per l’attribuzione del voto finale .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 giugno - 26 luglio 2013, n. 32789 Presidente Marasca – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 23-5-2012, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato C.C. e F.F. a pena di giustizia per falso ideologico in atto pubblico artt. 110-479 e soppressione di atti pubblici art. 110 e 490 cod. pen. , commessi in concorso con soggetti giudicati separatamente. Secondo l’accusa, condivisa dai giudici di merito, C. e F., studenti della facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bari e già in servizio alla Guardia di Finanza , dopo aver sostenuto malamente in data 25 novembre 2005 la prova scritta dell’esame di Matematica per l’Economia, si accordarono col prof. B., titolare della cattedra, e con D.V.M., assistente del B., per sopprimere gli elaborati scritti redatti in occasione della prova ufficiale e per sostituirli con altri elaborati, redatti due giorni dopo il 27 novembre presso l’Istituto Mediterraneo delle Scienze, su dettatura di D.V. capo 01 . Inoltre, il 28 novembre inscenarono una seduta di prova orale, nel corso della quale il prof. B. attribuì a C. il voto di 27/30 ed a F. quello di 24/30, in relazione all’esame di Matematica per l’Economia voti decisi da D.V. e semplicemente comunicati al B., senza che i due candidati sostenessero alcuna prova capo O . Alla base della pronuncia di responsabilità vi sono accertamenti di polizia ed intercettazioni telefoniche ed ambientali, valutati insieme alle dichiarazioni degli imputati. 2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione l’avv. M.L. nell’interesse di F.F. e l’avv. A.C. nell’interesse di C.C. 2.1. L’avv. L., per F., ricorre con due motivi. Col primo censura la sentenza per illogicità della motivazione e per inosservanza dell’art. 490 cod. penale. Deduce che il 27 novembre 2005 si svolse, presso l’Istituto Mediterraneo delle Scienze, solo una esercitazione guidata dal prof. D.V. e che non si trattò della preparazione dell’elaborato da sostituire a quello ufficiale. In ogni caso, aggiunge, l’elaborato scritto del 25 novembre rappresentava anch’esso una mera esercitazione, come tale insuscettibile di falsificazione o soppressione penalmente rilevante e che, comunque, non v’è prova della sua soppressione, né tantomeno che alla soppressione abbia partecipato l’imputato. Deduce che, secondo la disciplina universitaria, l’esame di Matematica per l’Economia si svolgeva in forma orale, ancorché il prof. B. usasse farlo precedere da prova scritta. Si trattava, anche in questo caso, di una esercitazione della quale non veniva redatto alcun verbale ed i cui esiti venivano comunicati con l’affissione in bacheca di un elenco che non aveva valore di atto pubblico. Da qui l’insussistenza del reato di cui al capo 01 . Col secondo censura la sentenza per vizio di motivazione e violazione dell’art. 479 cod. penale. Deduce che dall’annotazione di servizio del 28 novembre 2005, redatta dal mar.llo C., risulta che F. si presentò regolarmente in aula per sostenere la prova orale e che i giudici di merito hanno travisato la prova sul punto. Deduce, inoltre, che nel fatto, come ricostruito dai giudici di merito, non è configurabile il reato di cui all’art. 479 cod. pen. a carico dell’imputato, in quanto il verbale di esame, certificando che l’esame si è tenuto quel giorno, dinanzi a quel docente e con quell’esito, poteva essere falso solo nel suo contenuto estrinseco”. Inoltre, che non poteva essere oggetto di falsificazione la valutazione della prova e il voto numerico che la rappresenta, espressione della discrezionalità tecnica della commissione valutazione comunque certamente insindacabile dal candidato che sostiene l’esame”. 2.2. L’avv. C., per C., ricorre con unico motivo, con cui censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente, premesso che la cd. prova d’esame del 25 novembre 2005 era, in realtà, una semplice esercitazione, non prevista da leggi e regolamenti, e quindi priva della natura di atto pubblico, deduce l’erroneità dell’interpretazione data alla intercettazione del 27 novembre 2005 da cui si evince, a suo giudizio, che nessun accordo fu preso per la sostituzione dell’elaborato scritto e che fu effettuata, anche in questo caso, una vera e propria esercitazione . Considerato in diritto Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento. 1. Il primo motivo, comune ai ricorsi di F. e C., attiene alla natura dell’elaborato scritto redatto dai candidati in occasione della prova d’esame del 25 novembre 2005 ed è infondato. La natura pubblica di un atto è collegata alla funzione che lo stesso è destinata ad assolvere e prescinde dal fatto che sia previsto da apposite leggi o regolamenti. Nel caso di specie l’elaborato scritto, redatto dai candidati in occasione della prova d’esame, serviva per selezionare i candidati da ammettere alla prova orale ed era destinato ad orientare l’esaminatore nell’attribuzione del voto relativo alla materia trattata. Pertanto, una volta valutato dalla commissione d’esame o dal singolo esaminatore , che su di esso espresse la propria valutazione, entrò a far parte del procedimento destinato a sfociare nell’attestazione finale ed acquisì, pertanto, la natura di atto pubblico. Questa Corte ha infatti già statuito che deve considerarsi atto pubblico il compito di un pubblico concorso che venga redatto su un supporto cartaceo sul quale sono stati apposti timbro, firme di componenti della commissione e numero progressivo, in quanto sussiste una connessione logica funzionale che intercorre con l’attività del pubblico dipendente ed il significato che al visto è convenzionalmente attribuito nella fattispecie agli imputati componenti di una commissione d’esame sono stati contestati i reati, di abuso di ufficio e falso per la distruzione di alcuni fogli della prova di un candidato, il cui compito era stato parzialmente modificato sostituendo l’elaborato con uno immune da un rilevante ed intollerabile errore ortografico evidenziato da uno dei commissari al momento dell’assegnazione per la correzione Cass Pen., sez. V, 14/4/2003. Per altro verso, va considerato che l’annotazione del voto sugli elaborati di una prova di esame da parte della commissione esaminatrice costituisce di per sé un’attestazione proveniente dai membri della commissione nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni di esaminatori del risultato della valutazione dell’elaborazione effettuata dai soggetti a ciò legittimati. Tale attestazione, essendo, apposta da pubblici ufficiali per dare atto della attività da loro svolta, va qualificata come atto pubblico Cass. Pen., 16/4/1991 Cass. Pen., sez. V, 6/7/1991 Cassazione penale, sez. V, 07/11/1997, n. 11920 . Pertanto, anche la semplice alterazione o soppressione della detta annotazione, che si accompagna necessariamente alla sostituzione o soppressione dell’elaborato d’esame, integra l’ipotesi della soppressione dell’atto pubblico. Tale conclusione non cambia laddove si dovesse sostenere ma di ciò manca del tutto la dimostrazione che l’elaborato del 25 novembre non era previsto dal regolamento universitario, giacché quel che conta è il significato che ad esso attribuiva l’esaminatore e titolare della cattedra quello di uno strumento di valutazione utilizzato per l’ammissione alla prova orale e per l’attribuzione del voto finale. Su tale punto la sentenza impugnata si è spesa con logica ed approfondita motivazione, che, essendo del tutto immune da vizi, non può essere messa in discussione in questa sede, avendo sottolineato, con preciso riferimento alle risultanze processuali, che la prova scritta del 25 novembre non costituiva una mera esercitazione informale, perché era indispensabile per superare l’esame senza sostenere la prova orale. Il fatto, sottolineato dal difensore di F., che qualche candidato Z. sia stato ammesso all’orale pur avendo riportato la valutazione di insufficienza” alla prova scritta non smentisce la ricostruzione operata dai giudici di merito, giacché la conclusione di questi ultimi è nel senso che il superamento dello scritto esimeva dal sostenere l’orale e non nel senso che il superamento dello scritto era condizione di ammissione all’orale . Nessun rilievo ha, infine, il fatto, sottolineato da entrambi i difensori, che dello svolgimento della prova scritta non venisse redatto alcun verbale e che gli elaborati scritti erano destinati alla distruzione dopo il completamento dell’esame con lo svolgimento della prova orale . Agli imputati non è contestata, infatti, l’alterazione del verbale di esame la qualcosa avrebbe integrato un autonomo reato contro la fede pubblica , ma la soppressione e sostituzione di singoli elaborati prima del completamento dell’esame, funzionali allo sviamento dell’attività amministrativa dalla sua funzione tipica. 2. Connesso alla qualificazione dell’atto è il motivo concernente la prova della soppressione, pure contestata dai ricorrenti. Il motivo è inammissibile, giacché propone una ricostruzione alternativa del fatto” e presuppone una rinnovata disamina del materiale istruttorio, incompatibile col giudizio di legittimità. La Corte di merito - con motivazione immune da vizi logici e all’esito di un’esaustiva disamina della prova - ha accertato avvalendosi sia delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che delle parziali ammissioni del coimputato D.V. - che il 27 novembre 2005, presso l’Istituto Mediterraneo delle Scienze, fu confezionato, su dettatura di D.V., un nuovo elaborato scritto, destinato a sostituire quello del 25 novembre, perché quest’ultimo era impresentabile” e inidoneo ad esimere dal sostenere la prova orale la sentenza ha messo in rilievo, a comprova dell’intento fraudolento, che il 27 novembre F. e C. si recarono sul posto con la penna che avevano usato nel corso dell’esame che sul foglio fu apposto il numero di matricola che i due avevano indicato durante la prova scritta che ognuno di loro redasse un nuovo elaborato tenendo conto della divisione in gruppi - pari e dispari -, avvenuta durante la prova ufficiale. Nel corso della conversazione i due candidati F. e C. fecero presente di non aver avuto il tempo di prepararsi adeguatamente all’esame D.V. concordò con loro il volto che sarebbe stato loro attribuito e rassicurò i due sul fatto che l’indomani non sarebbero stati interrogati dal professor B. Sempre dall’intercettazione è stato evinto che D.V. stava aspettando dal professore un fax con i risultati della prova scritta e che nel fax non sarebbero stati riportati i voti dei due imputati, perché sarebbe stato D.V. a stabilirli pag. 16 e segg. della sentenza d’appello . Del resto, quale fosse lo scopo della esercitazione” secondo la definizione dei difensori del 27 novembre 2005 la Corte d’appello lo ha ricavato, altresì, dall’intercettazione della conversazione concernente un altro candidato C. , che si alternò, nel contesto, a F. e C. anche con costui il D.V. concordò la sostituzione dell’elaborato e gli fece presente di aver fatto altrettanto con due appartenenti alla Guardia di Finanza, oltre che con il figlio di un bancario V.A. pagina 19 della sentenza d’appello, che è estremamente eloquente sia in ordine al falso per soppressione che alla partecipazione degli imputati allo stesso . 3. Infondato è anche il motivo concernente il capo O . In questo caso e contestato agli imputati di aver concorso nel falso ideologico del pubblico ufficiale il prof. B. , che attestò, nel verbale di esame del 28 novembre 2005, di aver accertato il grado di preparazione dei candidati C.C., F.F., V.A. e C.A. attribuendo rispettivamente la votazione di 27/30, ad eccezione del solo F. al quale veniva attribuita la votazione di 24/30, in virtù degli esiti della prova scritta tenutasi il 25 novembre 2005”. La contestazione è aderente alla ricostruzione della vicenda operata dal giudice del merito poiché i candidati che avevano superato la prova scritta erano esentati dall’esame orale ed il voto loro attribuito era quello della prova scritta, la falsificazione dei risultati di quest’ultima prova rendeva falso, dal punto di vista ideologico, il verbale di esame del 28 novembre, in quanto l’esaminatore non accertò affatto, contrariamente a quanto dichiarato, il grado di preparazione dei candidati” in ogni caso, perché il grado di preparazione accertato non era corrispondente al voto loro attribuito. Né ha fondamento sostenere che il 28 novembre si svolse una prova d’esame che consentì al prof. B. di accertare il grado di preparazione dei candidati in questione, dal momento che i giudici con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità - hanno escluso che il 28 novembre 2005 C. e F. sostennero alcuna prova addirittura il F. si presentò a operazioni concluse . I due, infatti, si limitarono a verbalizzare il voto dello scritto tanto è stato desunto dalle dichiarazioni del mar. C., che fu presente alla seduta . I giudici, quindi, contrariamente all’assunto difensivo, non hanno valutato il contenuto intrinseco del verbale”, ovvero il giudizio espresso dall’esaminatore, ma hanno censurato l’attestazione, contenuta nel verbale, di aver esaminato i due candidati e di aver accertato che il loro grado di preparazione corrispondeva al risultato della prova scritta attestazione che, per quanto è stato detto, non corrispondeva alla verità. Circa la natura di atto pubblico, avente fede privilegiata, dei verbali di esame non mette conto discutere, posto che sono ritenuti tali da costante giurisprudenza, poiché formano la prova del rapporto intersoggettivo svolto fra i pubblici ufficiali, quali esaminatori, e lo studente, quale esaminato Cass. Pen., sez. v, 11-1-1994 Cassazione penale, sez. V, 23/06/2004, n. 31533 . 4. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. Ai rigetto degli stessi consegue, per legge, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese della parte civile, che liquida in complessivi € 2.000, oltre accessori come per legge.