Nessuna nullità se la notifica è fatta al difensore presso cui si è eletto domicilio

Laddove nel primo interrogatorio l’imputato nomini il difensore di fiducia e elegga il domicilio presso lo studio di quest’ultimo, la notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto non avviene ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. notificazione mediante consegna al difensore se la dichiarazione o l’elezione di domicilio sono mancanti, insufficienti, inidonee o la notificazione nel domicilio impossibile .

È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 30810, depositata il 17 luglio 2013. Il caso. Una parte civile - costituita nel procedimento a carico di un imputato per i reati di percosse, ingiurie e minacce - ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato quella del Giudice di Pace, con la quale l’imputato era stato condannato. Il ricorrente ha dedotto che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente rilevato che l’imputato non aveva avuto conoscenza del giudizio atteso che la notifica è stata fatta presso il proprio avvocato di fiducia e che l’art. 39, comma 2, d. lgs. n. 274/200 prescrive l’annullamento della sentenza ove la notifica del giudizio avvenga nei termini di cui all’art. 161, comma 4, c.p.p. . La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fiondato. L’art. 39, comma 2, in questione, impone al giudice di appello di annullare la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di Pace, quando l’imputato, contumace in primo grado, provi di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non aver avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero quando l’atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dall’art. 161, comma 4, c.p.p., non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. Gli atti sono chiari l’imputato aveva eletto domicilio. Per gli Ermellini, è evidente l’errore in cui è incorso il Tribunale, avendo ravvisato un caso di mancata incolpevole conoscenza del giudizio di primo grado per essere la notifica del decreto di citazione a giudizio avvenuta presso il difensore di fiducia. Infatti, la notifica in argomento non è stata eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., poiché l’imputato, come risulta dagli atti, in sede di interrogatorio, ha espressamente eletto il domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia, dove è poi effettivamente avvenuta la rituale notificazione dell’udienza di comparizione presso il Giudice di Pace. Pertanto, nessuna nullità si è quindi verificata per l’emissione della citazione a giudizio, quindi il S. C. ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per il giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 - 17 luglio 2013, numero 30810 Presidente Marasca – Relatore Palla Fatto e diritto M.L. , parte civile costituita nel procedimento a carico di B.E. per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 581, 594 commi 1 e 4, 612 comma 1 c.p., ricorre avverso la sentenza 25.3.11 del Tribunale di Forlì che ha annullato quella in data 25.2.10 del Giudice di pace di Bagno di Romagna con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in favore della parte civile, liquidati in complessivi Euro 500,00. Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, violazione di legge, per avere il giudice di secondo grado annullato la sentenza del giudice di pace erroneamente rilevando che l'imputato non aveva avuto conoscenza del giudizio atteso che la notifica è stata fatta presso il proprio avvocato di fiducia e che l'articolo 39 co. 2 d.lvo. 28 aprile 2000, numero 274 prescrive l'annullamento della sentenza ove la notifica del giudizio avvenga nei termini di cui all'articolo 161, co. 4, c.p.p.”, laddove invece nel primo interrogatorio delegato, in data 31.1.07, il B. aveva nominato di fiducia l'Avv. Cappelli Renato del Foro di Forlì, presso il cui studio l'imputato aveva eletto il domicilio, sì che il decreto di citazione a giudizio correttamente era stato notificato presso il domicilio eletto, non quindi ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p., ed il B. aveva anche mantenuto i contatti con il proprio difensore, come risultava dalla missiva in data 25.2.09 inviata dal predetto legale al Giudice di pace di Bagno di Romagna. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. L'articolo 39, comma 2, del d.lg.vo numero 274/2000, impone al giudice di appello l'annullamento della sentenza impugnata, oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 c.p.p., allorché l'imputato, contumace in primo grado, provi l'impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o per non aver avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa”, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4, e 169 del codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento”. Nella specie, il tribunale ha disposto l'annullamento della sentenza di primo grado ritenendo che l'imputato, rimasto contumace, non abbia avuto conoscenza del giudizio atteso che la notifica è stata fatta presso il proprio avvocato di fiducia e che l'articolo 39 2 comma d.lvo. 28 agosto 2000, numero 274 prescrive l'annullamento della sentenza se la notifica del giudizio avvenga nei termini di cui all'articolo 161, co. 4, c.p.p.”. È evidente l'errore in cui è incorso il tribunale, avendo ravvisato un caso di mancata incolpevole conoscenza del giudizio di primo grado per essere la notifica del decreto di citazione a giudizio avvenuta presso il difensore di fiducia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 161 c.p.p Senonché, come risulta dagli atti, la notifica in argomento non è stata eseguita ai sensi del comma 4 dell'articolo 161 c.p.p., bensì ai sensi del comma 1 del detto articolo, dal momento che il B. , in sede di interrogatorio delegato, avvenuto il 31.1.07, ha espressamente eletto il domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia, Avv. Renato Cappelli, in Forlì, via Allegretti, numero 7, ed è presso tale studio legale che è avvenuta la rituale notificazione, in data 30.10.08, dell'avviso dell'udienza di comparizione presso il Giudice di pace di Bagno di Romagna per il 26.2.09. Nessuna nullità si è quindi verificata per l'emissione della citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 49 del d.lg.vo numero 274/2000 e quindi l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Forlì per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì per il giudizio.