Il Giudice di merito deve accogliere la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, se decisiva per la sua decisione

La rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. deve essere disposta ogni qual volta il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che si verifica o per l’incertezza dei dati probatori già acquisiti, o perché tale attività risulti comunque decisiva ai fini della decisione in quanto idonea ad eliminare eventuali incertezze o ad inficiare ogni altra risultanza.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28962 dell’8 luglio 2013. Il caso. Il Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Gallipoli – in funzione di Giudice di Appello riformava in toto la sentenza con cui il Giudice di Pace di Gallipoli affermava la penale responsabilità di P.A. per il reato di cui all’art. 590 c.p., perché per colpa e per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l’imputata, alla guida della propria autovettura, provocava un incidente e cagionato lesioni gravissime a B.A. . In particolare, il Tribunale perveniva ad una statuizione assolutoria sulla scorta di due differenti circostanze in primis , mancava la prova concreta che alla guida dell’autovettura, al momento dell’incidente, vi fosse effettivamente la proprietaria della stessa in secundis , difettava altresì la prova della inosservanza colposa, da parte del conducente, delle regole cautelari relative alla circolazione stradale. Avverso tale sentenza ricorrevano per Cassazione le costituite parti civili, ovvero i genitori del B.A., articolando due differenti motivi di gravame da un lato, si deduce la violazione dell’art. 606 lett. b relativamente all’ordinanza con cui il Giudice Monocratico aveva rigettato la richiesta dalle stesse formulata, precipuamente afferente l’acquisizione al processo penale delle comparse di costituzione e risposta relative all’instaurato giudizio civile dall’altro, viene lamentata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la omessa valutazione di prove contrarie ed il travisamento della prova. La rinnovazione istruttoria. La Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di gravame. Per ciò che concerne il primo, i Supremi Giudici hanno preliminarmente chiarito come non sia da rigettare aprioristicamente l’assunto fatto proprio dal Giudice d’Appello, secondo cui non è sufficiente la mera titolarità del mezzo per ritenere provata, al di la di ogni ragionevole dubbio, la circostanza che al momento dell’incidente fosse proprio l’intestatario dello stesso alla guida. Tuttavia, fermo restando ciò, è stato ulteriormente rilevato che il Tribunale non si è comunque prodigato nel tentativo di colmare questo ipotetico vuoto probatorio, nonostante la stessa imputata non abbia mai prospettato, neppure aleatoriamente, che alla guida dell’autovettura potesse esservi tal’altro, e nonostante la sussistenza di un quadro indiziario di segno diametralmente opposto. Tra l’altro, la Corte Regolatrice chiarisce come le stesse parti civili, correttamente, avevano richiesto al Giudice di seconde cure l’acquisizione delle comparse depositate presso il Tribunale civile di Milano, nell’ambito dell’instaurato processo per risarcimento danni contro la stessa P.A. e contro il responsabile civile, in quanto in tali documenti si dava inequivocabilmente atto della fondamentale circostanza che, al momento dell’incidente, alla guida dell’autovettura vi fosse proprio l’imputata. Il rigetto di tale richiesta, determinato dalla ritenuta tardività della stessa, si pone, secondo la Corte di legittimità, in contrasto con il disposto codicistico di cui all’art. 603 comma I c.p.p Sul punto, infatti, risulta essere ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale la rinnovazione di prove preesistenti o la acquisizione ex novo di nuovi elementi probatori deve essere disposta allorquando il giudice non sia in grado di decidere, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando tale integrazione sia da considerarsi decisiva ai fini della decisione in quanto idonea ad eliminare eventuali incertezze o ad inficiare ogni altra risultanza. La valutazione delle perizie di parte e l’onere motivazionale. I Supremi Giudici hanno ritenuto meritevole di accoglimento anche il secondo motivo di gravame, afferente il vizio della motivazione ed il travisamento della prova. In effetti, il Tribunale, nonostante la pacifica sussistenza di un netto contrasto tra i consulenti delle varie parti processuali, cui era stato devoluto il compito di accertare la dinamica dell’incidente con il precipuo fine di determinare eventuali responsabilità colpose, ha ritenuto di dare assoluto credito alla ricostruzione del perito della difesa dell’imputata. La Corte di Cassazione, senza ovviamente occuparsi della problematica di merito relativa alle differenti prospettazioni peritali, ha avuto modo di precisare come il motivo di ricorso debba essere accolto in quanto la sentenza impugnata omette totalmente di motivare in ordine alle ragioni di tale scelta.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 giugno - 8 luglio 2013, n. 28962 Presidente Romis – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 28 giugno 2012 il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Gallipoli in data 28 settembre 2011, appellata da Pi.An. , assolveva la stessa dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste. La Pi. era imputata del reato di cui all'art. 590 cp. perché, per colpa e per violazione delle norme sulla circolazione stradale, alla guida della autovettura Renault Clio tg. per accedere all'ingresso provato della propria abitazione, eseguiva una manovra repentina e comunque ometteva di dare la dovuta precedenza ai veicoli che sopraggiungevano, così cagionando lesioni gravissime a B.A. persona trasportata sul ciclomotore PIAGGIO EXAGON 125, che veniva sbalzato dalla moto e cadeva a terra a seguito dell'urto con l'auto. 2. Avverso tale decisione ricorrono a mezzo del difensore le parti civile P.C. e B.T. . La P. deduce la violazione dell'art. 606 lett. B in relazione all'ordinanza del 28 giugno 2012 che aveva denegato l'acquisizione al processo penale delle comparse di costituzione afferenti al giudizio civile ed in particolare di quella di Pi.An. la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, la omessa valutazione di prove contrarie decisive ed il travisamento del quadro probatorio. Il B. formula sostanzialmente analoghi motivi di impugnazione. 3. Entrambe le parti ricorrenti hanno depositato in data 20 giugno 2013 nuovi motivi di impugnazione ex art. 585 comma 4 c.p.p Considerato in diritto 4. Pi.An. veniva tratta a giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gallipoli per rispondere di lesioni personali gravissime in danno di B.A. , che si trovava quale trasportato a bordo di un ciclomotore che era venuto a collidere con l'autovettura Renault elio di proprietà della Pi. , mentre detta autovettura si accingeva ad immettersi in un ingresso privato. All'esito dell'istruttoria il primo giudice con sentenza del 28 settembre 2011 dichiarava la Pi. responsabile del reato ascrittole e la condannava alla pena di giustizia, nonché, in solido con i responsabili civili al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili i genitori del B.A. , odierni ricorrenti. Con la gravata sentenza il Tribunale quale giudice di appello, su impugnazione della imputata e della DUOMO UNIONE S.p.A. quale responsabile civile, perveniva ad una pronuncia assolutoria sulla base delle seguenti considerazioni in primo luogo il giudice d'appello riteneva che difettasse la prova che al momento del sinistro la Pi. , proprietaria della Renault Clio, fosse effettivamente alla guida della suddetta autovettura in secondo luogo che la condotta di guida del conducente non aveva integrato la violazione delle regole cautelari indicate nel surriportato capo di imputazione. 5. I ricorsi sono fondati. A fronte delle argomentazioni del primo giudice, il quale ha riconosciuto la responsabilità della Pi. , il Tribunale, nel ribaltare tale verdetto, ha reso una motivazione non esaustiva, avendo in primo luogo ancorato il proprio convincimento alla mancanza di prova in ordine alla circostanza che la Pi. si trovasse al momento del sinistro effettivamente alla guida della CLIO di sua proprietà. Sul punto il Tribunale ha osservato è di palmare evidenza l'assoluto vuoto probatorio che ha caratterizzato il giudizio di primo grado, nel corso del quale nessuno si è preoccupato di approfondire uno degli aspetti fondamentali della vicenda è invero noto che non è sufficiente la mera titolarità del mezzo per ritenere al di là di ogni ragionevole dubbio provata la circostanza che al momento del sinistro fosse proprio l'intestatario della vettura a guidare la stessa. Ebbene né la persona offesa né alcuno degli altri testimoni sentiti nel corso del dibattimento del giudice di pace ivi compresi i verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro hanno fornito il benché minimo elemento che consenta di ritenere adeguatamente e sufficientemente provata la nevralgica circostanza . Senonché a fronte di tale rilevato vuoto probatorio nessuno sforzo ha compiuto il Tribunale atto a colmarlo, nonostante le sollecitazioni in tal senso della parte civile, volte ad ulteriori approfondimenti istruttori e nonostante fossero stati comunque acquisiti elementi indiziari di chiaro segno contrario che giustificavano comunque tale approfondimento. È infatti pacifico che la CLIO si stava immettendo nell'accesso della abitazione della Pi. e che quest'ultima che peraltro mai ne ha indicato possibili altri, fosse la conducente abituale della autovettura. Sul punto le odierne parti ricorrenti avevano inoltre chiesto l'acquisizione delle comparse di costituzione e risposta depositate presso il Tribunale civile di Milano nell'interesse della stessa Pi. , in cui si dava atto che l'imputata, al momento del sinistro, si trovava alla guida dell'autovettura. Tale acquisizione è stata negata con l'ordinanza del 28 giugno 2012 sul presupposto della tardività della richiesta. Appare palese la violazione dell'art. 603, 1 comma c.p.p. alla cui stregua, anche con riguardo a prove preesistenti, deve esserne comunque disposta la rinnovazione o l'acquisizione , ogni qual volta il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza cfr. Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca e altro, Rv. 227494 . Emerge quindi con assoluta chiarezza l'assoluta contraddittorietà della sentenza impugnata che da un lato evidenza un quadro probatorio incerto, dall'altro nega ogni possibile approfondimento, teso ad eliminare ogni incertezza. 6. Fondate si appalesano anche le ulteriori censure quanto alla ritenuta mancata violazione da parte del conducente della CLIO delle regole cautelari. È stata infatti omessa anche in questo caso una approfondita indagine in ordine alla condotta di guida del conducente della autovettura pur doverosa, trattandosi di riforma della sentenza di primo grado . Le parti ricorrenti hanno segnalato l'esistenza di un quadro probatorio non nitido, che avrebbe dovuto imporre ulteriori accertamenti. L'apprezzamento del merito da parte del giudicante si è sviluppato secondo un canone di innocenza, mentre dal complessivo quadro probatorio non emergono elementi nella totalità univoci e convergenti verso il medesimo risultato, a fronte dell'esistenza di dichiarazioni che contraddicono gli accertamenti tecnici condivisi. Pur registrando la contrapposizione tra le conclusioni dei consulenti tecnici intervenuti nel procedimento, il tutto su un punto di assoluta decisività quale le modalità di effettuazione della manovra da parte della CLIO, la gravata sentenza neppure ipotizza e quindi sostanzialmente non motiva in ordine alle ragioni per le quali si è ritenuto di dare assoluto credito alla ricostruzione del consulente tecnico della difesa. 7. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, agli effetti civili, nei confronti della Pi. , con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello che provvederà al regolamento delle spese tra le parti anche per il presente giudizio. P.Q.M. Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello al quale rimette la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio.