L’ambito di interesse dell’equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo dipende strettamente dalle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alle quali il giudice interno deve conformarsi. Sotto l’ala della Legge Pinto possono rientrare quindi le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell’area delle obbligazioni privatistiche, o anche le pretese tributarie.
Ecco le importanti indicazioni fornite dalla Cassazione, Sesta sezione, nella pronuncia numero 16212/12 del 24 settembre. La critica del decreto impugnato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze impugnava per cassazione il decreto della Corte d’Appello di Roma alla luce del quale era stato condannato una somma di danaro a titolo di equa riparazione a una donna i danni non patrimoniali erano stati richiesti dall’interessata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, l. numero 89/2001. Il nocciolo della questione – come indicato dalla parte ricorrente – è se i ritardi nella definizione del processo tributario siano valutabili o meno ai fini dell’equa riparazione introdotta della “Legge Pinto”. Area di applicazione. L’ambito di interesse dell’equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo dipende strettamente dalle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alle quali «il giudice interno deve conformarsi». Poiché la Corte considera meritevoli di tutela i diritti e i doveri di carattere civile di ogni persona, e non le obbligazioni di natura pubblicistica, laddove non sia estendibili l’ala di applicazione dell’articolo 6 Cedu alle questioni tra contribuente e fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi, ciò nondimeno non può affermarsi in assoluto che tutte le controversie portate all’attenzione del giudice tributario rimangano estranee alla possibile applicazione della Legge Pinto. Nel novero potrebbero rientrarvi «le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell’area delle obbligazioni privatistiche, o anche le pretese tributarie» ex multis, Cass. nnumero 13657/07 e 2371/01 . La conclusione della vicenda. Nella specie, osservano gli Ermellini, appare pacifico che il giudice tributario è stato adito dalla donna per contestare un avviso notificato dall’ufficio del registro di Roma per accertamento della maggior Invim relativa a un immobile. Il processo tributario instaurato è estraneo al campo della l. numero 89/2001. La causa termina dunque con l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, ma ribadisce indirizzi fondamentali anche per ctp e ctr i processi lumaca sono messi al bando.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 12 luglio – 24 settembre 2012,numero 16212 Presidente Salmè – Relatore Di Palma Fatto e diritto Ritenuto che il Ministro dell'economia e delle finanze, con ricorso del 19 ottobre 2010, ha impugnato per cassazione -deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti di M. M., il decreto della Corte d'Appello di Roma depositato in data 8 giugno 2010, con il quale la Corte d'appello, pronunciando sul ricorso della M. - volto ad ottenere l'equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, numero 89 -, nella contumacia del Ministro dell'economia e delle finanze, ha condannato il convenuto a pagare alla ricorrente la somma di € 4.000,00, a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda al saldo, condannandolo altresì alle spese che M. M., benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha svolto attività difensiva che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale - richiesto per l'irragionevole durata del processo presupposto - proposta con ricorso del 27 novembre 2006, era fondata sui seguenti fatti a la M., con ricorso del 18 ottobre 1995, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Ravenna per impugnare un avviso di accertamento del locale Ufficio del registro concernente la rettifica del valore di un immobile assoggettato ad Inumero v.im. b la Commissione adita aveva pronunciato sentenza il 10 aprile 1997 c la Commissione tributaria regionale di Bologna, adita dall'Ufficio, aveva definito il giudizio con sentenza del 24 maggio 2001 d pendeva ricorso per cassazione al momento della proposizione della domanda dì equa riparazione che la Corte d'Appello di Roma, cor. il suddetto decreto impugnato - dopo aver determinato in sette anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in quattro anni ed ha liquidai o equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di € 4.000,00, calcolata sulla base di € 1.000,00 per ogni anno di ritardo che il Collegio, all'esito della odierna Camera di. consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata. Considerato che, con il motivo di censura, il ricorrènte critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i giudici a quibus non hanno considerato che i ritardi nella definizione del processo tributario non sono valutabili ai fini dell'equa riparazione che la censura è fondata che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per individuare l'area di applicazione della disciplina del diritto all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, previsto dall'articolo 2 della legge numero 89 del 2001, occorre tener conto delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle quali il giudice interno deve conformarsi, attesa la coincidenza dell'area di operatività dell'equa riparazione ai sensi della legge numero 89 del 2001 con l'area delle garanzie assicurate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in particolare, poiché La Corte considera meritevoli dì tale speciale tutela i diritti e i doveri di. carattere civile di ogni persona, e non le obbligazioni di natura pubblicistica, laddove non sia estensibile il campo di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione alle controversie tra il cittadino e il fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi stante l'estraneità ed irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile , ciò nondimeno non può affermarsi in assoluto che tutte le controversie portate all'attenzione del giudice tributario rimangano estranee alla possibile applicazione della tutela di cui alla legge numero 89 del 2001, in quanto potrebbero rientrarvi le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell'area delle obbligazioni privatistiche, o anche le pretese tributarie dell'amministrazione qualora siano connesse a sanzioni, che in questo caso sono suscettibili di rientrare nella seconda parte del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione cfr., ex plurimis, le sentenze nnumero 13657 del 2007 e 2371 del 2001 che, nella specie, è pacifico che il giudice tributario è stato adito dalla M. per contestare un avviso di accertamento dell'Ufficio del registro di Ravenna concernente la rettifica del valore di un immobile assoggettato ad Inumero v.im., per contestare cioè un provvedimento impositivo che, dunque, il processo tributario presupposto de quo è estraneo all'ambito di applicazione della legge numero 89 del 2001 che, pertanto, il decreto impugnato - pronunciato in palese violazione dei suddetti e qui ribaditi principi di diritto - deve essere annullato senza rinvio, ai sensi dell'articolo 382, terzo comma, secondo periodo, cod.proc.civ. , perché i a causa non poteva essere proposta che, tenuto conto della contumacia del Ministro dell'economia e delle finanze nel giudizio dì merito, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del precedente grado del giudizio che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna M. Miseroccni alle spese, che liquida, per il giudizio di legittimità, in complessivi € 600,CC, oltre alle spese prenotate a debito.