Gli atti sessuali non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l’agente, visto che l’autore del reato potrebbe trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere all’esecuzione degli atti su se stessa da parte della vittima.
Personal computer, webcam e creazione di un account a un social network, e si è pronti per interagire a distanza con altre persone, anche collegandosi in videochiamata. Tutto molto bello, se non fosse che, purtroppo, in alcuni casi, questi strumenti vengono utilizzati per commettere reati. La fattispecie. Ad esempio, la vicenda esaminata dalla Cassazione con la sentenza numero 25822, depositata il 12 giugno, vede protagonista un uomo che, proprio con il suo pc e la sua webcam, utilizzando un social network, effettuava videochiamate con 2 minori – rispettivamente di 9 e 11 anni - ponendo in essere atti sessuali, nonché atti idonei diretti in modo inequivoco a compiere atti sessuali con una terza minore, una ragazzina di 13 anni, denudandosi e masturbandosi alla presenza delle minori e inducendo le stesse a denudarsi e toccarsi gli organi genitali. Dopo la conferma da parte del Riesame dell’ordinanza con cui il Tribunale aveva disposto la misura custodiale massima, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione. Irrilevante il fatto che sia la vittima a masturbarsi. I Giudici di legittimità sottolineano l’irrilevanza del fatto che gli atti di masturbazione siano praticati dalla persona offesa su se stessa, «allorché ciò avvenga per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’autore del reato». E poi – aggiunge la S.C. – per la sussistenza del reato di atti sessuali con minorenne articolo 609 quater c.p. , anche per via telematica, gli atti sessuali «non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l’agente», visto che l’autore del reato potrebbe trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere all’esecuzione degli atti, quali, come nella fattispecie, la masturbazione su se stessa da parte della vittima. Il reato si realizza nel luogo ove si trovano le vittime. Infine, per quanto riguarda la competenza per territorio del Tribunale di Napoli, viene precisato che il reato in questione si realizza nel luogo ove le stesse minori si trovavano nel momento degli incontri via web con l’imputato, cioè nella circoscrizione del Tribunale partenopeo. Per queste ragioni, la Cassazione rigetta in toto il ricorso, confermando, visto il pericolo che il ricorrente commetta reati della stessa specie, le misure cautelari adottate.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 maggio – 12 giugno 2013, numero 25822 Presidente Squassoni – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Gip presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15/10/2012, disponeva nei confronti di P T. la misura custodiale massima, in relazione al reato di cui agli articolo 81 cpv e 609, quater, numero 1 e ultimo comma, cod.penumero , perché, in tempi diversi, mediante l'utilizzo del social network MSN, attraverso personal computer e webcam, collegandosi in videochiamata, compiva atti sessuali con le minori A A. e As Anumero , nonché poneva in essere atti idonei diretti in modo inequivoco a compiere atti sessuali con la minore G.L. , rispettivamente di 9, 11 e 13 anni, denudandosi e masturbandosi alla presenza delle minori e inducendo le stesse a denudarsi e toccarsi gli organi genitali. Il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame avanzata nell'interesse del prevenuto, con ordinanza del 7/11/2012, ha confermato la misura restrittiva. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, con i seguenti motivi - incompetenza per territorio del Gip presso il Tribunale di Napoli essendo evidente che il presunto reato sarebbe stato commesso in OMISSIS , luogo in cui il T. avrebbe posto in essere la condotta contestata a mezzo servizio telematico, con conseguente competenza del Tribunale di Rovereto - violazione dell'articolo 274 cod.proc.penumero , per insussistenza delle ragioni cautelari sottese al provvedimento - vizio di motivazione e illegittimità della ordinanza in punto di inadeguatezza di applicazione di misura meno restrittiva. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va rigettato. La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa del tutto logica e corretta. Con il primo motivo di annullamento la difesa del prevenuto eccepisce la incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in quanto il presunto reato si sarebbe consumato in omissis , rientrante nella giurisdizione del Tribunale di Rovereto. La doglianza è priva di pregio, rilevato che, come correttamente osservato dal Tribunale, il delitto contestato si cristallizza ogni qualvolta si compie un atto che involga la sfera della sessualità di un minore. La fattispecie penale indicata, peraltro, si distingue dalla violenza sessuale ex articolo 609 bis cod.penumero , che presuppone, appunto, violenza, abuso o inganno, nonché dalla corruzione dei minorenni, che implica una posizione assolutamente passiva della vittima, che assiste ad atti sessuali compiuti da altri. La fattispecie di cui all'articolo 609 quater cod.penumero è configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera, comprensiva di ogni possibile condotta atta ad aggredire il minore. Va, altresì, rilevato che il bene giuridico tutelato è da rinvenire, quanto alla ipotesi di atti sessuali con persona infraquattordicenne, nella intangibilità sessuale, in considerazione della presunzione legale di incapacità del soggetto di prestare un valido consenso al compimento dell'atto sessuale. Peraltro, gli atti di masturbazione costituiscono atti sessuali senza necessità di particolari approfondimenti sul punto, a nulla rilevando che gli stessi siano praticati dalla persona offesa su sé medesima, allorché ciò avvenga per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'autore del reato. Nella specie è emerso che, per via telematica, il T. compiva atti sessuali con le minori, denudandosi e masturbandosi alla presenza delle predette bambine, inducendo le stesse ad adottare identico comportamento. Non può negarsi la possibilità della sussistenza del reato contestato anche per via telematica, in quanto gli atti sessuali, di cui al reato in esame, non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l'agente, ben potendo l'autore del delitto trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti, quali ad esempio la masturbazione su sé stessa da parte della vittima Cass. 19/4/2011, numero 20521 , come nella specie. Ai fini della determinazione della competenza per territorio, va individuato il momento di perfezionamento della fattispecie incriminatrice, facendo riferimento, non solo alla esecuzione della condotta esteriore richiesta per la sussistenza del reato da parte dell'autore, ma, soprattutto, al momento di partecipazione al delitto da parte del minore e, quindi, alla concretizzazione dell'offesa del bene-interesse tutelato non può dubitarsi, come a giusta ragione argomentato dal giudice di merito, come, nella specie, la partecipazione delle minori, attraverso il compimento di atti di autoerotismo, cui le stesse venivano indotte dal prevenuto, si realizzava nel luogo ove le stesse minori si trovavano nel momento degli incontri via web con il T. , ossia a . sicché correttamente è stato ritenuto il Tribunale di Napoli competente a decidere sulla questione e non quello di Rovereto. Del pari del tutto priva di pregio si rivela la eccepita violazione dell'articolo 274 cod.proc.penumero , visto che ad avviso del giudice di merito, a giusta ragione, risulta condivisibile la scelta della custodia cautelare in carcere, in relazione alle circostanze e modalità dei fatti, nonché alla personalità dell'indagato, che ha reiterato la condotta contestata ai danni di più minori, di tal che è possibile ravvisare il pericolo che commetta reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Conseguentemente, unica misura idonea ed adeguata a soddisfare le esigenze cautelari indicate viene ritenuta dal Tribunale quella custodiate massima, cosi da impedire al prevenuto, soggetto a pulsioni sessuali irrefrenabili, di contattare via web ulteriori potenziali vittime da adescare. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali dispone che copia del provvedimento venga trasmessa dalla cancelleria al Direttore dell'Istituto penitenziario competente, ex articolo 94, co. 1 ter, disp. att. cod.proc.penumero .