Dovere etico e giuridico: dal mettere al mondo un bambino discende l’obbligo di mantenerlo

L’obbligo dei genitori di mantenere la prole – alla luce del combinato degli articolo 147 e 148 c.c. – sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda. Ai fini dell’an e del quantum del mantenimento del figlio minore, inoltre, sono irrilevanti i contributi eventualmente corrisposti da terzi non giuridicamente vincolati.

Questo il principio di diritto ribadito nella recente sentenza numero 15162/12, depositata l’11 settembre dalla Prima sezione Civile. Una situazione delicata. Il Tribunale per i minorenni di Roma disponeva che il padre naturale di una infante esercitasse in via esclusiva la potestà sulla figlia. Contestualmente la bimba trovava collocazione presso di lui e il Servizio sociale competente veniva incaricato di fornire supporto psicologico al nucleo. La Corte d’Appello in seguito riformava la decisione. In ragione della tossicodipendenza del padre come emerso da ctu , si decideva di collocare prevalentemente la ragazzina dalla madre e di assegnare una potestà congiunta ad ambo i genitori. Avverso tale decreto, l’uomo, relegato all’esercizio saltuario del diritto di visita, adiva la Cassazione. La doglianza principale. Al centro del ricorso, emerge la critica relativa al carico del contributo di mantenimento, addossato interamente sul padre. I giudici del merito sarebbero quindi incorsi nel vizio di ultrapetizione, non considerando che la donna nel frattempo aveva trovato un nuovo compagno e già riceveva un contributo per la bambina da un precedente convivente. Al dovere non si scappa. Gli Ermellini ribadiscono sulla scia di alcuni precedenti, Cass. nnumero 5652/2012 e 5586/2000 che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli – articolo 147 e 148 c.c. – sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda. Ai fini dell’an e del quantum del mantenimento del figlio minore, inoltre, sono irrilevanti i contributi eventualmente corrisposti da terzi non giuridicamente vincolati. Le istruzioni probatorie relative alla situazione reddituale del ricorrente hanno poi mostrato la perfetta capacità di contribuire alle esigenze economiche della figlia, naturalmente cresciute di pari passo all’età. Qual è la parte soccombente? Va individuata, in virtù del principio di causalità, in quella che azionando una pretesa accertata come infondata e resistendo a una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione. Nel caso esaminato la veste di parte soccombente calza sull’uomo, il quale a buon titolo è stato condannato alle spese del grado.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 luglio – 11 settembre 2012, numero 15162 Presidente Luccioli – Relatore Di Palma Fatto e diritto Ritenuto che dall'unione di A B. e di A.V. nacque, in data omissis , N A. che - a séguito dei ricorsi proposti, rispettivamente, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ai sensi degli articolo 311-bis e 333 cod. civ. su esposto della nonna materna della minore, M F. , nonché dal padre naturale della minore, V A. , ai sensi degli articolo 330, 333 e 336 cod. civ. - il Tribunale per i minorenni di Roma, con decreto del 28-29 ottobre 2008, dispose che il padre naturale esercitasse in via esclusiva la potestà sulla figlia minore, con collocazione della stessa presso di lui, disponendo altresì che il Servizio sociale territorialmente competente fornisse supporto al nucleo padre-figlia e regolasse, nell'interesse della minore, i rapporti madre-figlia, con obbligo di riferire periodicamente allo stesso Tribunale che avverso tale decreto la B. i, con ricorso del 23 marzo 2009, propose reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, sezione minorenni, chiedendo, in via principale, che, previa revoca dell'affidamento al padre della minore, questa fosse affidata a sé, con divieto assoluto dell'esercizio del diritto di visita del padre in ragione del suo stato di tossicodipendenza , in via subordinata, che il diritto di visita del padre fosse esercitato alla presenza di terzi ed a determinate condizioni e, in via provvisoria ed urgente, l'emanazione dei provvedimenti chiesti in via principale che, costituitosi, l'A. resistette al ricorso, chiedendo che gli incontri madre-figlia fossero limitati nel tempo ed effettuati in ambiente protetto che la Corte adita - acquisite plurime informazioni e relazioni dai competenti Servizi sociali, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni psico-fisiche dei genitori con particolare riguardo ad eventuale dipendenza da sostanze etiliche o stupefacenti e della minore nei suoi rapporti con il padre e la madre -, con decreto del 6 giugno 2011, in riforma del provvedimento impugnato, ha disposto che - la minore sia affidata al Servizio sociale della A.S.L. del distretto OMISSIS , con la collaborazione del Servizio sociale del Municipio XVI di Roma - la stessa minore sia collocata prevalentemente presso l'abitazione materna a partire dalla fine dell'anno scolastico OMISSIS OMISSIS - la potestà sulla minore sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori - sia la minore sia i suoi genitori proseguano i percorsi terapeutici già intrapresi ha disciplinato inoltre l'esercizio del diritto di visita del padre ha stabilito che V A. contribuisca al mantenimento della figlia minore con un assegno mensile di Euro 700,00, annualmente rivalutato, ed ha condannato lo stesso A. alle spese della controversia che avverso tale decreto V A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria che resiste, con controricorso, A B. , la quale ha anche proposto ricorso incidentale fondato su un motivo, illustrato con memoria che il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del primo e del secondo motivo del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. Considerato che, con il primo e con il secondo motivo con cui deduce, rispettivamente “Violazione di legge, in particolare violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 99 c.p.c. Denuncia ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c.”, e “Nullità del decreto per violazione di legge, in particolare dell'articolo 155 comma 6 c.c., in relazione agli articolo 99 e 101 c.p.c. Denuncia ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c.” -i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente principale critica il decreto impugnato, nella parte in cui ha stabilito a suo carico il contributo al mantenimento della minore, sostenendo che i Giudici a quibus sarebbero incorsi nel vizio di ultrapetizione, non considerando che la B. convive con un nuovo compagno e riceve già un contributo per la figlia da un precedente convivente, ed inoltre non disponendo indagini sulle rispettive situazioni economico-patrimoniali dei genitori naturali/del contributo al mantenimento del/ minore che, con il terzo motivo con cui deduce “Violazione di legge e/o falsa applicazione dei principi dettati dall'articolo 91 c.p.c. in tema di condanna alle spese anche in relazione all'articolo 112 c.p.c. Denuncia ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c.” , il ricorrente principale critica il decreto impugnato, sostenendo che nei procedimenti del tipo di quello de quo non sarebbe ravvisabile una soccombenza e che, inoltre, non sarebbe stata formulata dalla controparte alcuna domanda di condanna alle spese che, con l'unico motivo, la ricorrente incidentale critica a sua volta il decreto impugnato, per avere immotivatamente respinto la sua richiesta tendente ad ottenere il divieto assoluto delle visite padre-figlia, in ragione dello stato di tossicodipendenza del genitore che il ricorso principale non merita accoglimento che - quanto ai primi due motivi - è sufficiente, da un lato, ribadire che, secondo il costante orientamento di questa Corte correttamente seguito dai Giudici a quibus, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli articolo 147 e 148 cod. civ. sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda cfr., ex plurimis, le sentenze nnumero 5652 del 2012 e 5586 del 2000 , e, dall'altro, constatare che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge sia l'irrilevanza, ai fini dell'an e del quantum del mantenimento del figlio minore, dei contributi eventualmente corrisposti da terzi non giuridicamente obbligati, sia lo svolgimento di un'accurata istruzione probatoria circa la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente “[ .] deve essere posto a carico dell'A. - il quale per il passato ha contribuito al mantenimento della bambina donando alla madre un immobile in Fregene [ .] e versandole la somma di Euro 50.000,00 [ .] - un contributo di almeno Euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, tenuto conto delle disponibilità economiche dimostrate dal resistente e delle esigenze della figlia, da ritenersi accresciute per l'età” che - quanto al terzo motivo - è noto che, in base al principio di causalità, la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia cfr., ex plurimis, la sentenza numero 7625 del 2 010 che, nella specie - posto che quantomeno il giudizio promosso ai sensi dell'articolo 311-bis cod. civ. ha natura oggettivamente contenziosa cfr., ex plurimis, la sentenza numero 23032 del 2009 , e che in tale giudizio l'A. ha resistito alla domanda della B. di affidamento a sé della minore, domanda da considerarsi come oggetto principale dello stesso giudizio, risultando tuttavia soccombente sul punto - i Giudici del reclamo hanno correttamente individuato nell'odierno ricorrente la parte soccombente, condannandolo alle spese del grado che il ricorso incidentale è inammissibile che, al riguardo, deve essere sottolineato che il nucleo delle critiche mosse al decreto impugnato verte tutto sugli accertamenti di fatto, congruamente motivati, che i Giudici del reclamo hanno effettuato in ordine sia al progressivo superamento dello stato di tossicodipendenza da parte del padre, sia all'attaccamento affettivo della minore al padre ed alla famiglia di origine dello stesso che, in ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate per intero tra le parti. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese.