Nella reperibilità l'analogia è un problema di diritto

Nel senso che non hanno diritto a percepire la maggiorazione stipendiale coloro i quali la garantiscono rimanendosene a casa e non in caserma.

Il caso. Alcuni sottufficiali della Guardia di Finanza in servizio presso la scuola sottufficiali de l’Aquila, addetti all’ufficio cifra, sin dal 1993, hanno svolto turni di reperibilità domiciliare feriale dalle ore 16,00 del giorno precedente alle ore 8,00 del giorno successivo e festiva per l’intero arco delle ventiquattro ore successive al precedente giorno feriale lavorativo . Tali ufficiali, nel 2002, hanno chiesto il pagamento delle ore di reperibilità ai sensi dell’art. 36 Cost. e della legislazione vigente in materia di pubblico impiego . Ma la richiesta ha avuto esito negativo in quanto non ricorrono i presupposti previsti ai sensi dell’art. 11, d.P.R. n. 147/1990 . Con il ricorso in primo grado gli stessi hanno proposto cumulative domande di annullamento del diniego e di accertamento del diritto all’indennità di pronta reperibilità ed il loro ricorso è stato accolto. In sostanza, il giudice amministrativo abruzzese, rilevato che la reperibilità domiciliare comporta comunque l’assoggettamento a una posizione di disponibilità e di attesa -che limita la libertà del militare e ne condiziona anche il riposo-, da qualificare come forma di prestazione di attività lavorativa, ha ritenuto che, ad esclusione dei turni di reperibilità festiva per i quali è stato assicurato il recupero mediante riposo compensativo , essa sia retribuibile, e ciò sia in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 17, legge n. 668/1986 che si riferisce ai compensi per servizi interni di caserma , da intendersi come applicabile anche alla disponibilità domiciliare, sia in relazione all’art 53, comma 2, lett. c , d.P.R. n. 254/1999 che pure prevede che siano riservate specifiche risorse economiche per incarichi e compiti che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagio . In sostanza, la sentenza impugnata è stata motivata con il richiamo ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 17, legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché all’art. 53, d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. In seguito, la quantificazione dell’indennità è stata demandata al Comandante generale della Guardia di Finanza, chiamato a modulare il quantum spettante mediante le autonome valutazioni ad Egli rimesse e consentite dal citato art. 17, legge 668/1986 . Una nuova forma indennitaria? La sentenza è stata, successivamente, impugnata dal Comando della Guardia di Finanza e dal competente Ministero, deducendone l’erroneità, sul rilievo che la pronuncia si risolve nella creazione di una forma indennitaria non prevista e non riconducibile né all’art. 17, legge n. 668/1986 né all’art. 53, comma 2, legge n. 254/1999 in attuazione della quale sono stati emanati decreti ministeriali che hanno individuato i compiti e gli incarichi comportanti riconoscimento di emolumenti economici, nonché circolare applicativa, non impugnati , non rientrando la fattispecie in alcuno di essi. La tesi è stata accolta dalla Sezione. L’art. 17, legge n. 668/1986 recante Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza , come sostituito dall’art. art. 64, d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254 recante Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stabilisce testualmente che Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete, per ogni in aggiunta all’orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l’indennità per servizio notturno e festivo, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, d’intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell’articolo 59, sono stabiliti l’entità del compenso e la tipologia dei servizi, nell’ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro comma 1 Le ore eccedenti l’orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle risorse di cui al comma 1, devono essere compensate o recuperate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio comma 2 . L’art. 53, d.P.R. n. 254/1999, a sua volta rubricato Efficienza dei servizi istituzionali , prevede che una serie di risorse finanziarie, ivi specificamente indicate, siano destinate per attribuire compensi finalizzati tra l’altro a compensare l’impiego in compiti od incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagio comma 2, lett. c , secondo criteri e modalità applicative da stabilirsi annualmente con decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, previa informazione alle rappresentanze militari centrali. Niente maggiorazione stipendiale per chi garantisce la reperibilità restando a casa. Orbene, afferma la sentenza, è del tutto evidente che è insostenibile una interpretazione analogica, ed in effetti francamente additiva, della disposizione dell’art. 17, legge n. 668/1986, che è testualmente riferita ai soli servizi interni di caserma , e che trova la sua chiarissima ratio nel peculiare e non lieve specifico disagio connesso al trattenimento del militare in ufficio al termine dell’orario di servizio. Soltanto per quest’ultimo tipo di servizio può riconoscersi, in sostanza, un compenso che peraltro è rettamente parametrato alla reperibilità e non già al lavoro straordinario cfr. n. 3534/2008 . Al contrario, la c.d. reperibilità domiciliare, come pure puntualizzato nella richiamata sentenza, deve farsi rientrare nell’ambito della totale disponibilità al servizio, di cui all’art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, connessa allo stato giuridico proprio dei militari, e la mancata previsione di un particolare compenso va ragionevolmente ricollegata alla peculiare posizione di mera reperibilità in parola, che non comporta alcun tipo di applicazione lavorativa e non può essere, quindi, retribuita né come lavoro straordinario, né attraverso altre forme di emolumento per le quali, come si è visto sopra, non si riscontrano i presupposti normativamente stabiliti n. 6913/2007 . Né può pervenirsi, ha aggiunto ancora il Collegio, a conclusioni dissimili in relazione al disposto dell’art. 53, d.P.R. n. 254/1999, che demanda ad appositi decreti ministeriali l’individuazione dei criteri e modalità applicative relative alle risorse da destinare all’incentivazione dell’efficienza dei servizi istituzionali, e quindi enuclea una ampia sfera di discrezionalità, sindacabile bensì in sede di giurisdizione generale di legittimità ma che, correlativamente, esclude ogni possibilità di riconoscimento diretto di un diritto al compenso.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24 aprile - 16 maggio 2013, n. 2672 Presidente Giaccardi – Estensore Spagnoletti Fatto e diritto 1. I ricorrenti in primo grado, sottufficiali della Guardia di Finanza in servizio presso la scuola sottufficiali de l’Aquila, addetti all’ufficio cifra, in base a foglio d’ordini e sin dal 1993, hanno svolto turni di reperibilità domiciliare feriale dalle ore 16,00 del giorno precedente alle ore 8,00 del giorno successivo e festiva per l’intero arco delle ventiquattro ore successive al precedente giorno feriale lavorativo con istanze formulate il 19 febbraio 2002 hanno chiesto il pagamento delle ore di reperibilità ai sensi dell’art. 36 Cost. e della legislazione vigente in materia di pubblico impiego” con atto del 18 aprile 2002, sulla scorta di note del Comandante di reparto del 1° marzo 2002, le istanze sono state respinte in quanto non ricorrono i presupposti previsti ai sensi del d.P.R. n. 147 art. 11 del 05.06.1990”. Con il ricorso in primo grado n.r. 395/2002 sono state proposte cumulative domande di annullamento del diniego e di accertamento del diritto all’indennità di pronta reperibilità. Con la sentenza n. 113 del 26 febbraio 2009 il ricorso è stato accolto. Il giudice amministrativo abruzzese, rilevato che la reperibilità domiciliare comporta comunque l’assoggettamento a una posizione di disponibilità e di attesa -che limita la libertà del militare e ne condiziona anche il riposo-, da qualificare come forma di prestazione di attività lavorativa, ha ritenuto che, ad esclusione dei turni di reperibilità festiva per i quali è stato assicurato il recupero mediante riposo compensativo , essa sia retribuibile, e ciò sia in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 17 della legge n. 668/1986 che si riferisce ai compensi per servizi interni di caserma , da intendersi come applicabile anche alla disponibilità domiciliare, sia in relazione all’art 53 comma 2 lettera c del d.P.R. n. 254/1999 che pure prevede che siano riservate specifiche risorse economiche per incarichi e compiti che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagio . La quantificazione dell’indennità è stata demandata al Comandante generale della Guardia di Finanza, chiamato a modulare il quantum spettante mediante le autonome valutazioni ad Egli rimesse e consentite dal citato art. 17 della legge 668/1986”. Con appello notificato il 22 marzo 2010 e depositato il 31 marzo 2010, la sentenza è stata impugnata, deducendone, senza rubricazione di motivi, l’erroneità, sul rilievo che la pronuncia si risolve nella creazione” di una forma indennitaria non prevista e non riconducibile né all’art. 17 della legge n. 668/1986 né all’art. 53 comma 2 della legge n. 254/1999 in attuazione della quale sono stati emanati decreti ministeriali che hanno individuato i compiti e gli incarichi comportanti riconoscimento di emolumenti economici, nonché circolare applicativa, non impugnati , non rientrando la fattispecie in alcuno di essi. Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno dedotto a loro volta l’infondatezza dell’appello sul rilievo della piena legittimità dell’applicazione analogica dell’art. 17 della legge n. 668/1986 all’ipotesi non disciplinata della pronta reperibilità domiciliare. Con ordinanza n. 1918 del 28 aprile 2010 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All’udienza pubblica del 24 aprile 2012 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione. 2. L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le domande cumulative di annullamento, accertamento e condanna proposte con il ricorso in primo grado. 2.1 La sentenza impugnata è motivata con il richiamo ad una interpretazione costituzionalmente orientata” dell’art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché all’art. 53 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. L’art. 17 della legge n. 668/1986 recante Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza” , come sostituito dall’art. art. 64, d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254 recante Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999” stabilisce testualmente che corsivi dell’estensore Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete, per ogni in aggiunta all’orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l’indennità per servizio notturno e festivo, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, d’intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell’articolo 59, sono stabiliti l’entità del compenso e la tipologia dei servizi, nell’ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro” comma 1 Le ore eccedenti l’orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle risorse di cui al comma 1, devono essere compensate o recuperate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio” comma 2 . L’art. 53 del d.P.R. n. 254/1999, a sua volta rubricato Efficienza dei servizi istituzionali”, prevede che una serie di risorse finanziarie, ivi specificamente indicate, siano destinate per attribuire compensi finalizzati” tra l’altro a compensare l’impiego in compiti od incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagio” comma 2 lettera c , secondo criteri e modalità applicative da stabilirsi annualmente con decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, previa informazione alle rappresentanze militari centrali. 2.2 Orbene, è del tutto evidente che, come già chiarito da questa Sezione in altra analoga fattispecie cfr. Sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6913 è del tutto insostenibile una interpretazione analogica, ed in effetti francamente additiva, della disposizione dell’art. 17 della legge n. 668/1986, che è testualmente riferita ai soli servizi interni di caserma”, e che trova la sua chiarissima ratio nel peculiare e non lieve specifico disagio connesso al trattenimento del militare in ufficio al termine dell’orario di servizio. Soltanto per quest’ultimo tipo di servizio può riconoscersi un compenso che peraltro è rettamente parametrato alla reperibilità” e non già al lavoro straordinario cfr. Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3534 . Al contrario, la c.d. reperibilità domiciliare, come pure puntualizzato nella richiamata sentenza, deve farsi rientrare nell’ambito della totale disponibilità al servizio, di cui all’art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n, 231, connessa allo stato giuridico proprio dei militari, e la mancata previsione di un particolare compenso va ragionevolmente ricollegata alla peculiare posizione di mera reperibilità in parola, che non comporta alcun tipo di applicazione lavorativa e non può essere, quindi, retribuita né come lavoro straordinario, né attraverso altre forme di emolumento per le quali, come si è visto sopra, non si riscontrano i presupposti normativamente stabiliti” Sez. IV, n. 6913/2007 . 2.3 Né può pervenirsi a conclusioni dissimili in relazione al disposto dell’art. 53 del d.P.R. n. 254/1999, che demanda ad appositi decreti ministeriali l’individuazione dei criteri e modalità applicative relative alle risorse da destinare all’incentivazione dell’efficienza dei servizi istituzionali, e quindi enuclea una ampia sfera di discrezionalità, sindacabile bensì in sede di giurisdizione generale di legittimità ma che, correlativamente, esclude ogni possibilità di riconoscimento diretto di un diritto al compenso. 3. In conclusione l’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le domande cumulative di annullamento e accertamento proposte con il ricorso in primo grado. 4. Sussistono nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta così provvede sull’appello in epigrafe n.r. 2718/2010 1 accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sede de L’Aquila, n. 113 del 26 febbraio 2009, rigetta le domande cumulative di annullamento e accertamento proposte con il ricorso in primo grado 2 dichiara compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.