La trasformazione della società è una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 10598, depositata il 7 maggio 2013. Il caso. L’amministratore unico di una s.r.l. aveva appaltato, con scrittura privata, il completamento di un edificio ad un’impresa. Visto l’inadempimento del titolare della ditta edile, l’amministratore chiedeva al tribunale la condanna al risarcimento danni, previo accertamento del corrispettivo ancora dovuto. Di contro, il convenuto chiedeva, con ricorso incidentale, il pagamento del residuo corrispettivo dei lavori eseguiti oltre 958 milioni di lire. Dai due gradi del giudizio di merito, però, nessuna delle due parti esce vincitrice. Infatti, il valore delle opere realizzate dalla ditta edile venivano determinate in quasi 1 miliardo e mezzo di lire, somma ritenuta integralmente compensata con quella riscossa dalla stessa ditta. Nello specifico, i giudici di secondo grado avevano sottolineato che il contratto di appalto prevedeva la «invariabilità dei prezzi» e che «l’appellante non aveva provato e neppure dedotto le circostanze imprevedibili che avrebbero giustificato la revisione del prezzo». Il problema è che c’è stata la trasformazione della società A proporre ricorso per cassazione è il titolare dell’impresa edile. Il nodo della questione verte sull’avvenuta trasformazione della società da s.numero c. a s.r.l. dopo la conclusione dei lavori di appalto. ma vige il principio di continuità dei rapporti giuridici. La S.C., dunque, precisa sul punto che «la trasformazione della società da uno ad un altro dei tipi previsti dalla legge articolo 2498 c.c. ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente», ma si tratta di una vicenda «meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto», la quale «non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo» Cass. numero 13467/2011 . In conclusione, il soggetto titolare dell’impresa conserva i diritti e gli obblighi ad essa precedenti e, inoltre, prosegue i rapporti sostanziali e processuali.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 marzo – 7 maggio 2013, numero 10598 Presidente Oddo – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 1.3.1983 D.C.E. , in proprio e quale amministratore unico della Acqualeo s.r.l., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, T. firmando, titolare dell'omonima ditta edile, esponendo di avere allo stesso appaltato, con scrittura privata del 2.4.1980, il completamento di un edificio, in località di OMISSIS assumeva che il convenuto si era reso inadempiente a detto contratto e ne chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni, previo accertamento del corrispettivo ancora dovuto. Si costituiva in giudizio il T. chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del D.C. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Acqualeo s.r.l. già Thermopicena s.r.l. , al pagamento del residuo corrispettivo dei lavori eseguiti, per L. 958.548.51. A tale giudizio era riunito quello promosso da F.A. e D.C.E. , in proprio ed in detta qualità, deducendo ulteriori vizi dell'opera in questione per i quali chiedevano la condanna della ditta T. al risarcimento dei danni. Previo espletamento di due C.T.U., con sentenza numero 154 del 2005, il Tribunale determinava in L. 1.466.314.704 il valore delle opere realizzate dalla ditta T. e dichiarava interamente compensata tale somma con quella, di pari importo, riscossa dalla ditta medesima rigettava, conseguentemente, la domanda degli attori e quella riconvenzionale della convenuta. Avverso tale sentenza proponeva appello T.E. cui resistevano l'Acqualeo s.r.l., D.C.E. e F.A. , avanzando appello incidentale. Con sentenza depositata il 18.11.2006 la Corte d'Appello di Ancona respingeva l'appello principale dichiarava i-nammissibile l'appello incidentale e compensava integralmente fra le parti le spese processuali del grado. Osservava la Corte territoriale che il contratto di appalto del 2.4.1980, all'articolo 14, prevedeva la invariabilità dei prezzi e che l'appellante non aveva provato e neppure dedotto le circostanze imprevedibili che avrebbero giustificato la revisione del prezzo la clausola contrattuale di cui all'articolo 3, stante l'assenza del prezziario, era priva di efficacia in quanto basata sul presupposto di fatto, infondato, di una determinazione convenzionale dei costi. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso T.E. , quale titolare dell'omonima ditta edile, formulando due motivi di ricorso. Resistono con controricorso e ricorso incidentale la s.r.l. Acqualeo, D.C.E. e F.A. . Motivi della decisione Il ricorrente deduce 1 violazione del principio del contraddittorio per omessa rilevazione della carenza di legittimazione attiva della Acqualeo s.r.l., nonché difetto di motivazione sul punto e carenza di prova sulla identità della società di fatto Thermopicena,costituita dai soci D.C.E. e F.A. , e la s.r.l. Acqualeo con cui era stato stipulato il contratto di appalto la originaria società di fatto era stata regolarizzata come s.numero c. nel settembre 1982, allorquando i lavori appaltati erano stati ultimati e l'opera era stata riconsegnata successivamente, il 20.12.1982, detta società in nome collettivo era stata trasformata in s.r.l. Acqualeo che aveva acquisito nel proprio patrimonio l'immobile, riconsegnato dalla ditta T. cui non risultava essere stato ceduto il debito derivante dal contratto di appalto concluso con i soci di detta s.d.f. 2 violazione e falsa applicazione degli articolo 1346 - 1657 e 1664 c.c. nonché difetto di motivazione sulla scelta metodologica e sulla valutazione comparativa delle perizie di ufficio e di parte,difetto assoluto di motivazione su punto decisivo , posto che la prevista rinuncia alla revisione prezzi ed alla loro invariabilità, riguardava il semplice completamento dell'opera appaltata, da realizzarsi entro un lasso di tempo inferiore all'anno e non, l'immobile radicalmente trasformato con una durata dei lavori di due anni di lavori era, quindi, dovuto il compenso revisionale per un'opera diversa da quella originariamente pattuita da cui derivava un credito della ditta T. di L. 824.483.349 oppure di L. 729.399.497. Va, innanzitutto, rilevato che il ricorso principale è stato tempestivamente proposto, posto che con riferimento alla data di notifica 6.2.2007 della sentenza impugnata, risulta rispettato il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso avvenuta il 10.4.2007 , dovendosi tener conto dei giorni festivi ricadenti nel periodo pasquale data di Pasqua 8.4.2007 conseguentemente è pure tempestivo il ricorso incidentale. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che il quesito di diritto non è pertinente alla questione controversa se incombe sulla società trasformata l'onere di provare la identità con la società trasformatasi e se in patrimonio aziendale complessivamente considerato debba essere ceduto nella sua interezza, pena, in difetto, una identità giuridica diversa e, in ogni caso, la censura è infondata. La trasformazione di una società da uno ad un altro dei tipi previsti dalla legge articolo 2498 c.c. ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo V. Cass. numero 11077/1998 numero 13467/2011 . Il disposto dell'articolo 2948 c.c. ribadisce, infatti, il principio di continuità dei rapporti giuridici a seguito della trasformazione della società, consentendo che il soggetto titolare dell'impresa conservi i diritti e gli obblighi ad essa precedenti nonché prosegua i rapporti sostanziali e processuali. Nella specie, se mai, poteva discutersi della persistenza della legittimazione del D.C. e del F. . La seconda censura è infondata il quesito al riguardo formulato non attiene alla revisione dei prezzi, ma all'assenza di motivazione sulla scelta della tariffa applicata per determinare i prezzi quanto alla questione sulla revisione, la doglianza non coglie la ratio decidendi in ordine alla inapplicabilità dell'istituto della revisione in caso di impossibilità di fare riferimento per la determinazione del costo dell'opera a prezzi concordati dalle parti nel resto attinge una scelta rimessa alla discrezione del giudice di merito rispetto alla quale non risultano indicate le ragioni per le quali sarebbe insufficiente ed illogico il richiamo della sentenza, al fine della determinazione del costo dell'appalto, ai mercuriali della CCIA della Provincia di Ascoli Piceno ed ai prezzi del Ministero dei Lavori pubblici, anziché ad altri prontuari dei prezzi. Con il ricorso incidentale si denuncia il vizio di ultrapetizione e di motivazione, per avere la sentenza affermato,da un lato, l'inefficacia della clausola contrattuale di rinuncia al compenso professionale e, dall'altro, la sussistenza del diritto al compenso stesso peraltro poi legittimamente e correttamente comunque escluso per mancato sostegno probatorio . Trattasi di doglianza inammissibile per carenza di interesse ad impugnare la sentenza rispetto ad un punto sul quale il ricorrente non era rimasto soccombente e risolvendosi la censura nella sollecitazione di una modifica della motivazione senza la specificazione che da quest'ultima poteva dedursi un'implicita statuizione che, quale premessa necessaria della decisione,fosse suscettibile di formare un giudicato pregiudizievole per il ricorrente stesso V. Cass. numero 11180/1996 numero 6770/2012 . Per quanto osservato va rigettato il ricorso principale e deve dichiararsi inammissibile quello incidentale. Ricorrono giusti motivi, considerata la reciproca soccombenza delle parti per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale dichiara inammissibile il ricorso incidentale dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.