I fermi amministrativi disposti dal concessionario sui veicoli a motore anche prima del 2005 sono validi, attesa la retroattività delle nuove disposizioni imposte dal legislatore.
La SC, con la sentenza 19 giugno 2012, numero 10089, ha affermato che la norma contenuta nell’articolo 3, comma 41, D.L. numero 203/2005, ha efficacia retroattiva in quanto voluto dal legislatore, senza che tale scelta possa giudicarsi in contrasto con i principi di ragionevolezza e con altri principi o valori costituzionali. Fermo amministrativo sui veicoli a motore del contribuente. L'articolo 3, comma 41, D.l. numero 203/2005 legge finanziaria 2006 , individua la possibilità per i concessionari di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo di cui all'articolo 86, Dpr numero 602/1973, pur in mancanza del regolamento attuativo richiesto dal comma 4 del medesimo articolo. In tal senso la disposizione prevede che il concessionario dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del ministero delle Finanze numero 503 del 7 settembre 1998 in materia di iscrizione, cancellazione e effetti dello strumento in questione ciò fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dell'articolo 86, Dpr numero 602/1973. In particolare, il concessionario può, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, disporre, direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione, il fermo amministrativo sui veicoli a motore del contribuente moroso, in virtù delle disposizioni contenute nel DM numero 503/1998, relativamente alle norme riguardanti l'iscrizione, la cancellazione e gli effetti del fermo amministrativo cfr. Ris.9 aprile 2003 dell'Agenzia delle Entrate . La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «non può dubitarsi invece che il ricorso ad una norma interpretativa esprima la volontà del legislatore di far regolare da essa fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore. In altri termini, qualificando una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica il legislatore intende chiaramente attribuirle effetti retroattivi, poiché per imporre solo per il futuro una determinata disciplina il ricorso a tale qualificazione sarebbe evidentemente superfluo v. articolo 11 disp. genumero , comma 1, disp. prelim. cod civ. » Cass., S.U. Civili, 29 aprile 2009, numero 9941 . Il caso. La società concessionaria della Sicilia SERIT Spa aveva emesso un preavviso di fermo amministrativo nel 2004, circa un anno prima dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di lotta all’evasione fiscale contenute nel Dl numero 203/2005. Il Tribunale aveva annullato il preavviso di fermo e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello. In particolare, la Corte aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di fermo in quanto emesso prima dell’entrata in vigore del DL numero 203/2005, convertito dalla legge numero 248/05, negando efficacia retroattiva alla norma di cui all’articolo 3, comma 41, che prevede la possibilità per il concessionario di disporre il fermo amministrativo sui veicoli a motore nel rispetto delle norme relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione e agli effetti dello stesso contenute nel DM numero 503/1998. La SC, nel ritenere errate le motivazioni addotte dal giudice di merito, ha affermato che «benché il carattere effettivamente interpretativo, di una disposizione di legge che, autoqualificandosi come norma di interpretazione autentica, imponga di attribuire un determinato significato a precedenti disposizioni introdotte da fini di pari grado, fornisca spesso materia di dubbi non può dubitarsi invece che il ricorso a una norma interpretativa esprima la volontà del legislatore di far regolare da essa fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore». In sostanza, il legislatore coniando una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica vuole conferire ad essa efficacia retroattiva. Valido il fermo amministrativo ante 2005. I giudici di legittimità, richiamando un orientamento consolidato della Cassazione, hanno esteso il predetto principio alle disposizioni del 2005 sul fermo amministrativo, in quanto così è stato voluto dal legislatore «senza che tale scelta possa giudicarsi in contrasto con i principi di ragionevolezza e con altri principi o valori previsti costituzionali protetti» Cass., 13 marzo 2009 numero 6064 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 22 marzo – 19 giugno 2012, numero 10089 Presidente Merone – Relatore Cosentino Fatto e diritto rilevato che, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta SERIT Sicilia spa già Montepaschi SERIT spa ricorre contro G.S. per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Caltanissetta ha respinto l'appello contro un sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva annullato il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. numero 602 del 1973, ex articolo 86, nel testo introdotto dal D.Lgs. numero 46 del 1999, articolo 16, e successivamente modificato dal D.Lgs. numero 193 del 2001, articolo 1 , notificato al G. il 26.4.04 a garanzia del pagamento di cartelle esattoriali relative a debiti tributavi. La Corte di Appello aveva ritenuto illegittimo il preavviso di fermo amministrativo, in quanto emesso prima dell'entrata in vigore del D.L. numero 203 del 2005, convertito con la L. numero 248 del 2005, negando efficacia retroattiva alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 41, di detto D.L., che recita Le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 86, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel D.M. 7 settembre 1998, numero 503, del Ministro delle finanze. Il ricorso della SERIT Sicilia spa è affidato due motivi. Col primo motivo, riferito all'articolo 360 c.p.c., numero 1, si denuncia il difetto di giurisdizione dell'a.g.o., a favore del giudice tributario, giusta il disposto della L. numero 248 del 2006, articolo 35, comma 26 quinquies, invocando a sostegno del motivo il precedente delle Sezioni Unite di questa Corte numero 10672/09. Col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. numero 203 del 2005, articolo 3, comma 41, in riferimento all'articolo 11 preleggi, e articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5, in cui il giudice di merito sarebbe incorso negando la natura interpretativa e la portata retroattiva della disposizione recata da della norma. Il primo motivo appare inammissibile, perchè precluso dal giudicato interno formatosi sulla giurisdizione dell'a.g.o. la sentenza di primo grado, infatti, annullando il fermo amministrativo impugnato, ha implicitamente affermato la giurisdizione dell'a.g.o. e tale statuizione non è stata censurata in appello cfr. Cass. 24993/08, Cass. 2753 1/08 e, da ultimo, Cass. 2067/11, così massimata Allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formalo il giudicalo implicito sulla giurisdizione . Il secondo motivo appare manifestamente fondato. Premesso che la lettera del D.L. numero 203 del 2005, articolo 3, comma 41, manifesta senza possibilità di dubbio la volontà del legislatore di imprimere a detta disposizione funzione interpretativa Le disposizioni dell'articolo 86 si interpretano ne senso che e, quindi, efficacia retroattiva e che, d'altra, parte, la ratio legis va palesemente individuata nell'intenzione del legislatore di rendere possibile il fermo amministrativo di cui al D.P.R. numero 602 del 1972, articolo 86, nel testo introdotto dal D.Lgs. numero 46 del 1999, articolo 16, e successivamente modificato dal D.Lgs. numero 193 del 2001, articolo 1 anche prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 4 di detto articolo, il punto da affrontare e se possa attribuirsi efficacia retroattiva ad una norma non penale che il legislatore ha qualificato come interpretativa, pur quando essa abbia, come nella specie, una portata sostanzialmente innovativa dell'ordinamento. La risposta - negativa - fornita a tale quesito dal giudice di merito appare errata, perchè contrasta con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui Benchè il carattere effettivamente interpretativo di una disposizione di legge che, autoqualificandosi come norma di interpretazione autentica, imponga di attribuire un determinato significalo a precedenti disposizioni introdotte da fonti di pari grado, fornisca spesso materia di dubbi, non può dubitarsi invece che il ricorso ad una norma interpretativa esprima la volontà del legislatore di far regolare da essa fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore. In altri termini, qualificando una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica il legislatore intende chiaramente attribuirle effetti retroattivi, poichè per imporre solo per il futuro una determinata disciplina il ricorso a tale qualificazione sarebbe evidentemente superfluo v. articolo 11 disp. genumero . Quindi, come esattamente osservato nel ricorso, negare effetti retroattivi ad una norma di legge che intende stabilire come debba interpretarsi una legge precedente, significa violare il precetto che impone all'interprete di attribuire senso a tutti gli enunciati del discorso legislativo, senza relegarne alcuno nella zona della irrilevanza giuridica il discorso deve allora spostarsi, come più volte osservato nella giurisprudenza costituzionale v. fra le molte, C. Cost. 234/2007 sui limiti che il legislatore incontra nel dettare, eventualmente tramite norme di interpretazione autentica, disposizioni ad effetto retroattivo. Va quindi ricordalo che, come più volle sottolineato dal giudice delle leggi, il principio di irretroattività della legge - pur riconosciuto come principio generale dall'articolo 11 disp. genumero , comma 1, delle disposizioni preliminari del codice civile - non ha ottenuto in sede costituzionale salvo quanto espresso nell'articolo 25 Cost., con riferimento alla materia penale una garanzia specifica di talchè la possibilità di adottare norme dotale di efficacia retroattiva anche indipendentemente dal loro eventuale carattere interpretativo non può essere esclusa, ove le norme stesse vengano a trovare un'adeguata giustificazione su piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente proietti C. Cast. 6/1994 sì da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti C. Cost., 419/2000 . In particolare, poi, dalla disciplina costituzionale in vigore non è dato desumere, per i diritti di natura economica, una particolare protezione contro l'eventualità di norme retroattive, salvo soltanto il limite, già richiamato, del principio di ragionevolezza C. Cost. 421/1995 onde, nel rispetto di tale limiti, legittimamente può esser data aduna norma efficacia retroattiva, qualificandola, appropriatamente a no, interpretativa C. Cost. 153/1994, con specifico riferimento a diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego cosi SSUU 9941/09, in motivazione . Deve quindi concludersi che la disposizione del D.L. numero 203 del 2005, articolo 3, comma 41, ha portata retroattiva, perchè cosè è stato voluto dal legislatore, senza che tale scelta possa giudicarsi in contrasto con i canoni di ragionevolezza o con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti. Già con l'ordinanza numero 6064/09, del resto, le Sezioni Unite di questa Corte - sia pure nell'ambito di una pronuncia avente ad oggetto le questioni della giurisdizione e della competenza sull'opposizione al fermo amministrativo - hanno affermato, con riferimento ad un fermo del luglio 2004 - che non è eludibile la precisazione contenuta nel D.L. 30 settembre 2005, numero 203, articolo 3, comma 41, conv., con L. 2 dicembre 2005, numero 248, che Le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 86, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione dei decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore pur nel rispetto delle disposizioni relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel D.M. Finanze 7 settembre 1998, numero 503. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio con la declaratoria di inammissibilità del primo motivo e di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza gravata e il rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta, in altra composizione, che si atterrà al principio per cui la disposizione del D.L. numero 203 del 2005, articolo 3, comma 41, ha portata retroattiva . che la parte intimata non è costituita che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione che pertanto, riaffermali i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta, in altra composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. accoglie il secondo, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Caltanissetta, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.