Concussione o nuova induzione indebita? Si guardi alle conseguenze prospettate dal pubblico ufficiale ...

Se sono contra ius, è concussione.

Un pubblico ufficiale viene condannato per tentata concussione con minacce e costrizioni avrebbe obbligato una società incaricata dall’ente pubblico ad usufruire delle prestazioni di servizi di un suo fiduciario, a condizioni largamente diseconomiche per l’azienda. Ricorre l’imputato, contestando l’integrazione del requisito ex lege dell’ abuso dei poteri e l’idoneità e l’univocità degli atti compiuti nella direzione di una condotta concussiva. La Sesta sezione Penale della Cassazione, con la sentenza numero 17593, depositata il 17 aprile 2013, respinge il ricorso, ed elabora nei termini che seguono gli effetti dell’introduzione del nuovo reato di Induzione indebita ex articolo 319 quater c.p. La concussione “residuata” dopo le cesoie della l. numero 190/2012. Nelle more del processo sopravveniva la l. cit. – introducente la nuova fattispecie –, la quale poneva questioni di continuità normativa con il reato di tentata concussione, ab origine contestato. La Cassazione coglie l’occasione ed offre una sistematica dei reati contro la pubblica amministrazione, alla luce della novella. In primis le ipotesi concussive ex articolo 317 c.p. si limitano ai soli casi in cui il pubblico ufficiale realizzi una costrizione tale da soffocare l’altrui capacità di autodeterminazione – la novella ha espressamente cancellato nella norma il riferimento a condotte di tipo induttivo -. Il metus publicae potestatis realizza nel caso la sua massima espressione reale. La nuova fattispecie, l’induzione indebita ex articolo 319 quater c.p. e i rapporti con la concussione un criterio semantico. Dunque , prima facie , la novella parrebbe tracciare il solco fra concussione e induzione indebita sulla base del vigore della condotta di reato – costrizione nel primo caso, una più blanda induzione nel secondo – e dunque di argomenti esclusivamente di tipo semantico o descrittivo. Per la Cassazione, si tratta di una lettura semplicistica che mal s’accorda con il dato forse più dirompente della novella, la punibilità – seppur edittalmente più contenuta –, nel caso dell’induzione indebita, della vittima o dell’”indotto” alla promessa di denaro o di altra utilità. segue Il criterio teleologico o finalistico. Ed ecco il punto, per gli Ermellini quel solco va tracciato in relazione alla natura delle conseguenze prospettate dal pubblico ufficiale. Le condotte concussive , in quanto costrittive dell’altrui determinazione, si agganciano al riferimento penale ex articolo 612 c.p. – fattispecie di minaccia – e al “male ingiusto” ivi indicato come il fine illecito della condotta di reato. E’ dunque concussiva la condotta che prospetta un male contra ius, ossia non conforme a diritto ed azionabile siccome nella sfera delle disponibilità autoritative o determinative del pubblico ufficiale. E’ induttiva – ex articolo 319 quater cit. – quella condotta che prospetta alla vittima conseguenze secundum ius, dunque pienamente lecite e conformi allo stato delle leggi. In quest’ultimo caso diviene pienamente esigibile il comportamento retrattorio della vittima - altrimenti punibile -, la quale, aderendo alla richiesta del pubblico ufficiale, mirerebbe a sottrarsi a conseguenze, benché lecite, ad ella pregiudizievoli. Quel comportamento diviene rimproverabile , sostanziato nella mancata resistenza alla suggestione avanzata da chi riveste una qualifica pubblica. In conclusione, l’induzione indebita ex articolo 319 quater cit. definirebbe una forma più lieve di accordo corruttivo da cui si distingue, tuttavia, per la sussistenza di un rapporto personale – fra pubblico ufficiale e privato - non ancora pienamente paritario, ed in cui non è ancora realizzata la più forte sinallagmaticità del pactum sceleris che sottointende alla corruzione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 gennaio - 17 aprile 2013, numero 17593 Presidente Agrò – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 27-5-2008, il Tribunale di Crotone condannò M.F. per i seguenti reati A reato di cui agli articolo 56 e 317 cp per avere, in qualità di dirigente dell'ex settore chimico P.M.P. di , e dunque di pubblico ufficiale, deputato, per conto dell'Arpacal, di effettuare attività di monitoraggio e controllo, con riferimento ai piani di caratterizzazione per la zona industriale di , richiedendo al geologo Ma.St. , incaricato dalla società Le Spighe di effettuare, per la parte privata, le attività afferenti al predetto piano di caratterizzazione, di affidare le analisi dei campioni di terreno, la cui esecuzione spettava all'imprenditore, ad un laboratorio di fiducia del M. stesso, ad un costo pari a 500 Euro a campione, prezzo di gran lunga superiore rispetto a quello che il Ma. stesso aveva pattuito con altro laboratorio privato 120 Euro realizzando tutta una serie di minacce ed intimidazioni quale attività di ostruzionismo nei confronti del Ma. inidoneità, contrariamente al vero, della sonda messa a disposizione dall'impresa incaricata dal Ma. ubicazione dei punti dove effettuare i sondaggi allontanamento, da parte del M. , dal luogo di esecuzione dei lavori e ritorno in un giorno che egli avrebbe fissato a suo piacimento , con conseguente danno per l'impresa, e, di conseguenza, per il Ma. , su cui sarebbe ricaduta la responsabilità del ritardo, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere e indurre, in prima battuta, il Ma. , e, in secondo luogo,l'imprenditore che aveva affidato l’incarico al Ma. , a dargli o promettergli quanto sopra. In omissis . B delitto di cui agli articolo 56 e 317 cp perché, in concorso con G.P. , nella qualità di cui al capo che precede, richiedendo al Ma. , incaricato della Società Ilpa , di noleggiare una sonda per la realizzazione del prelevamento dei campioni di suolo da far successivamente analizzare dalla Società Geomega di , di cui G.P. era il titolare il M. e il G. quantificando il prezzo per ogni campione in misura superiore a quella che il Ma. aveva pattuito con altra impresa privata realizzando una serie di minacce e intimidazioni, come ostruzionismo nei confronti di Ma. e del delegato dell'Ilpa, O. , e, in particolare, rinviando nel tempo l'attività di sopralluogo e rappresentando, contrariamente al vero, che la sonda messa a disposizione dalla ditta incaricata dal Ma. non era idonea minacciando di allontanarsi dal luogo di esecuzione dei lavori e di farvi ritorno in una data che egli avrebbe fissato a suo piacimento, con conseguente danno per l'impresa, e di conseguenza, per il Ma. , su cui sarebbe ricaduta la responsabilità del ritardo utilizzando toni perentori e minacciosi per le proprie richieste, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere e indurre, in prima battuta, il Ma. e, in secondo luogo, il delegato dell'impresa IIPA a dargli o promettergli l'utilità richiesta. La pronuncia venne confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza in data 7-10-2010. 2. Ricorre per cassazione il difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione dell'articolo 606 co. 1 lett. e , in relazione all'articolo 125 co. 3 cpp e nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine a tutte le imputazioni contestate,derivante da una distorta interpretazine delle prove dichiarative, poiché i giudici di merito si sono appiattiti sulla versione dei fatti fornita dal denunciante, incuranti delle numerose contraddizioni che ne inficiavano l'attendibilità e trascurando i contributi probatori enucleabili dalle deposizioni dei testi C. , R. e D. . 2.1. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione dell'articolo 606 co. 1 lett. B cpp, in relazione all'articolo 317 cp, per avere la sentenza condannato l'imputato per entrambi i capi d'imputazione in assenza del requisito dell'abuso della qualità e dei poteri, richiesto dalla suddetta norma incriminatrice, nonché violazione dell'articolo 606 co. 1 lett. e per averlo condannato sulla base di una motivazione apparente. 2.2. Con il terzo motivo, si lamenta motivazione apparente e violazione dell'articolo 606 co. 1 lett. b cpp, in relazione agli articolo 56 e 317 cp, per avere la sentenza condannato l'imputato per entrambi capi d'imputazione in assenza dei requisiti dell'idoneità e della univocità della direzione teleologica degli atti compiuti alla costrizione e all'induzione. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione degli articolo 56, 317, 110, 117 cp, e vizio di motivazione, per avere la sentenza condannato per il capo B , ritenendo erroneamente sussistenti i requisiti della compartecipazione criminosa. 2.5. Con il quinto motivo, si deduce vizio di motivazione per avere la sentenza condannato l'imputato per il reato sub A sulla base di un dato probatorio inesistente. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre Sez. unumero 13-12-95 Clarke, rv 203428 . Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato, in primo luogo, le circostanze che inducono a ravvisare l’intrinseca credibilità delle dichiarazioni del Ma. assenza di motivi di risentimento assenza di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del Ma. , che inviò solo un esposto ai superiori organi amministrativi tentativi del soggetto passivo, che sapeva di dover ancora interagire con l'Arpacal, per altre pratiche, di non incrinare i rapporti con gli imputati assenza di contraddizioni . In secondo luogo, la Corte ha analizzato gli ulteriori elementi a conferma della prospettazione fattuale offerta dal Ma. , esaminando le dichiarazioni del teste C. , responsabile tecnico del costruendo centro commerciale quelle del teste O. , il quale ha riferito, in particolare, di aver sentito il Ma. lamentarsi per la richiesta economica avanzata dal G. quelle della teste Ch. , funzionaria Arpacal, la quale ha riferito che la sonda era perfettamente idonea e che i campionamenti erano regolari, ed ha confermato la presenza in loco del G. , che il M. le specificò essere una persona di sua fiducia, e che, stando a quanto le riferì il Ma. , pretendeva un prezzo più alto, circa Euro 400, per eseguire le stesse operazioni di carotaggio che Ma. stava realizzando. Tutte le prove dichiarative sono state accuratamente esaminate dal giudice d'appello, che ne riferisce analiticamente i contenuti. Di qui l'asserto relativo alla compartecipazione criminosa del M. e del G. nella condotta prevaricatrice, intimidatoria e vessatoria posta in essere dagli imputati. 3.1. Dalle cadenze della sentenza d'appello è dunque enuclearle una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti escussi, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità Sez. unumero 25-11-'95, Facchini, rv. 203767 . 4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. In ordine alla sussistenza del requisito dell'abuso della qualità e dei poteri, richiesto dalla legge per l'integrazione degli estremi del reato di cui all'articolo 317 cp, tanto nella previgente quanto nell'attuale formulazione, la Corte territoriale ha evidenziato che il M. , in occasione delle operazioni di controllo a lui demandate, abusò della posizione rivestita e dei poteri da essa derivanti, ingenerando nel Ma. e nei soggetti responsabili delle società ILPA e AZ il timore che, se non avessero aderito alle sue proposte più o meno esplicite, avrebbero potuto subire ritardi e complicazioni nell'iter procedimentale relativo alla caratterizzazione dei siti. L'abuso si è manifestato in un atteggiamento di ostruzionismo e di velata minaccia, consistita, per quanto attiene al sito XX, nel contestare l'ubicazione dei punti di sondaggio, pur sapendo che essa era stata approvata, in via preliminare, dai competenti organi amministrativi e che l'individuazione di tali punti non rientrava nelle competenze del M. nel contestare strumentalmente l'idoneità della sonda, pur sapendo che essa, come affermato dalla funzionaria Alpacal, Ch. , era perfettamente regolare nel minacciare, a fronte dei contrattempi che normalmente insorgono nell'espletamento di mansioni del genere, di andarsene allo scadere del suo orario di lavoro. Con modalità del tutto similari si è estrinsecata, per quanto inerisce al sito ILPA, la condotta del M. , il quale, come puntualmente posto in rilievo dal giudice di secondo grado, ha posto in essere, in concorso con il G. , tutta una serie di comportamenti ostruzionistici e prevaricatori, approfittando della propria posizione di preminenza per indurre il Ma. e l'O. a sottostare a indebite richieste, presentandosi presso il sito in data anteriore a quella di esecuzione dei carotaggi, con il pretesto di effettuare un sopralluogo avanzando strumentalmente dubbi in ordine all'idoneità della sonda inviando il G. sul sito il giorno previsto per i carotaggi paventando ritardi determinati dall'evenienza che gli esiti della campionatura fossero discordanti ventilando ostacoli superabili solo con la sostituzione della sonda, da noleggiarsi presso ditta di fiducia dell'imputato minacciando di abbandonare il sito alle 16, in caso di disguidi derivanti dalla sonda non sostituita prospettando vantaggi derivanti dallo spedito andamento delle operazioni qualora le analisi fossero state effettuate presso laboratori di fiducia del M. . Trattasi, anche sotto questo profilo, di motivazione che, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha d'altronde un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve peraltro essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento Cass. Sez. unumero 24-11-1999, Spina, Cass. penumero 2000, 862 . Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata-valutazione delle risultanze processuali Cass. Sez. unumero , 30-4-1997, Dessimone, rv. 207941 . 5. Occorre adesso analizzare la problematica relativa all'incidenza, sui lineamenti giuridici della fattispecie concreta in disamina, dello ius superveniens correlato alla normativa introdotta con 1.6-11-12 n 190, entrata in vigore nel lasso di tempo intercorrente tra la proposizione e la decisione del ricorso. Nella fattispecie, è contestata una condotta volta a costringere ed indurre i soggetti passivi a tenere un certo comportamento. Il che rispecchia l'impostazione della previgente formulazione della norma, che utilizzava questa endiadi, annettendo alle due previsioni effetti del tutto equivalenti, ai fini dell'integrazione degli estremi del reato. La nuova normativa riconnette invece effetti sensibilmente diversi alla condotta consistente nel costringere , che integra gli estremi del reato di cui all'articolo 317 cp, rispetto a quelli derivanti dall' indurre condotta che rileva nell'ottica delineata dal nuovo articolo 319 quater cp. Spetta dunque all'interprete ricondurre la fattispecie concreta sub iudice al paradigma delineato dal nuovo testo dell'articolo 317 cp o a quello di cui all'articolo 319 quater cp Sez. VI 3-12-12 numero 49718, Gori . E comunque, l'enunciazione, nell'imputazione, di entrambe le condotte esclude, nel caso sub iudice, la necessità di radicare la procedura di contestazione del diverso nomen iuris Sez. VI, 11-1-13 numero 1716/12, Nogherotto , secondo i principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, con sentenza 11-12-2007, Drassich, che ha ravvisato la sussistenza di una violazione dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella riqualificazione giuridica del fatto effettuata ex officio, in sede di legittimità, senza aver dato al'imputato, in alcuna fase della procedura,la possibilità di essere informato del profilarsi di una diversa qualificazione giuridica e di predisporre la più opportuna difesa poiché il diritto al contraddittorio investe ogni profilo dell'accusa e va assicurato informando l'imputato e il suo difensore dell'eventualità di una qualificazione giuridica del fatto diversa da quella contestata Cass. Sez. VI, 12-11-2008, numero 45807 . Ma, nel caso in disamina, sia la condotta di costrizione che quella di costrizione appartenevano ab origine all'imputazione. 5.1. Potrebbe ritenersi, prima facie, che nulla la normativa introdotta dalla l. 190/12 abbia mutato nella semantica dei termini costringere ed indurre e che pertanto ad essi vada tuttora attribuito il significato desumibile dall'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente disciplina, secondo cui, mentre la costrizione si concreta in una condotta perpetrata con modalità tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, l'induzione si risolve in un' attività di suggestione, di pressione morale e di persuasione, intesa a determinare la volontà del soggetto Sez. Unumero 15-12-1973 numero 1669, Crespi Sez. VI 4-12-12 numero 33669, Nardi . In quest'ottica, dunque, si tratterebbe di una forma di pressione più blanda, tale da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa Sez. VI 11-2-13, numero 48495/12, Melfi . Riconfermare tale opzione ermeneutica, anche alla luce della nuova normativa, rende però, a giudizio di questo Collegio difficilmente comprensibile la ratio della punibilità del tradens, a fronte della condotta di induzione, a norma dell'articolo 319 quater co 2 cp. Questa previsione, infatti, come è noto, rappresenta, in assoluto, un novum rispetto all'assetto concettuale enuclearle dalla previgente disciplina e la sua portata è tale da destituire di fondamento l'opzione interpretativa appena accennata. Appare infatti fortemente distonico, rispetto alle linee generali del sistema, ritenere che debba incorrere in responsabilità penale chi abbia subito, sia pure in forma più blanda che nella fattispecie di costrizione, una forma di pressione psicologica da parte di un soggetto investito di poteri di diritto pubblico e perciò in grado di arrecare una grave lesione ai suoi interessi. Dovrebbe cioè ritenersi che il tradens - o il promittente-, pur essendosi trovato in una situazione di soggezione, e pur avendo subito una condotta prevaricatrice, sia pure di valenza coercitiva non tale da inibirgli qualunque possibilità di scelta, debba incorrere nella sanzione penale - che è la più grave delle sanzioni previste dall'ordinamento - per non aver resistito a tale condotta. Ma, già ad una valutazione pregiuridica della fattispecie, punire con sanzione penale chi ontologicamente rivesta qualità di vittima di una condotta antigiuridica non può non apparire distonico rispetto ad esigenze di ragionevolezza e di coerenza interna di un sistema come quello vigente, le cui linee fondanti sono certamente aliene da concezioni eticizzanti dello Stato e del rapporto fra il cittadino e lo Stato. E condivisibilmente è stato,di recente, osservato, in giurisprudenza, come tali concezioni riecheggino impostazioni antisolidaristiche e illiberali Sez. VI, 5-12-12, numero 1637, Roscia . Sul piano più strettamente sistematico, poi, una logica dettata dal principio coactus voluit sed voluit non può non apparire confliggente con i lineamenti di un sistema di diritto sostanziale ispirato ai canoni della rimproverabilità e della esigibilità Sez. VI, 25-2-13numero 13047, Piccinno . A ciò è da aggiungere che ancorare la punibilità di un soggetto ad un profilo così sfuggente, come la valenza coercitiva del comportamento del pubblico ufficiale, di tale pregnanza da lasciare o meno una libertà di scelta al destinatario della pretesa, implicando la necessità di scandagliare profili che affondano le proprie radici nel più profondo enuclearsi delle dinamiche psicologiche sfociate nell'azione, appare di difficile conciliabilità con esigenze di tassatività e determinatezza della fattispecie penale. 5.2. Queste considerazioni impongono di rimeditare ab imis le nozioni di costrizione e di induzione, alla luce delle indicazioni enucleagli dal nuovo impianto normativo. È stato, al riguardo, correttamente osservato, in giurisprudenza Sez. VI, Roscia, cit. , che già sul piano semantico esiste una netta alterità fra i due termini poiché costringere è verbo descrittivo di un'azione e del suo effetto mentre indurre designa soltanto l'effetto e non connota minimamente il modo in cui questo effetto venga conseguito. Dunque, è possibile affermare che commette il reato di cui all'articolo 317 cp il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e delle sue funzioni, tenga un comportamento di tale valenza prevaricatrice da costringere il soggetto passivo a dare o a promettere l'utilità. Per quanto attiene alla prefigurazione dei connotati di tale comportamento, poiché l'ipotesi della violenza fisica eccede in maniera così vistosa i poteri del pubblico ufficiale da travalicare l'ambito dell'abuso di cui all'articolo 317 cp, non rimane che ancorare la condotta prevaricatrice in disamina alla minaccia. Quest'ultima nozione, in linea generale, si identifica, come si desume dalla norma incriminatrice di cui all'articolo 612 cp, nella prospettazione di un male ingiusto la cui verificazione dipenda dalla volontà e dall'agire del soggetto attivo. Laddove l'aggettivo ingiusto indica la non conformità al diritto. Per contro, il fenomeno dell'induzione, come si desume dalla clausola di riserva relativa, che compare nel testo dell'articolo 319 quater cp, va riguardato in una prospettiva di residualità, comprendendo, attesa l'atipicità della relativa condotta, tutto quello che esula dall'ottica della costrizione. E poiché l'area di quest'ultima, è estesa ad ogni prospettazione di conseguenze pregiudizievoli contra ius, il perimetro dell'induzione è circoscritto alla prospettazione di conseguenze giuridiche sfavorevoli al soggetto secundum ius, come avviene, ad esempio, nel caso in cui l'ufficiale di polizia giudiziaria minacci ad un soggetto un arresto pienamente consentito dalla legge processuale penale. In questa prospettiva, è chiara la ratio dell'incriminazione di chi abbia subito il metus. Egli si è infatti risolto a dare o a promettere l'utilità non soltanto in forza di quest'ultimo ma anche perché mirava ad evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione della legge. A tali considerazioni, d'altronde, si correla, sotto il profilo sistematico, il rilievo secondo il quale non può essere considerato irrilevante che il legislatore abbia previsto non un articolo 317 - bis ma un articolo 319 - quater, accostando cioè la fattispecie in disamina al fenomeno della corruzione, in cui entrambe le parti agiscono in vista di un vantaggio. Su questo versante, la linea di demarcazione rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 319 - quater può tuttora essere individuata nel tradizionale criterio secondo il quale, ove le parti si collochino su un piano di parità, si versa nell'ipotesi di corruzione mentre, ove l'agente pubblico si collochi, in forza della sua qualità o dei suoi poteri, su un piano di preminenza, si versa nell'ipotesi di induzione indebita. Sul versante invece dei rapporti fra l'articolo 317 e l'articolo 319 quater cp, l'architettura concettuale alla quale sembra corretto addivenire è la seguente qualora il destinatario della pretesa, quale che sia stata, in termini psicologici, la valenza coercitiva del comportamento del pubblico ufficiale, abbia dato o promesso l'utilità al fine di evitare conseguenze a lui sfavorevoli ma conformi alle prescrizioni dell'ordinamento giuridico, si versa nella fattispecie di cui all'articolo 319-quater. Ove invece, anche in presenza di un comportamento di pregnanza coercitiva tale da lasciare comunque al soggetto passivo un ambito di autodeterminazione, il pubblico ufficiale abbia minacciato un danno non derivante dalla corretta applicazione della legge, si versa nell'ipotesi di cui all'articolo 317 cp. E, in questa prospettiva, risulta agevolmente comprensibile anche il motivo per il quale quest'ultimo reato sia più grave di quello di cui all'articolo 319 quater, atteso il maggior disvalore della condotta di chi prospetti al privato un danno contra ius rispetto a chi prospetti conseguenze pregiudizievoli derivanti da una legittima applicazione delle norme giuridiche. Il discrimen fra le nozioni di costrizione e di induzione va dunque individuato, alla luce della nuova normativa, non più in un connotato di natura psicologica - la maggiore o minore valenza coercitiva della condotta dell'agente pubblico - ma in un connotato di carattere giuridico e cioè la conformità al diritto o meno delle conseguenze minacciate. 5.3. L'ambito di applicazione delle due disposizioni, considerate nel loro complesso, copre l'intera area di operatività del previgente articolo 317 cp e si pone pertanto in continuità normativa con quest'ultimo, costituendo ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, che anche la prospettazione, da parte del pubblico ufficiale, del legittimo esercizio di un potere effettivamente spettantegli potesse, sotto il vigore della precedente normativa, integrare gli estremi del reato di concussione,ove fosse finalizzata ad ottenere l'indebita utilità. 6. Per quanto attiene al caso in disamina, non vi è alcun dubbio che il pubblico ufficiale abbia prospettato al privato conseguenze pregiudizievoli non derivanti dalla corretta applicazione della legge. I ritardi e le difficoltà nell'esecuzione dei lavori cagionati o paventati dal M. , mediante gli atteggiamenti ostruzionistici in precedenza analizzati, costituivano infatti indiscutibilmente, una conseguenza contra ius a carico dei soggetti passivi, direttamente correlata all'abuso posto in essere dal pubblico ufficiale e per nulla riconducibile all'applicazione di una norma giuridica. La fattispecie concreta sub iudice rientra pertanto nell'area di applicabilità del nuovo testo dell'articolo 317 cp, che, come abbiamo visto, si pone in continuità normativa con il testo previgente. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.