Il diritto di abitazione prevale in tutte le ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge?

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 5 del 28 marzo 2013, ha fatto precisazioni importanti in merito alla pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale.

La risoluzione ricorda, in primis , che dal 1° gennaio scorso sono state introdotte significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria IMU . È la legge di stabilità per l’anno 2013 che ha introdotto diverse novità. Il Dipartimento sottolinea che le modifiche introdotte sono destinate ad incidere profondamente sulla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni , con la conseguenza che questi, per effetto della riserva allo Stato del gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. Ovviamente, viene precisato nella risoluzione, in quest’ultimo caso, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso. Da escludere, invece, la facoltà da parte del comune di ridurre l’aliquota standard dello 0,76% per detta tipologia di immobili. Le manovre agevolative non sono applicabili al gruppo catastale D Insomma su tali immobili, classificati nel gruppo catastale D, non sono applicabili manovre agevolative come la riduzione dell’aliquota di base fino allo 0,4%, prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati o la riduzione dell’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori . tranne fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Un caso particolare è rappresentato dalla disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola classificati nel gruppo catastale D. Infatti, per tali fabbricati è espressamente prevista la riduzione allo 0,2% dell’aliquota standard art. 13, comma 8, d.l. n. 201/2011 . L’unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, – precisa la risoluzione n. 5 – è quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all’aliquota dello 0,2%. Prima rata IMU da versare entro il 17 giugno. Dipartimento delle Finanze ricorda altresì che, sulla base della legislazione vigente e ai soli ai fini del versamento della prima rata dell’IMU, da effettuarsi entro il 17 giugno poiché il 16 cade di domenica , il contribuente deve tenere conto delle aliquote pubblicate, entro il 30 aprile 2013, sul sito informatico www.finanze.it . Deliberazioni che modificano le aliquote da inviare esclusivamente in via telematica. Se il Comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l’anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013 art. 13, comma 13- bis , d.l. n. 201/2011. Le deliberazioni inviate con tramite posta elettronica, PEC, fax e spedizione del documento in forma cartacea non potranno essere prese in considerazione. Se, invece, il comune intende confermare le aliquote dell’anno 2012, deve accertarsi che la deliberazione relativa all’anno 2012 sia stata pubblicata sul sito. Comunque sia, nell’ipotesi in cui il comune non adempia a tale onere, il contribuente applicherà le aliquote previste dalla legge. Assegnazione della casa coniugale. La risoluzione n. 5 fa importanti precisazioni anche per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale al coniuge. Nello specifico, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione art. 4, comma 12- quinquies d.l. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012 . Il diritto di abitazione prevale in tutte le ipotesi di assegnazione? Se da un lato il diritto di abitazione dovrebbe prevalere in tutte le ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta con i citati provvedimenti giudiziali, e ciò deriva dalla considerazione che il legislatore ha esplicitamente utilizzato l’espressione in ogni caso , dall’altro tale locuzione deve essere circoscritta a ogni caso in cui il legislatore non abbia disciplinato espressamente la fattispecie. Ciò è avvenuto, ad esempio, con l’art. 6 legge n. 392/1978, il quale prevede che in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo . In pratica, il legislatore ha previsto direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, il quale, pertanto, utilizza l’immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto, invece, dall’art. 4, comma 12- quinquies d.l. n. 16/2012 . Quest’ultima disposizione – conclude il Dipartimento - opera solo nei casi in cui l’immobile assegnato sia di proprietà, interamente o pro-quota, del coniuge non assegnatario e in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello di locazione .

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