C'è stata, è vero, una condanna per il reato di frode postale e telefonica, in relazione ad una pretesa falsa dichiarazione di furto di opera d’arte avvenuto nella sua abitazione newyorkese.
Ma la decisione è un atto discrezionale e ne vanno valutati tutti i presupposti, nel senso che l'estradizione la decide il Ministro che non deve appiattirsi sulle valutazioni dell'autorità giudiziaria. Natura dell’estradizione. Il provvedimento con il quale il Ministro della Giustizia, all’esito dello speciale procedimento previsto dal codice di procedura penale, concede l’estradizione è un provvedimento di alta amministrazione, come tale caratterizzato da ampia discrezionalità, ma non sottratto al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dall’autorità politico-amministrativa in ordine alla concessione in concreto dell’estradizione, per la quale l’autorità giudiziaria ha già valutato la sussistenza dei relativi presupposti. Ne consegue che il Ministro della Giustizia, preso atto delle determinazioni dell’autorità giudiziaria in ordine alle condizioni legittimanti l’estradizione, è tenuto a valutare, nell’esercizio del suo potere latamente discrezionale, quali siano in concreto le condizioni dell’estradando, anche in considerazione del reato per il quale l’estradizione viene richiesta, le condizioni soggettive dell’interessato in particolare, il suo stato di salute , la quantità e qualità della pena che, in caso di condanna, verrebbe concretamente erogata, a fronte di quanto già scontato in Italia dall’interessato. Parametri oggettivi da valutare. In definitiva, la valutazione del Ministro della Giustizia, lungi dall’ancorarsi a mere considerazioni di opportunità politica , deve conseguire a parametri oggettivi quali quelli sopra indicati , da verificare nel caso sul quale occorre provvedere. Nel caso all'esame della sezione, il Ministro della Giustizia avrebbe dovuto valutare sia l’impossibilità di sottoporre l'antiquario, negli Stati Uniti, al regime degli arresti domiciliari, disposto dall’autorità giudiziaria italiana a causa delle sue condizioni di salute sia la circostanza che il periodo già scontato agli arresti domiciliari in Italia – e che in caso di condanna definitiva qui sarebbe stato valutato come periodo di reclusione già scontato – non avrebbe ottenuto analogo riconoscimento negli Stati Uniti. La deteriore considerazione delle condizioni di salute valore costituzionalmente garantito e, soprattutto, la possibile circostanza di una pena già scontata in Italia ma non riconosciuta negli Stati Uniti e quindi una temporanea incisione sullo status libertatis che rimarrebbe priva di giustificazione, in violazione dell’articolo 13 Cost. erano elementi non solo da valutare in sede di emanazione del decreto di estradizione, ma concretamente ostativi alla sua concessione.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13 aprile 2012 - 18 marzo 2013, numero 1576 Presidente Numerico – Estensore Forlenza Fatto Con l’appello in esame, il sig. P. P. P. impugna la sentenza 27 luglio 2001 numero 6818, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I, ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto 20 aprile 2000, con il quale il Ministro della Giustizia ne aveva concesso l’estradizione al Governo degli Stati Uniti. La controversia ha per oggetto la intervenuta concessione dell’estradizione del P., destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte distrettuale di New York per il reato di frode postale e telefonica, in relazione ad una pretesa falsa dichiarazione di furto di opera d’arte avvenuto nella sua abitazione newyorkese. La sentenza appellata afferma - “ se è vero che può rientrare nella categoria degli atti di natura politica la stipulazione e la sottoscrizione di convenzioni internazionali in tema di estradizione, altrettanto non può affermarsi del decreto che concede l’estradizione di un determinato imputato o condannato, trattandosi di una determinazione, sia pure latamente discrezionale, ma riferita ad una situazione specifica circoscritta, tale da non coinvolgere gli interessi superiori e indivisibili dello Stato, ma al contrario idonea a ledere in modo diretto e immediato interessi individuali” - il decreto di concessione dell’estradizione ha natura di atto di alta amministrazione e ben può quindi formare oggetto di sindacato giurisdizionale per vizi suoi propri, rimanendo precluso “ogni tipo di accertamento che si traduca nel riesame di provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice penale e concernenti lo status libertatis, ovvero del riscontro della sussistenza delle condizioni di estradabilità” - non può assumere alcun rilievo la circostanza che, a seguito dell’estradizione, il ricorrente perderebbe il beneficio degli arresti domiciliari che gli sono stati concessi dal giudice italiano e che non sono invece previsti dal sistema giudiziario statunitense, giacché nella procedura di estradizione “non vì è posto per una valutazione comparativa delle pene e misure cautelari dei sistemi giudiziari”, salva l’ipotesi di trattamenti vietati dalla Costituzione. Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello violazione dei principi generali in materia di estradizione violazione articolo 2, 3, 11, 32, 97 Cost. violazione e falsa applicazione articolo 698, co. 2, c.p.p. e della l. numero 225/1984, ed in subordine loro illegittimità costituzionale eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia ciò in quanto a “si consente che un cittadino italiano nei confronti del quale la magistratura ha ritenuto di dover concedere il beneficio degli arresti domiciliari, perda tale diritto a causa dell’inesistenza nel sistema giudiziario americano di tale misura” b il provvedimento viola in particolare gi articolo 2 e 32 Cost., poiché esso non solo viola i principi che presiedono alle procedure di estradizione “ispirate al più generale principio di reciprocità”, ma assoggetta il ricorrente “a misure restrittive ritenute incompatibili con il suo precario stato di salute, mettendo a repentaglio la sua stessa sopravvivenza” c inoltre, a causa “dell’asimmetria tra i due sistemi di riferimento, il periodo di detenzione subito dal P. agli arresti domiciliari non può essere considerato come periodo di reclusione in carcere negli USA, né quindi essere calcolato ai fini di determinare la condanna da scontare che sia pronunciata contro di lui”. Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio. All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione. Diritto L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata. Come ha esattamente osservato la sentenza impugnata, il provvedimento con il quale il Ministro della Giustizia, all’esito dello speciale procedimento previsto dal codice di procedura penale, concede l’estradizione è un provvedimento di alta amministrazione, come tale caratterizzato da ampia discrezionalità, ma non sottratto al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dall’autorità politico-amministrativa in ordine alla concessione “in concreto” dell’estradizione, per la quale l’autorità giudiziaria ha già valutato la sussistenza dei relativi presupposti. Ne consegue che il Ministro della Giustizia, preso atto delle determinazioni dell’autorità giudiziaria in ordine alle condizioni legittimanti l’estradizione, è tenuto a valutare, nell’esercizio del suo potere latamente discrezionale, quali siano in concreto le condizioni dell’estradando, anche in considerazione del reato per il quale l’estradizione viene richiesta, le condizioni soggettive dell’interessato in particolare, il suo stato di salute , la quantità e qualità della pena che, in caso di condanna, verrebbe concretamente erogata, a fronte di quanto già scontato in Italia dall’interessato. In definitiva, la valutazione del Ministro della Giustizia, lungi dall’ancorarsi a mere considerazioni di “opportunità politica”, deve conseguire a parametri oggettivi quali quelli sopra indicati , da verificare nel caso sul quale occorre provvedere. Nel caso in esame, il Ministro della Giustizia avrebbe dovuto valutare sia l’impossibilità di sottoporre il P., negli Stati Uniti, al regime degli arresti domiciliari, disposto dall’autorità giudiziaria italiana a causa delle sue condizioni di salute sia la circostanza che il periodo già scontato agli arresti domiciliari in Italia – e che in caso di condanna definitiva qui sarebbe stato valutato come periodo di reclusione già scontato – non avrebbe ottenuto analogo riconoscimento negli Stati Uniti. La deteriore considerazioni delle condizioni di salute valore costituzionalmente garantito e, soprattutto, la possibile circostanza di una pena già scontata in Italia ma non riconosciuta negli Stati Uniti e quindi una temporanea incisione sullo status libertatis che rimarrebbe priva di giustificazione, in violazione dell’articolo 13 Cost. erano elementi non solo da valutare in sede di emanazione del decreto di estradizione, ma concretamente ostativi alla sua concessione. Da quanto esposto, consegue l’accoglimento dell’appello, con conseguente riforma della sentenza appellata, e, per l’effetto, l’accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I grado e l’annullamento del decreto impugnato. Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull’appello proposto da P. P. P. numero 5687/2002 r.g. , lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.