di Alessandro Villa
di Alessandro Villa *La recentissima decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano sembra dirimere la vexata quaestio relativa alla possibilità, o meno, di iscrivere l'ipoteca giudiziale su beni immobili oggetto di un fondo patrimoniale. Difatti, nonostante lo stesso Ministero delle Finanze, con circolare 30 novembre 2000 numero 221/E, ha avuto modo di affermare che i beni che costituiscono il fondo sono sottoposti a un vincolo di destinazione e configurano una sorta di patrimonio separato in giurisprudenza si fronteggiano due opposti orientamenti. I orientamento fondo patrimoniale inopponibile alle ragioni del creditore. Il primo indirizzo sostiene l'inopponibilità del fondo patrimoniale alle ragioni creditorie del concessionario argomentando che, stante la natura meramente cautelare dell'iscrizione, mancherebbe il pregiudizio per i beni costituenti il fondo posto detti non verrebbero sottratti alla disponibilità del fondo stesso anche in costanza di ipoteca Comm. Trib. Prov. Pisa, 18 marzo 2009, numero 74 Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia, Sentenza, Sez. I, 11 giugno 2010, numero 90 . II orientamento fondo patrimoniale sottratto all'esecuzione forzata. Altro orientamento afferma che ai sensi dell'articolo 170 c.c. i beni assoggettati al fondo patrimoniale istituito ex articolo 167 c.c per far fronte ai bisogni della famiglia sono sottratti all'esecuzione forzata di debiti non contratti per il soddisfacimento di esigenze della stessa. Conseguentemente qualora si tratti di debiti tributari contratti da una società o personali, ma comunque relativi sempre all'attività lavorativa, devono ritenersi non ipotecabili gli immobili del fondo essendo tale procedura volta al recupero di crediti fiscali attinenti all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi e quindi non relativa a debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia Trib. di Mantova, 3 giugno 2008, numero 71 Comm. Trib. Reg. Toscana, sez. XIII, 7 maggio 2009, numero 69 Comm. Trib. Prov. Treviso, sez. III, 5 febbraio 2009, numero 22 . Per la CTP di Milano nulla l'ipoteca iscritta su un immobile del fondo patrimoniale. Aderendo a tale posizione la Commissione tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza in esame, ha ribadito i beni assoggettati al fondo patrimoniale istituito, ai sensi dell'articolo 167 codice civile, per far fronte ai fabbisogni della famiglia sono sottratti all'esecuzione forzata di debiti non contratti per il soddisfacimento di esigenze familiari e pertanto non sono ipotecabili . A dire dei sostenitori della tesi in commento, l'iscrizione di ipoteca su beni facenti parte del fondo patrimoniale ben lungi dall'essere un'azione tipicamente cautelare è funzionale all'espropriazione forzata, vera e propria Comm. trib. Prov. Milano, 20 dicembre 2001, numero 437 . D'altronde l'iscrizione dell'ipoteca è inserita nell'articolo 77 del D.P.R. 602/73 il quale è inserito nella Sezione IV di detto decreto presidenziale intitolato Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare in altre parole l'inserimento di tale istituto in un contesto di norme che riguardano l'espropriazione immobiliare, fa venir meno il concetto che l'ipoteca iscritta faccia parte di un'azione tipicamente cautelare e avente funzione di creare titolo di prelazione .* Avvocato del Foro di Monza
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. XLI, sentenza 12 gennaio - 9 febbraio 2011, numero 40Presidente Deodato - Relatore BerettaSvolgimento del processoIn data 19-01-2010 il sig. difeso dall'avv. adiva questa Commissione chedendo l'annullamento e la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. numero 602 del 29.09.1973Motivi della decisioneIl collegio così riunito, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti presenti in udienza, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere.I beni assoggettati al fondo patrimoniale istituito, ai sensi dell'articolo 167 c.c., per far fronte ai fabbisogni della famiglia, sono sottratti all'esecuzione forzata di debiti non contratti per il soddisfacimento di esigenze familiari.La parte ricorrente ha fornito la dimostrazione che in data 01.07.1997 è avvenuta la trascrizione del fondo patrimoniale tra il ricorrente e sua moglie e l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato nella chiesa dei Santi Marco e Gregorio di Cologno Monzese MI in data 28.02.1971, formalità questa necessaria per opporre a terzi creditori il vincolo.Si tratta di debiti tributari contratti dalla società sportiva di cui l'ingegnere era presidente debiti tributari non versati dalla società.Nel caso che ci occupa di debiti tributari contratti dalla società sportiva e personali, ma comunque relativi sempre all'attività societaria, devono, quindi, ritenersi non ipotecabili gli immobili del fondo, essendo tale procedura volta al recupero di crediti fiscali attinenti all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi e quindi non relativa a debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.Ritiene questo Collegio che sussistano giusti motivi per ritenere compensate le spese di giudizio.P.Q.M.La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.