Tutto dipende dalla sussistenza di un valico contratto assicurativo tra le parti

Il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno sono contraffatti, ma il dubbio è se si tratta di truffa o fraudolento danneggiamento dei beni.

La fattispecie. La Corte di Cassazione sentenza numero 5678 depositata il 5 febbraio 2013 ha ritenuto sussistente l’interesse del PM a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che abbia diversamente qualificato il reato oggetto della contestazione cautelare, «quando a tale decisione consegua la revoca, ovvero l’abbreviazione dei termini di durata massima della misura cautelare applicata». Il contratto assicurativo è valido? La S.C., annullando l’ordinanza impugnata dal PM con rinvio al tribunale per nuovo esame, chiarisce che non risponde di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona articolo 642 , comma 2, c.p. «il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussiste un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia» Cass., numero 41261/2006 . La riqualificazione del reato in truffa è errata. Nel caso di specie, precisa ulteriormente la Cassazione, il contratto assicurativo c’è e pertanto i fatti «andavano qualificati, quantomeno allo stato, ai sensi dell’articolo 642, comma 2, c.p., come richiesto dal PM ricorrente».

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 25 ottobre 2012 – 5 febbraio 2013, numero 5678 Presidente Esposito – Relatore Taddei Svolgimento del processo 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che il 16.3.2012, decidendo che i capi di imputazione dal numero 80 al numero 87 andavano riqualificati ai sensi dell'articolo 640, 61 numero 9 cod.penumero , ha annullato sul punto l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di M.A. . 1.1 Deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge,avendo il Tribunale disapplicato la disposizione dell'articolo 642 co 2 cod.penumero nella parte in cui dispone che Alla stessa pena soggiace chi,al fine predetto, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro , che è proprio la condotta ascritta al M. . Quanto all'interesse all'impugnazione il ricorrente reputa che esso vada individuato nella ingiustificata compromissione della gravità dei fatti che hanno comportato, in relazione alla minore gravità del reato, la non applicabilità della misura custodiale, nonostante la molteplicità degli episodi delittuosi. Motivi della decisione 2. Il ricorso è fondato. 2.1 Va, innanzitutto, rilevato che sussiste l'interesse del Pubblico Ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia diversamente qualificato il reato oggetto della contestazione cautelare, quando da tale decisione consegua la revoca, ovvero l'abbreviazione dei termini di durata massima della misura cautelare applicata. tra le altre Sentenza numero 48764 del 2011 rv 251569 . 2.2 Nel merito va ricordato che secondo la giurisprudenza consolidata di questa sezione non risponde del reato di cui all'articolo 642 cod. penumero il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia. Sentenza numero 41261 del 2006 rv. 235779. Il contratto assicurativo nel caso in esame, a tenore della contestazione, c'è e pertanto i fatti andavano qualificati, quantomeno allo stato, ai sensi dell'articolo 642 co2 cod.penumero , come richiesto dal P.M. ricorrente. 2.3 Va pertanto annullata l'impugnata ordinanza,limitatamente alla riqualificazione delle imputazioni dal numero 80 al numero 87 ai sensi dell'articolo 640, con rinvio al Tribunale di Lecce per un nuovo esame, che dovrà adeguarsi al principio di diritto come sopra enunciato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale ai Lecce per nuovo esame. Si proceda a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p