Le movimentazioni bancarie non giustificate costituiscono proventi in nero per l’attività di commercio nel settore ittico

In materia di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione di quello di impresa, l’articolo 32, D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia ì versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili.

Pertanto, posto che in materia sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge relativa va contrapposta una prova non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità. Inoltre, va osservato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l'utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, anche in assenza di preventivo interpello dell'interessato sulle operazioni bancarie oggetto di verifica e di verbalizzazione delle correlative dichiarazioni, posto che nessuna norma sancisce l'obbligo dell'ufficio della preventiva convocazione del medesimo, al quale peraltro nella specie erano stati consegnati i verbali relativi alla verifica della Guardia di finanza .Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 2484 del 1° febbraio 2013. Il caso. I giudici di merito tributari hanno annullato,per carenza probatoria, gli avvisi di accertamento concernenti le imposte Irpef, Irap ed Iva per gli anni 1998-2002 notificati ad un contribuente per l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici svolta in nero ed in assenza del rilascio di licenze o autorizzazioni dalla Capitaneria di porto, dal Comune o dalla Camera di commercio Il fisco ha impugnato la sentenza del giudice del gravame poiché quest’ultimo non considerava che le varie movimentazioni bancarie compiute dal contribuente erano direttamente collegate alla disponibilità di capitali, che gli derivavano dalla gestione dell'impresa, e quindi questi costituivano proventi neri, perché non annotati nelle prescritte scritture contabili, per le cui operazioni inoltre egli non emetteva fatture, come analiticamente verificato dalla Guardia di finanza. Inoltre, secondo il fisco tutte le movimentazioni bancarie denotavano l'attività d'impresa dell'interessato, che aveva ammesso che quelle operazioni erano connesse al commercio nel settore ittico. Semmai tale dato spostava l'onere della prova proprio sul contribuente, atteso che i versamenti e i prelevamenti sui conti bancari costituivano presunzioni legali, aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza. La Suprema Corte , accogliendo le censure del fisco in riferimento al fatto che il giudice di appello non aveva indicato le fonti del suo convincimento in ordine alla carenza di prova della pretesa fiscale, se non in modo del tutto apodittico ed apparente, ha rinviato la causa al giudice a quo per un nuovo esame. Inversione dell’onere della prova. Si verifica un’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente, posto di fronte alla documentazione di versamenti o prelevamenti evidenziati dai conti bancari o postali e non annotati nelle scritture contabili, di provare a averne tenuto conto nella determinazione del reddito o a fini IVA, o di provare l’estraneità alla tassazione, perché esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta Si attua un’inversione dell’onere della prova circa la ratio delle operazioni finanziarie prelevamenti e versamenti compiute dai contribuenti e non transitate nella contabilità ufficiale. L’inversione dell’onere della prova comporta, per i prelevamenti, di cui non siano giustificate le ragioni, l’equiparazione ad acquisti e pagamenti senza fattura con conseguente addebito della sommatoria di tali importi. L’utilità dello strumento investigativo de quo risiede nella c.d. inversione dell'onere della prova, per cui spetta al contribuente dimostrare che gli incassi e i pagamenti sono stati regolarmente dichiarati oppure che non hanno alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito ad esempio il contribuente al fine di vincere la presunzione de qua deve fornire concrete giustificazioni in ordine ad ogni singolo movimento bancario, non essendo in alcun modo sufficiente a questo scopo mere illazioni o supposizioni . Contraddittorio tra contribuente e Fisco. La normativa prevede una fase precontenziosa, cioè un contraddittorio tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. I dubbi maggiori riguardano l’obbligatorietà e la definizione della stessa. Secondo la giurisprudenza minoritaria Cass. sent. numero 11265/2003, numero 11094/1999 CTR Trieste sentenza numero 65/09/2000 CTR Toscana numero 157/2000 gli uffici non possono emettere un avviso di accertamento, pena l’annullabilità dello stesso, senza aver preventivamente interpellato il contribuente, il quale avrà modo di giustificare i movimenti finanziari a lui ascritti. Senza il preventivo contraddittorio con il contribuente non possono essere trasformati in ricavi eventuali risultanze bancarie non giustificate, con la conseguenza che tali elementi sono da considerare dei meri indizi e non delle prove concrete. Per l’orientamento prevalente Cass. sent. numero 8422/2002 l'attività di accertamento degli uffici finanziari, avendo natura amministrativa, pur dovendo svolgersi nel rispetto delle previste cautele per evitare arbitri e la violazione di fondamentali diritti del contribuente, non e' retta dal principio del contraddittorio e l'articolo 51, comma 2, numero 2, d.P.R. numero 633/1972, nel prevedere la convocazione del contribuente con l'invito al medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, attribuisce all'Amministrazione una mera facoltà al fine di acquisire elementi istruttori e non un obbligo. Ne consegue che le risultanze emerse dall'attività di verifica, prodromica all'emissione dell'avviso di rettifica, possono costituire valido supporto probatorio della pretesa impositiva a tale avviso sottesa anche in mancanza di immediata contestazione al contribuente in sede di verifica Cass. sentenza numero 6232/2003 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 11 dicembre 2012 - 1° febbraio 2013, numero 2484 Presidente Cicala – Relatore Bognanni Svolgimento del processo 1. L'agenzia delle entrale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia numero 212/26/0, depositata il 21 dicembre 2010, conumero la quale essa rigettava l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicchè l'opposizione di R. N., relativa agli avvisi di accertamento concernenti le imposte Irpef, Trap ed Iva per gli anni 1998-2002, riguardanti l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici svolta in nero, veniva accolta, in particolare il giudice di secondo grado osservava che, a prescindere dalla specificità dei motivi afferenti al ricorso in appello, comunque la pretesa dell'appellante non era suffragata da elementi probatori, a fronte invece di quelli offerti dall'appellato, al quale non erano state rilasciate licenze o autorizzazioni dalla Capitaneria di porto, dal Comune o dalla Camera di commercio. Il contribuente resiste con controricorso, svolgendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, cui la ricorrente replica con altro controricorso, mentre il primo ha depositato memoria. Motivi della decisione Ricorso incidentale. 2.Innanzitutto vanno esaminate le questioni, aventi carattere pregiudiziale, inerenti alla dedotta inammissibilità del gravame principale? per carenza del quesito e del momento di sintesi, oltre che dell'autosufficienza, per non avere la ricorrente specificato i punti della decisione impugnati e le ragioni della censura. Esse sono infondate, atteso che, come è dato riscontrare dall'esame complessivo dei ricorso, oltre che dalla enunciazione delle doglianze proposte, la ricorrente ha esattamente omesso la formulazione del quesito e ad momento di sintesi, trattandosi di sentenza emessa dopo il 4.7.2009, giusta la novella di cui alla L. numero 69 del 2009, articolo 47, abrogatrice del relativo obbligo. Inoltre dal contesto dei motivi è agevole enucleare la doglianza precisa mossa alla sentenza impugnata in ordine ai dati probatori e all'inversione dell'onere della prova invocato. 3. Parimenti va delibato il motivo addotto a sostegno di tale ricorso, secondo cui la CTR sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, per non avere esaminato La questione attinente alla mancanza di specificità dei motivi di appello, sicchè avrebbe omesso la relativa pronuncia. Esso è inammissibile, posto che viene articolato come violazione di legge, e non piuttostò sotto il profilo della omessa pronuncia ex articolo 112 in relazione1 all'articolo 360 c.p.c., numero 4. Inoltre esso è generico, dal momento che il ricorrente per incidente non ha riportato il tratto del ricorso in appello, come pure di quello delle controdeduzioni, con cui quel motivo sarebbe stato articolato, oltre alla relativa contestazione. Ricorso principale. 4. Tutto ciò premesso, con entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, nonchè vizi di motivazione, in quanto il giudice di merito non considerava che le varie movimentazioni bancarie compiute dell'appellato erano direttamente collegate alla disponibilità di capitali, che gli derivavano dalla gestione dell'impresa, e quindi questi costituivano proventi neri , perchè non annotati nelle prescritte scritture contabili, per le cui operazioni inoltre egli non emetteva fatture, servendosi della ditta di M.M., come analiticamente verificato dalla Guardia di finanza. Peraltro tutte le movimentazioni bancarie denotavano l'attività d'impresa dell'interessato, che aveva ammesso che quelle operazioni erano connesse al commercio nel settore ittico. Semmai tale dato spostava l'onere della prova proprio sul contribuente, atteso che i versamenti e i prelevamenti sui conti bancari costituivano presunzioni legali, aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza. I motivi sono fondati. Infatti in materia di accertamento delle imposte sui reciditi e con riguardo alla determinazione di quello di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, articolo 32, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia ì versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili. Pertanto, posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge relativa va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all'equità Cfr. anche Cass. Sentenze numero 14675 del 2006, numero 18016 dei 2005 . inoltre va osservato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l'utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, anche in assenza di preventivo interpello dell'interessato sulle operazioni bancarie oggetto di verifica e di verbalizzazione delle correlative dichiarazioni, posto che nessuna norma sancisce l'obbligo dell'ufficio della preventiva convocazione Gel medesimo, al quale peraltro nella specie erano stati consegnati i verbali relativi alla verifica della Guardia di finanza V. pure Cass. Sentenze numero 13819 del 13/06/2007, numero 11094 del 1999 . Nè il giudice di appello indicava le fonti del suo convincimento in ordine alla carenza di prova della pretesa fiscale, se non in modo del tutto apodittico ed apparente. 5. Dunque su tali punti la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente correttò ed adeguato. 6. Ne deriva che il ricorso principale va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, limitatamente ad esso, con rinvio al giudice a quo , altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile. 7. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice dei rinvio stesso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale del contribuente accoglie l'altro principale del'agenzia cassa la sentenza impugnata limitatamente ai secondo, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, altra sezione, per nuovo esame.