I creditori sono litisconsorti necessari: la liquidazione del compenso al notaio incide sulla loro posizione

La liquidazione del compenso del notaio delegato alle operazioni di vendita in una procedura di espropriazione forzata è un provvedimento che incide sulla posizione dei creditori, del debitore e dell’aggiudicatario.

Con la sentenza numero 2474, depositata il 1° febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha rilevato la carenza di contraddittorio nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del notaio. Il caso. E’ in corso una procedura di espropriazione forzata. Le operazioni di vendita all’incanto sono delegate ad un notaio, ex articolo 591-bis c.p.c Il giudice dell’esecuzione, avvenuta la vendita, liquidando il compenso al notaio delegato, pone in capo all’aggiudicatario della vendita il pagamento di tale spesa. Questo si oppone ai sensi dell’articolo 170, d.P.R. numero 115/2002, che regolamenta l’opposizione al decreto di pagamento. Sostiene, infatti, che, in base al d.P.R. numero 313/1999, l’importo sia da addebitarsi alla procedura esecutiva, non all’aggiudicatario. Il Tribunale accoglie l’opposizione. Respinge la resistenza del notaio, che aveva eccepito il decorso del termine di 20 giorni per proporre opposizione l’aggiudicatario aveva preso visione del provvedimento di liquidazione, ma di ciò non c’è data certa, e il notaio non ha provato in alcun modo tale circostanza. Il notaio ricorre per cassazione. L’integrità del contraddittorio. La Cassazione rileva d’ufficio una questione circa l’integrità del contraddittorio nel procedimento. La Corte sottolinea che il notaio operante ex articolo 591-bis rientra fra gli ausiliari del giudice, «in quanto chiamato a contribuire con la propria attività al compimento degli atti propri dell’ufficio giudiziario delegante». Perciò, il rimedio dato contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione che liquida il compenso al notaio, «è costituito dall’opposizione prevista dall’articolo 170, d.P.R. numero 115/2002, che estende il proprio ambito di applicazione ai decreti di liquidazione del compenso emessi in favore di qualsiasi ausiliario del magistrato». Il rimedio è speciale rispetto all’opposizione agli atti esecutivi previsto dall’articolo 617 c.p.c I creditori sono parti necessarie. Rimane intatta, però, «la natura prettamente esecutiva del rapporto processuale che la domanda di liquidazione del compenso instaura tra il professionista delegato e la parti» processuali che hanno interesse e diritto ad interloquire. Poiché il provvedimento di liquidazione incide sulla posizione dei creditori, del debitore e dell’aggiudicatario, questi devono partecipare al procedimento di opposizione in veste di litisconsorti necessari. Notificazioni inesistenti. Nel caso specifico risulta che il ricorso per opposizione fu indirizzato a due banche creditrici, ma non regolarmente notificata in un caso la relata di notifica è negativa, nell’altro, effettuata a mezzo posta, manca agli atti l’avviso di ricevimento. Le notificazioni sono da considerarsi inesistenti. Per questi motivi la Corte, rilevata la non integrità del contraddittorio, annulla il provvedimento e rinvia al Tribunale per un nuovo giudizio a contraddittorio integrato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 23 ottobre 2012 – 1 febbraio 2013, numero 2474 Presidente Oddo – Relatore Manna Svolgimento del processo Resasi aggiudicataria di un immobile nella procedura di espropriazione delegata ex articolo 591 bis c.p.c, la Capital Invest Immobiliare s.r.l. il 24.11.2005 proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 170 D.P.R. numero 115/02 al provvedimento in data 27.9.2005 col quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Velletri aveva liquidato in favore del notaio delegato, J.P.R. , la somma di Euro 10.605,00 a titolo di compenso ex articolo 2, comma 2, D.M. 313/99. A sostegno, deduceva che l'importo doveva essere addebitato alla procedura, e non all'aggiudicatario, e che i documenti giustificativi esibiti dal notaio delegato erano generici. Nel resistere, quest'ultimo eccepiva che il ricorso in opposizione era stato proposto decorso il termine perentorio di venti giorni stabilito dall'articolo 170, comma 1 D.P.R. cit Con ordinanza 19.6.2007 il Tribunale di Velletri accoglieva il ricorso e revocava il decreto impugnato nella parte in cui poneva a carico della società aggiudicataria la somma liquidata. Riteneva il giudice dell'opposizione che il notaio resistente, oneratovi, non aveva provato il fondamento della propria eccezione, atteso che la Capital Invest Immobiliare aveva sì preso visione del provvedimento, ma senza che di ciò vi fosse data certa. Nel merito, invece, rilevava che ai sensi dell'articolo 7 del D.M. numero 313/99 il compenso spettante al notaio delegato gravasse sul creditore procedente e su quelli intervenuti. Per la cassazione di tale provvedimento il notaio J.P.R. propone ricorso, affidato a due motivi il primo intitolato come violazione e falsa applicazione degli articolo 2697, 2964, 2966 c.c., 170 D.P.R. numero 115/02 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il secondo come violazione falsa applicazione degli articolo 2, 4 e 7 D.M. numero 313/99 e dell'articolo 591 bis c.p.c., nonché, ancora, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'articolo 360, nnumero 3 e 5 c.p.c , corredati da quesiti di diritto ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie , redatti in calce al ricorso. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Il primo motivo, che investe la decisione impugnata nella parte in cui ha posto a carico del notaio opposto, e non della società aggiudicataria opponente, la prova della tempestiva proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 170 D.P.R. numero 115/02, è infondato per le ragioni che seguono, che integrano e correggono, ex articolo 384, ult. comma c.p.c., quelle esposte nell'ordinanza impugnata. La comunicazione di un provvedimento del giudice è valida anche se eseguita in modo diverso dalle forme previste dall'articolo 136 c.p.c., sempre che vi sia stata un'attività a tal fine del cancelliere e vi sia certezza che il provvedimento sia stato portato a conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza, certezza che può aversi soltanto con la sottoscrizione per ricevuta da parte del destinatario medesimo Cass. nnumero 24742/06, 14737/06, 6967/01, 10422/91 e 5201/89 . Perché vi sia, dunque, una comunicazione equipollente alle forme previste dall'articolo 136 c.p.c., occorrono due condizioni, ossia la firma del destinatario e la certezza della data in cui il provvedimento del giudice gli è stato portato a conoscenza. In difetto dell'una come dell'altra condizione non si inverte alcun onere probatorio, ma semplicemente non si produce l'effetto processuale che consegue alla comunicazione. 1.1.- Nel caso di specie, vi è in calce al provvedimento di liquidazione una sottoscrizione apparentemente riferibile alla Capital Invest Immobiliare, ma manca la data in cui la stessa è stata apposta, per cui, restando incerto il momento della comunicazione, non è decorso il termine di 20 gg. per proporre l'opposizione ex articolo 170 D.P.R. numero 115/02, nel testo previgente applicabile ratione temporis alla modifica di cui al D.Lgs. numero 150/11. E non essendo neppure applicabile il termine c.d. lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., v. Cass. numero 24085/11 , termine che peraltro neppure sarebbe decorso nella specie, l'opposizione è da ritenersi tempestiva. 2. - Preliminare rispetto all'esame del secondo motivo è il seguente rilievo d'ufficio in ordine all'integrità del contraddittorio nel procedimento di primo grado. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire v. Cass. nnumero 1887/07 e 711/10 che il notaio delegato alle operazioni di vendita immobiliare e così anche gli altri professionisti menzionati nell'articolo 591 bis c.p.c. e, nel caso di vendita mobiliare, dall'articolo 534 bis c.p.c. rientra fra gli ausiliari del giudice, come del resto è espressamente stabilito dalla disposizione generale dell'articolo 68 c.p.c., in quanto chiamato a contribuire con la propria attività al compimento degli atti propri dell'ufficio giudiziario delegante su tale qualificazione del notaio con riguardo alla delega alle operazioni divisionali, v. Cass. numero 12949/99 . In conseguenza di ciò, si è affermato, il rimedio dato contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che liquida il compenso al notaio è costituito dall'opposizione prevista dall'arti70 D.P.R. numero 115/02, che estende il proprio ambito d'applicazione ai decreti di liquidazione del compenso emessi in favore di qualsiasi ausiliario del magistrato . Tale disciplina, prosegue la stessa giurisprudenza, per il suo carattere speciale prevale sull'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'articolo 617 c.p.c., che diversamente sarebbe applicabile in quanto il decreto di liquidazione del compenso al notaio delegato ex articolo 591 bis c.p.c., è sia soggettivamente per l'organo che lo emette , sia oggettivamente per la sua inerenza al subprocedimento di vendita un atto del processo di esecuzione. Tale sostituzione del rimedio speciale l'articolo 170 D.P.R. cit. a quello comune l'articolo 617 c.p.c. per ragioni, appunto, di sola specialità, lascia tuttavia intatta la natura prettamente esecutiva del rapporto processuale che la domanda di liquidazione del compenso instaura tra il professioni sta delegato e le parti ed i soggetti che nel processo di esecuzione hanno diritto, rispettivamente, di contraddire e di interloquire, e che in esso confrontano le rispettive posizioni di vantaggio e di svantaggio nelle forme esecutive o in quelle cognitive di volta in volta applicabili. Ai sensi dell'articolo 179 bis c.p.c. il giudice dell'esecuzione nel liquidare il compenso dovuto al professionista stabilisce la parte riguardante le operazioni di vendita, il cui costo rientra fra le spese della procedura, e quella che concerne le operazioni successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Pertanto, il provvedimento incide sulla posizione dei creditori procedente e intervenuti , del debitore e dell'aggiudicatario, e a seconda del suo contenuto grava di più o di meno su quest'ultimo o sulla massa e in ultima analisi sul debitore . Tutti i predetti soggetti, di conseguenza, devono partecipare al relativo procedimento di opposizione ex articolo 170 D.P.R. numero 115/02 in veste di litisconsorti necessari, in base alla regola generale dell'articolo 102 c.p.c. sull'applicabilità del quale alla materia, cfr. Cass. numero 4739/11, che a sua volta richiama in motivazione il caso analogo di Cass. penale numero 6680/04 . 2. - Nella specie, dagli atti del procedimento di merito, il cui esame è consentito a questa Corte in ordine ai profili di natura processuale, risulta che il ricorso ex articolo 170 D.P.R. numero 115/02 fu indirizzato anche alla Banca di Roma e alla Banca di Marino, ma non regolarmente notificato né all'una, né all'altra. Quanto alla prima, la relata di notifica risulta negativa quanto alla seconda, effettuata a mezzo del servizio postale, manca agli atti l'avviso di ricevimento. In entrambi i casi, pertanto, le notificazioni sono da considerare inesistenti. 2.1. - Consegue la nullità del procedimento di merito, in quanto svolto a contraddittorio non integro, e la nullità derivata del provvedimento impugnato, che va pertanto dichiarata. Gli atti vanno rimessi al Tribunale di Velletri il quale, in altra composizione, integrato il contraddittorio nei confronti dei predetti litisconsorti necessari, deciderà nel merito e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del provvedimento impugnato e rimette gli atti al Tribunale di Velletri, in altra composizione, che provvederà anche sulle spese di cassazione.