Contadino sequestra figlio: il contesto socio-culturale incide sulla sussistenza dell’aggravante

In ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, numero 1, c.p. aggravante futili motivi , il giudice non può limitarsi, nella motivazione, a un fugace accenno alla futilità di una punizione pretestuosa , senza considerare elementi concreti come la connotazione culturale del soggetto giudicato, il contesto sociale e il particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché i fattori ambientali che possano avere condizionato la condotta criminosa.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 44815, depositata il 6 novembre 2013. Il caso. Un imputato era stato condannato per il delitto di sequestro di persona in danno del proprio figlio di 20 anni, in quanto lo aveva costretto a rimanere a casa – o al massimo nel fondo agricolo annesso all’abitazione – sotto la minaccia di percosse e punizioni, per tre mesi, con l’aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi, cioè per sanzionare un corteggiamento a una ragazza, non gradito dal padre di lei. Contro tale statuizione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sottolineando, tra l’atro, che la persona offesa non era stata privata della sua libertà di locomozione e che il divieto aveva lo scopo di correggere il figlio e istruirlo, nel rispetto dell’ordine morale e della pace sociale della comunità. A suo dire, inoltre, l’aggravante andava esclusa, tenendo conto delle sue connotazioni culturali un contadino , nonché del contesto sociale in cui si era verificato il fatto. Per la Suprema Corte il ricorso è parzialmente fondato. Quanto al tentativo del ricorrente di ricondurre la condotta al delitto di violenza privata o abuso dei mezzi di correzione, gli Ermellini hanno ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie come sequestro di persona, ex art. 605 c.p., poiché l’elemento materiale del delitto in questione non consiste solamente nella assoluta privazione della libertà fisica e di locomozione, ma anche in una limitazione della libertà personale che derivi da costrizione psichica o dalla creazione di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l’esposizione a un pericolo per l’incolumità personale . Nel caso in esame,come sottolineato dal S.C., la persona offesa è stata sottoposta a una limitazione della libertà personale, per un tempo più che apprezzabile di tre mesi, sul piano morale, con la minaccia di percosse e punizioni, tanto più apprezzabili se si considerano le sue condizioni di salute di grave handicap nella deambulazione. Sussistenza dell’aggravante data per scontata. Invece, relativamente alla censura sull’aggravante di futili motivi, Piazza Cavour ha ritenuto omessa qualunque considerazione sulla sua sussistenza, proprio come dedotto dal ricorrente. In particolare, manca ogni considerazione agli elementi concreti della fattispecie, la quale, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possano avere condizionato la condotta criminosa, deduca che la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale . Alla luce di ciò, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame in ordine alla sussistenza dell’aggravante dei futili motivi.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 luglio - 6 novembre 2013, n. 44815 Presidente Bruno – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Avola, C.S. era condannato per il delitto di sequestro di persona in danno del proprio figlio di 20 anni, C.C. , costringendolo a rimanere a casa - o al massimo nel fondo agricolo annesso all'abitazione - sotto la minaccia di percosse e punizioni, per tre mesi con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi futili, cioè per sanzionare un corteggiamento ad una ragazza non gradito dal padre di lei. L'imputato era altresì condannato per i delitti di violenza privata e di maltrattamenti nei confronti del figlio, portatore di un grave handicap agli arti inferiori ed a lui affidato dopo la separazione dalla moglie e per il delitto di cui all'articolo 570, commi 1 e 2, cod. pen., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori affidati alla madre, dopo la cessazione della convivenza. 1.1 L'affermazione di responsabilità, confermata dalla Corte di appello di Catania, con sentenza del 4 ottobre 2012, solo con riferimento al delitto di sequestro di persona, per essere nel frattempo prescritti gli altri reati, si fonda essenzialmente sulla deposizione della persona offesa, la cui attendibilità è specificamente valutata nella sentenza di primo grado, e su quella della madre L.A. . 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, deducendo tre motivi. 2.1 Con il primi due motivi il ricorrente deduce violazione dell'articolo 606 lettera C ed E, cod. proc. pen., in relazione agli articoli 191, 192, 194 e 499 cod. proc. pen, per l'utilizzazione di una prova vietata dalla legge e, comunque, per travisamento della medesima prova la deposizione della persona offesa C.C. . 2.2 Il ricorrente deduce che il pubblico ministero formulò al teste domande suggestive, fino al punto da chiedergli una sua impressione personale in ordine alla privazione di libertà quindi lei in sostanza si riteneva privato della sua libertà personale . Non essendo state rispettate dell'istruttoria dibattimentale le regole processuali espressi dalle norme indicate, per essere state formulate domande nocive e suggestive, non su fatti specifici, il ricorrente ne eccepisce l'inutilizzabilità. 2.3 Inoltre viene dedotto travisamento della prova, poiché il teste ha affermato che poteva uscire, all'insaputa del padre, e che la proibizione di uscire non gli impediva di muoversi liberamente nei dintorni del fondo rurale, nel quale abitava con il genitore, nonché vizio di motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità del teste. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli articoli 605 e 61, n. 1, cod. pen. a suo giudizio la condotta doveva essere inquadrata nella fattispecie di cui all'articolo 571 o dell'articolo 610 cod. pen., poiché la persona offesa non era privata della sua libertà di locomozione il divieto aveva lo scopo di correggere il figlio ed istruirlo, nel rispetto dell'ordine morale e della pace sociale della comunità. Anche con riferimento all'aggravante dei motivi futili, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato un contadino , nonché del contesto sociale in cui si è verificato il fatto, l'aggravante andava esclusa, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte nel definire la futilità del motivo. Considerato in diritto 1. Prima di procedere all'esame dei singoli motivi, giova rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo al rapporto fra le sentenze di merito di primo e secondo grado. Si è costantemente affermato che, allorché dette sentenze concordino nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, esse si integrano vicendevolmente e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente formando un unico complesso corpo argomentativo Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181 . 1.2 Sempre in tema di integrazione fra le conformi sentenze di primo e secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche e superflue, palesemente inconsistenti, è consentita la motivazione per relationem da parte del giudice dell'impugnazione quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante con motivi nuovi non riproposti, sussiste il vizio di motivazione sindacabile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. E , se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla inadeguatezza o inconsistenza dei motivi di appello Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735 . 2. Fatta questa doverosa premessa, il primo motivo di ricorso, relativo alla inutilizzabilità della deposizione della persona offesa, è infondato. 2.1 Quanto alle presunte domande suggestive, come ha ribadito anche di recente questa Corte, l'eccezione andava proposta direttamente al giudice davanti al quale si forma la prova nei successivi gradi di giudizio, invece, può essere oggetto di valutazione solo la motivazione con cui il giudice abbia accolto o rigettato l'eccezione e, pertanto, non può essere eccepita per la prima volta con i motivi di impugnazione, l'inutilizzabilità dell'atto assunto in violazione dell'art. 499 cod. proc. pen. Sez. 3, n. 47084 del 23/10/2008, Perricone, Rv. 242255 . 2.2 Deve invece escludersi il travisamento denunciato, poiché le dichiarazioni della persona offesa C.C. sono state correttamente intese dai giudici di merito nella loro reale portata in realtà il ricorrente, attraverso la censura di travisamento, tenta di introdurre in sede di legittimità un diverso apprezzamento del risultato probatorio, inammissibile in sede di legittimità. 2.3 Anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e , introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il travisamento del fatto , stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 Cass. n. 27429/2006, Rv. 234559, Lobriglio ed esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636 Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 . 2.4 La nuova disciplina consente di dedurre il vizio di travisamento della prova , che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, sempreché la difformità risulti decisiva, ossia quando l'errore disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato, circostanza che nel caso concreto deve escludersi, poiché le dichiarazioni del C. sono state fedelmente riportate dal giudice di primo grado ciò che differisce è il significato giuridico di tali dichiarazioni, poiché il Tribunale ritiene che le restrizioni imposte alla vittima, unitamente alle condizioni di salute di questa, hanno integrato gli estremi oggettivi del delitto di sequestro di persona, anche se la persona offesa poteva muoversi all'interno del fondo annesso all'abitazione. 2.5 Quanto infine alla valutazione di attendibilità del teste, contestata con il secondo motivo, la motivazione della sentenza del Tribunale di Catania è del tutto priva di vizi, poiché articolata e congrua, laddove ne sottolinea la schiettezza e la grande dignità ed è risultata logica e priva di contraddittorietà, laddove evidenzia che il teste ha mostrato disapprovazione per la condotta inspiegabilmente crudele del genitore, senza mai mostrare livore nei suoi confronti e senza mai amplificare la gravità delle vicende descritte. 3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge sostanziale, in ordine alla configurabilità del delitto di sequestro di persona ed all'aggravante dei futili motivi, è parzialmente fondato. 3.1 Per un verso, infatti, appare corretta la qualificazione della fattispecie, ai sensi dell'art. 605 cod. pen., poiché l'elemento materiale del delitto non consiste solamente nella assoluta privazione della libertà fisica e di locomozione, ma anche in una limitazione della libertà personale - sotto il profilo della libertà di movimento - che derivi da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali - ad esempio - l'esposizione ad un pericolo per l'incolumità personale, essendo irrilevanti il grado di privazione della libertà stessa, il luogo dove è avvenuta, la durata di essa, e i mezzi usati per imporla Sez. 3, n. 36823 del 15/06/2011, T., Rv. 251084 . Nel caso in esame, la persona offesa è stata sottoposta ad una limitazione della libertà personale, per un tempo più che apprezzabile di tre mesi, sul piano morale, con la minaccia di percosse e punizioni, tanto più apprezzabili se si considerano le sue condizioni di salute di grave handicap nella deambulazione paresi spastica agli arti inferiori . 3.2 Sotto altro profilo, però, entrambe le sentenze omettono qualunque considerazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, che danno per scontata. In particolare la sentenza della Corte d'appello di Catania, a fronte di specifico motivo di appello in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., non dedica alcuna riflessione al tema, limitandosi, nella sinteticissima motivazione manoscritta, ad un fugace accenno alla sussistenza di un'aggravante rappresentata dalla futilità di una punizione pretestuosa . Sicché manca ogni considerazione in ordine agli elementi concreti della fattispecie, la quale, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possano avere condizionato la condotta criminosa Sez. 1, n. 42846 del 18/11/2010, Muzaka, Rv. 249010 , deduca che la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 248832 . 3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, per nuovo esame in ordine alla sussistenza dell’aggravante dei futili motivi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo esame.