Prima bozza del nuovo codice deontologico forense: una vera rivoluzione che valorizza il diritto di difesa

Il Consiglio Nazionale Forense, nei primi giorni di dicembre, ha inviato ai Consigli degli Ordini Circondariali, alle Unioni Regionali Forensi, alla Cassa Forense, all’Organismo Unitario dell’Avvocatura e alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative in ambito congressuale, una prima bozza del nuovo Codice Deontologico Forense.

Entro il 10 gennaio 2014 potranno formularsi osservazioni e proposte emendative che dovranno essere inviate al Consiglio Nazionale Forense mediante un modulo da compilarsi online. Com’è noto l’art. 3, legge n. 247/12, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione di avvocato, prevede comma 3 che l’avvocato eserciti la professione uniformandosi ai principi del codice deontologico emanato proprio dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, comma 1, lett. d , e 65, comma 5 della stessa legge. Trattasi di una disposizione molto importante poiché si riferisce proprio al nuovo codice deontologico che, tra l’altro, dovrà essere caratterizzato da norme osservanti il principio della tipizzazione della condotta e contenenti l’espressa indicazione della sanzione applicabile cfr., sugli effetti del principio di tipizzazione, G. Colavitti-G. Gambogi, Riforma Forense, Milano 2013, pag. 25 e segg. . A dire il vero l’art. 3, sopra citato, specifica che il codice deontologico quello nuovo, ovviamente ndr espressamente individua fra le norme in esse contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare . Orbene rispetto a questa disposizione che, per come formulata, farebbe pensare ad un codice deontologico che possa contenere anche norme che non rispondono alla tutela di un pubblico interesse, vi è una prima importante presa di posizione del Consiglio Nazionale Forense. Quest’ultimo, si legge nella relazione illustrativa della bozza di cui trattasi, è infatti pervenuto alla conclusione che il nuovo codice deontologico dovrà contenere norme aventi tutte rilevanza disciplinare posto che le previsioni deontologiche tutelano, sempre e in ogni caso, l’affidamento della collettività all’esercizio corretto della professione forense. Passaggio, quello di cui sopra, estremamente importante e senz’altro condivisibile. La struttura del nuovo codice. La bozza del nuovo codice si compone di 73 articoli il codice deontologico vigente è composto, invece, soltanto da 60 articoli . I 73 articoli sono raccolti in 7 distinti titoli - Principi generali artt. 1-22 - Rapporti con il cliente e la parte assistita artt. 23-37 - Rapporti con i colleghi artt. 38-45 - Doveri dell’avvocato nel processo artt. 46-62 - Rapporti con terzi e controparti artt. 63-68 - Rapporti con le istituzioni forensi artt. 69-72 - Disposizione finale art. 73 . Non v’è dubbio che la struttura del codice deontologico, secondo la bozza del Consiglio Nazionale Forense, presenta notevoli e significative differenze rispetto al codice deontologico attualmente vigente. Innanzi tutto è facile constatare che il titolo dedicato ai rapporti con il cliente e la parte assistita viene, per secondo, subito dopo i principi generali, mentre nel codice attuale i rapporti con la parte assistita sono collocati al titolo terzo artt. 35-47 . Per contro i rapporti con i colleghi nella nuova bozza sono inseriti nel titolo terzo, mentre nel codice vigente sono nel titolo secondo. Vi è quindi un’inversione, rispetto all’attuale codice, tra il titolo secondo rapporti con i colleghi ed il titolo terzo rapporti con i clienti e la parte assistita , nel senso di dare, nella nuova bozza, precedenza proprio a quest’ultimo rispetto all’altro. Vale la pena segnalare che se la scelta del Consiglio Nazionale Forense sarà confermata vi sarà un adeguamento del nostro codice deontologico rispetto al codice di deontologia degli avvocati europei nel quale, infatti, vengono prima disciplinati i rapporti con i clienti e poi quelli tra avvocati. Il nuovo titolo riservato ai doveri dell’avvocato nel processo. Dall’esame della struttura della bozza emerge anche che vi è la previsione di un nuovo titolo precisamente il quarto riservato ai doveri dell’avvocato nel processo. La novità è importante poiché non è soltanto formale ma ha contenuti sostanziali. Infatti, come emerge sempre dalla relazione di accompagnamento al nuovo codice deontologico, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto di riunire in questo titolo tutte quelle previsioni deontologiche che riguardano la tipicità della funzione difensiva e che, attualmente, risultano collocate in varie parti del codice deontologico vigente. Non può sfuggire peraltro che in questo nuovo titolo quarto sono recuperate anche le disposizioni che regolano i rapporti con i Magistrati che, invece, nel codice vigente, sono disciplinati unitamente ai rapporti con la controparte e i terzi. Può dirsi che il Consiglio Nazionale Forense ha valorizzato le norme suddette che, giova ricordarlo, riguardano gli aspetti processuali e che attengono quindi ai profili della giurisdizione all’interno della quale l’avvocato svolge un ruolo importante e certamente non secondario. Pare a chi scrive che la scelta del Consiglio Nazionale Forense sia senz’altro da condividere e apprezzare. Rapporti con le istituzioni forensi. Tra le novità si deve altresì registrare la previsione di un ulteriore nuovo titolo, il sesto, dedicato ai doveri verso le istituzioni forensi. Anche in questo caso trattasi di novità non di poco conto. Non è un caso infatti che il Consiglio Nazionale Forense dia atto, nella relazione illustrativa, del rafforzamento, introdotto da una serie di principi contenuti nella citata legge n. 247/12, del rapporto tra avvocato e istituzione forense. Si coglie quindi nel leggere le disposizioni di questo titolo sesto artt. 69-72 la precisa volontà del Consiglio Nazionale Forense di raccogliere in ambito deontologico disposizioni di carattere disciplinare che si rinvengono prima di tutto nella nuova normativa forense, ma anche in alcune normative speciali. Vale la pena di segnalare alcuni principi estremamente importanti, tutti ricollegabili a questo titolo sesto. Si pensi, per esempio, a quello contenuto nell’art. 69, comma 1, in forza del quale l’avvocato, chiamato a far parte delle istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità. Si pensi ancora ai doveri che sono stati previsti per l’avvocato candidato, o anche semplicemente sostenitore di altri candidati, ad elezioni forensi, doveri che impongono comportamenti corretti in senso lato e impongono, più specificamente, di evitare forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità forense. Non possono poi dimenticarsi le norme relative ai rapporti con il Consiglio dell’Ordine tutte contenute nell’art. 70 e quelle relative al dovere di collaborazione art. 71 . In quest’ultima norma si introduce un principio generale di collaborazione tra avvocato e istituzioni forensi e si recupera quell’importantissimo dovere di verità contemplato nell’art. 14 del codice deontologico forense attualmente in vigore. Recupero, quello di cui sopra, non certo di poco conto considerando che l’art. 14 del codice deontologico forense è parte integrante dei principi generali e che nei nuovi principi generali contenuti nella bozza il dovere di verità, pur desumibile da altri fattori, non era specificamente indicato. L’averlo inserito nell’art. 71 significa che il Consiglio Nazionale Forense non si è certo dimenticato di un valore e di un principio così significativo. Il principio di tipicità e le sanzioni. Ma ciò che costituisce, a parere di chi scrive, una vera e propria rivoluzione rispetto al passato, è l’opera posta in essere dal Consiglio Nazionale Forense che nella nuova bozza si è davvero impegnato a tipizzare tutte le norme del codice deontologico forense e anche a prevedere, specificamente, le sanzioni applicabili nel caso di violazione. Un’opera importante e anche in questo caso certamente condivisibile. Il Consiglio Nazionale Forense, tra l’altro, e per rendersi conto di ciò basta scorrere anche sommariamente il nuovo articolato, si è impegnato nell’individuare forme di aggravamento della sanzione disciplinare prevista, laddove si sia in presenza di violazioni estremamente gravi, nonché forme di attenuazioni della sanzione per i casi meno significativi e meno gravi. L’art. 21 del nuovo codice deontologico forense dispone infatti che la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed all’intensità di quest’ultimo, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione. Non v’è dubbio quindi che la commisurazione della sanzione, così come disciplinata nella bozza, risente di alcuni degli elementi portanti dell’art. 133 del codice penale che guarda proprio alla gravità del reato per la valutazione agli effetti della pena da irrogare. Prova ne sia che se è vero com’è vero che nell’art. 133 del codice penale si fa riferimento al comportamento contemporaneo e susseguente al reato, tale principio è ripreso espressamente dall’art. 21. Ma vi è di più. Nell’art. 133 del codice penale si da rilievo alla gravità del danno cagionato alla persona offesa e non è un caso che nell’art. 21, quarto comma, della nuova bozza, si faccia riferimento proprio al pregiudizio subito dalla parte assistita a seguito del comportamento deontologicamente illegittimo dell’avvocato. Rimangono fermi poi alcuni cardini fondamentali già presenti nell’impianto vigente. Sempre dalla lettura dell’art. 21, infatti, emerge la conferma di due principi significativi il primo riguarda l’oggetto di valutazione del potere disciplinare, valutazione che deve riguardare il comportamento complessivo dell’incolpato il secondo riguarda la sanzione vera e propria che deve essere unica anche quando siano contestate all’incolpato più violazioni nell’ambito di uno stesso procedimento. Le sanzioni. Nessuna novità infine e del resto non poteva esserci novità alcuna rispetto a questo tema viste le disposizioni della legge 247/12 per quanto attiene alle sanzioni. La bozza del nuovo codice deontologico riprende infatti quanto già stabilito nella recente riforma della professione forense. Le sanzioni disciplinari saranno soltanto quattro, due di natura interdittiva e due non interdittive. Quest’ultime sono l’avvertimento e la censura. Le sanzioni interdittive sono invece la sospensione e la radiazione. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili all’incolpato è fatto richiamo verbale che non ha carattere di sanzione disciplinare cfr., per un commento sistematico e approfondito delle nuove sanzioni, G. Colavitti-G. Gambogi, Riforma Forense, ‘op. cit.’, pag. 120 e segg. . L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme a norme deontologiche di legge e comporta l’invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni può essere deliberato quando il fatto non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni . La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione e’ evidente che la censura riguarda fatti obbiettivamente più significativi rispetto a quelli che possono punirsi con l’avvertimento . La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dell’esercizio della professione da 2 a 5 anni. La radiazione consiste, infine, nell’esclusione definitiva dall’albo. Come detto in precedenza l’art. 22 della nuova bozza contiene ipotesi di aggravanti comma 2 e ipotesi di attenuanti comma 3 . Rispetto al profilo delle sanzioni si deve segnalare che, esattamente come già previsto dalla legge 247/12, anche nel nuovo codice deontologico non vi è traccia della cancellazione, sanzione interdittiva prevista dall’art. 40 del R.Dl. n. 1578/1933 che deve considerarsi abrogata e quindi non più esistente. Considerazioni conclusive. Prima di poter dare un giudizio definitivo sul nuovo codice deontologico occorrerà, com’è ovvio, attendere la stesura definitiva del testo e quindi occorrerà valutare come il Consiglio Nazionale Forense terrà conto delle eventuali integrazioni o delle eventuali proposte emendative che dovranno pervenire, come scritto in precedenza, entro il 10 gennaio 2014. Alcune riflessioni, però, possono già farsi. Intanto bisogna dare atto del lavoro, importante, ed estremamente puntuale effettuato dalla Commissione che si è occupata di questa materia. In secondo luogo bisogna rilevare che la bozza, pur migliorabile in qualche sua parte, valorizza e tiene conto di tutte le innovazioni desumibili dalla legge 247/12 e anzi, come si è visto, da un’interpretazione ancor più pregnante e significativa dell’onere di tipizzazione delle condotte. Infine non v’è dubbio che, dalle norme contenute nell’elaborato, esce rafforzata la figura dell’avvocato che proprio a fronte delle numerose responsabilità delle quali dovrà tener conto nell’esercizio della professione, diventa o forse, sarebbe preferibile dire, si conferma elemento indispensabile alla giurisdizione. Chi scrive, quindi, condivide il lavoro proposto dal Consiglio Nazionale Forense anche perché, a voler tacer d’altro, nessuno potrà mettere in discussione che il nuovo codice deontologico se la bozza sarà approvata più o meno nel testo in commento sia più rispondente alle mutate esigenze della professione forense non dimentichiamoci che da ormai più di un anno il sistema parametrico ha condizionato non poco i rapporti tra avvocato e cliente e indubitabilmente anche più organico del testo vigente.

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