IMU per il magazzino delle imprese edili: il MEF chiarisce

Con la risoluzione numero 11/DF dell’11 dicembre 2013, il MEF ribadisce l’equiparazione, ai fini del calcolo della base imponibile IMU, tra i fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero edilizio e quelli ancora in costruzione entrambi costituiscono area fabbricabile fino alla conclusione dei lavori.

In particolare, il documento di prassi ha ad oggetto l’esenzione dall’imposta municipale propria per il c.d. “magazzino” delle imprese edili. Fabbricati esenti finché non locati. L’articolo 2 D.L. numero 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, numero 124, prevede la non debenza della seconda rata IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati per il medesimo anno, l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno . Sempre nell’ottica agevolativa, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’Imposta municipale propria gli stessi fabbricati. Largo all’equiparazione. Il concetto di “fabbricati costruiti” comprende anche l’edificio industriale acquistato dall’impresa per procedere a interventi di recupero incisivo articolo 3, comma 1, D.P.R. numero 380/2001 . In caso di utilizzazione dell’area, di demolizione del fabbricato, o del recupero del medesimo, la base imponibile è rappresentata dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori in costruzione, ricostruzione o ristrutturazione. Il Legislatore ha operato così un’equiparazione tra i fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero e quelli in costruzione. I primi sono, al pari dei secondi, considerati ai fini della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori. fonte www.fiscopiu.it

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