Possono essere utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali. Richiedono il consenso specifico alcune particolari modalità di comunicazione fax, mail, sms.
Con il provvedimento del 10 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. numero 11 del 14 gennaio 2013, il Garante della Privacy specifica le modalità di rispetto della privacy durante la campagna elettorale. Diritto politici e diritti di riservatezza. Il Garante parte da due premesse fondamentali il diritto di tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, ex articolo 49 Cost., deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, comportando così l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali. Richiamo alle regole. Il Garante richiama quindi un suo provvedimento del 2005, recante un decalogo sulla campagna elettorale. Il documento è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web numero 1165613 . Dati utilizzabili senza consenso. Possono essere utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali o in altri elenchi pubblici disponibili a tutti, i dati raccolti da titolari di cariche elettive o nell’esercizio di attività professionali e di impresa, i dati personali degli iscritti a movimenti politici. Al contrario non sono utilizzabili come fonte l’archivio dello stato civile né l’anagrafe, né tantomeno gli elenchi telefonici. Dati utilizzabili previo consenso. Per il trattamento dei dati dei simpatizzanti che sono entrati in contatto con movimenti o partiti, deve essere espresso un consenso una tantum. Lo stesso vale per gli abbonati a servizi di telefonia mobile o di comunicazione elettronica. Fax, sms o mail devono essere precedute dalla richiesta di consenso. Non vale la regola del silenzio-assenso. Informativa. C’è l’obbligo di informativa riguardo il trattamento dei dati, se questi sono raccolti presso l’interessato. Non è necessaria tale formalità se viene inviato materiale propagandistico di dimensioni ridotte tale che a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non sia possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica. Il periodo di esonero dall’informativa.L'esonero dall’obbligo di informativa del trattamento dati vale fino al 30 aprile 2013. I dati possono continuare ad essere trattati anche successivamente se entro il 30 giugno 2013 gli interessati vengono avvisati con l’informativa. Dopo la scadenza, in mancanza di tale adempimento, i dati raccolti dovranno essere distrutti.
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento numero 1, 10 gennaio 2013 G.U. 14 gennaio 2013, numero 11 Trattamento dati per attività di propaganda elettorale – esonero dall’informativa IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali , d.lgs. 30 giugno 2003, numero 196 di seguito Codice Considerato che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, numero 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2012, numero 299, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 2012, numero 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 dicembre 2012, numero 299, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni del 24 e 25 febbraio 2013 Considerato che il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali con nota del 24 dicembre 2012 ha invitato i Prefetti di Milano e di Campobasso nell'esercizio delle funzioni di Rappresentante dello Stato nelle rispettive regioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lett. f , della legge 5 giugno 2003, numero 131, previa intesa con i presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni delle due regioni, a indire le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle Regioni Lombardia e Molise, e che con decreti rispettivamente numero 47449 e numero 56527, in data 27 dicembre 2012, il Prefetto di Milano e il Prefetto di Campobasso hanno convocato, per i medesimi giorni del 24 e 25 febbraio 2013, i comizi elettorali per le elezioni dei predetti organi delle Regioni Lombardia e Molise Considerato che il Presidente della Regione Lazio, con decreto numero T00420/2012 del 22 dicembre 2012, rinnovando il precedente decreto che fissava la data delle elezioni per i giorni del 10 e 11 febbraio 2013, ha convocato i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni del 24 e 25 febbraio 2013 Considerato che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale articolo 49 Cost. deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 2 del Codice Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati articolo 13, commi 1 e 2, del Codice Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione articolo 13, comma 4, del Codice Considerato che il Garante, qualora i dati non sono raccolti presso l'interessato, ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate articolo 13, comma 5, lett. c , del Codice Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, numero 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web numero 1165613 con il quale sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonchè di propaganda elettorale e referendaria Ritenuto, altresì, che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, a esclusione della lett. B del punto 4, relativo al trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale il trattamento di tali dati, infatti, è ora ammesso senza il preventivo consenso degli interessati, salvo che gli stessi non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni disciplinato dal d.P.R. del 7 settembre 2010, numero 178, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010, numero 256 articolo 130, commi 3-bis e ss., del Codice Considerato che, a seguito delle predette modifiche all'articolo 130 del Codice e all'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata introdotta per gli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisirne preventivamente il consenso libero, specifico e informato, che opera solo per i trattamenti dei dati effettuati mediante telefonate con operatore fisico per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale Considerato che tale deroga non trova applicazione in relazione ai trattamenti di dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici effettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle consultazioni elettorali, per i quali resta pertanto ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli articolo 13 e 23 del Codice Considerato, altresì, che il consenso dell'interessato deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore nonchè mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto dall'articolo 130, commi 1 e 2, del Codice Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il citato provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali Considerata la necessità di esonerare, in via temporanea, dall'obbligo di informativa di cui all'articolo 13 del Codice partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati, che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare i soggetti, che utilizzano i dati per esclusivi fini di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 30 aprile 2013, solo nelle ipotesi in cui I i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure II il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non sia possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica Ritenuto che, decorsa la data del 30 aprile 2013, partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare anche mediante mera conservazione i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 giugno 2013, nei modi previsti dall'articolo 13 del Codice Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 giugno 2013 nei modi previsti dall'articolo 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro Vista la documentazione in atti Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante numero 1/2000 Relatore il dott. Antonello Soro Tutto ciò premesso il Garante 1. ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c , del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati che intendano utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, numero 212, e in www.garanteprivacy.it, doc. web numero 1165613 , le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, a esclusione della lett. B del punto 4 Elenchi telefonici , in conseguenza delle modifiche all'articolo 130 del Codice e dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni 2. ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati a possono prescindere dall'obbligo di informare gli interessati in ordine al trattamento dei dati personali che li riguardano, sino al 30 aprile 2013, solo se I i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare i medesimi interessati, oppure II il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non sia possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica b possono continuare, decorsa la data del 30 aprile 2013, a trattare anche mediante mera conservazione i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 giugno 2013, nei modi previsti dall'articolo 13 del Codice c qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 giugno 2013 nei modi previsti dall'articolo 13 del Codice, devono cancellare o distruggere i dati 3. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.