Il datore di lavoro non può recedere ad nutum dal patto di non concorrenza

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza numero 212, depositata l’8 gennaio 2013. La compressione della libertà del lavoratore è legittima, ma a determinate condizioni . Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna ad occuparsi del patto di non concorrenza disciplinato dall’articolo 2125 c.c. , vale a dire del contratto con cui si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del rapporto. Tale figura negoziale postula il contemperamento, da un lato, dell'esigenza del lavoratore di esplicare la propria attività lavorativa e, dall’altro, dell’interesse dell'imprenditore a garantire il patrimonio di sistemi e di metodi produttivi, che caratterizza l'attività aziendale, dalla divulgazione e dall'utilizzo da parte di concorrenti. Tali esigenze, tuttavia, ricevono una tutela differenziata, alla luce del principio generale del favor verso il lavoratore pertanto, l’articolo 2125 c.c. – norma inderogabile ed imperativa – pone a protezione di quest’ultimo particolari tutele, sia di tipo formale, che di tipo sostanziale. Ed infatti, le limitazioni pattizie allo svolgimento dell’attività lavorativa, non solo richiedono la forma scritta ad substantiam , ma, vieppiù, devono essere contenute entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo e devono essere compensate da un corrispettivo di natura latamente retributiva. La limitazione della libertà del lavoratore presuppone un vincolo stabile . In passato, la clausola del patto di non concorrenza volta ad attribuire al datore di lavoro la facoltà di recesso unilaterale ai sensi dell’articolo 1373 c.c., in qualsiasi momento, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è stata considerata legittima da una parte della giurisprudenza cfr. Cass. numero 1686/1978, numero 1968/1980 e numero 3625/1983 . La pronuncia in commento, nel ribadire un più recente orientamento giurisprudenziale Cass. numero 9491/2003, e numero 15952/2004 , si pone in termini diametralmente opposti, affermando che l’articolo 2125 c.c., anche alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata articolo 4 e 35 Cost. , non consente, da una parte, che sia attribuito al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, così vanificando la fissazione di un termine certo dall’altra, impedisce che l’attribuzione patrimoniale pattuita possa venir meno per volontà unilaterale del datore di lavoro. Ed infatti, la grave ed eccezionale limitazione alla libertà del lavoratore risulta compatibile soltanto con un vincolo stabile, che si presume accettato dal lavoratore all’esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività per il periodo in cui sarà cessato il rapporto di lavoro. Sulla base di queste considerazioni, pertanto, deve ritenersi non consentita la libertà di recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza viceversa, laddove venisse concesso al datore di liberarsi ex post dal vincolo, l’obbligo del corrispettivo di cui all’articolo 2125 c.c. verrebbe, di fatto, vanificato. Esiste, però, anche una soluzione intermedia . Peraltro, non mancano, anche in tempi recenti, pronunce che – più limitatamente rispetto all’orientamento giurisprudenziale più risalente – ritengono legittima la clausola che prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di recedere discrezionalmente dal patto, entro la fine del rapporto di lavoro in tal caso, infatti, il lavoratore sarebbe comunque posto nella possibilità di conoscere preventivamente la vigenza temporale dell’obbligo e la conseguente corresponsione del corrispettivo cfr., ad esempio, Trib. Milano, 15/12/2001 .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 novembre 2012 - 8 gennaio 2013, numero 212 Presidente Miani Canevari – Relatore Bandini Svolgimento del processo La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 12.1 - 7.5,2007, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, per quanto qui ancora rileva rigettò la domanda proposta da R. W. di condanna della ex datrice di lavoro U. spa al pagamento della somma pretesamente dovuta a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza concluso fra le parti. A fondamento del decisum la Corte territoriale osservò che - alla luce delle espressioni utilizzate, doveva ritenersi, che il patto di non concorrenza, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice che lo aveva qualificato giuridicamente quale patto di opzione costituiva un accordo che impegnava da subito i contraenti, seppure per l'epoca successiva alla cessazione del rapporto e che pertanto, in relazione all'osservanza degli obblighi assunti, non fosse necessaria una ulteriore manifestazione di volontà - il patto de quo era tuttavia sottoposto a condizione risolutiva potestativa a favore della parte datoriale, che si era riservata, al momento della risoluzione del rapporto, di decidere se avvalersene o meno - non potendosi condividere l'avviso del primo Giudice, secondo cui la scelta della Società sarebbe dovuta intervenire al momento della comunicazione del recesso da parte del lavoratore e non già a quello della cessazione del rapporto, doveva ritenersi che tale scelta andava esercitata al momento della scioglimento del rapporto lavorativo, non necessariamente coincidente con quello di manifestazione della volontà risolutiva - nella specie la dichiarazione datoriale di non volersi avvalere del patto era intervenuta, tempestivamente, nella stessa data in cui il rapporto era effettivamente cessato, onde il corrispettivo pattuito non poteva essere ritenuto spettante. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale R. W. ha proposto ricorso per cassazione fondata su due motivi e illustrato con memoria. L'intimata U. spa ha resistito con controricorso, Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di plurime disposizioni di diritto articolo 2125, 1373 e 1344 c.c. , nonché vizio di motivazione, deducendo che la clausola contrattuale, siccome contenente una condizione meramente potestativa ad effetto risolutivo attribuente facoltà di recesso unilaterale al momento della risoluzione del rapporto, senza l'obbligo di pagamento del corrispettivo, era da ritenersi nulla per contrarietà a norma imperativa, in quanto finalizzata ad eludere l'obbligo di corrispettività di cui all'articolo 2125 c.c. infatti doveva riconoscersi che esso ricorrente, essendo vincolato dall'obbligo di non concorrenza, aveva subito una limitazione nelle proprie scelte lavorative, essendo obbligato a non instaurare un rapporto concorrenziale tale limitazione delle sue facoltà doveva quindi trovare un corrispettivo, ma ciò risulterebbe vanificato se fosse consentito al datore di lavoro di manifestare la propria volontà di non avvalersi del patto di non concorrenza in epoca successiva alla comunicazione di recesso alla stregua di tali principi doveva quindi riconoscersi anche la nullità, per contrarietà a norma imperativa di legge, ai sensi dell'articolo 1344 c.c., della ridetta clausola contrattuale, in quanto finalizzata ad eludere l'obbligo di corrispettività di cui all'articolo 2125 c.c. l'obbligo di pagamento del corrispettivo doveva essere affermato anche in applicazione del disposto dell'articolo 1373 c.c., che esclude la possibilità di esercizio della facoltà di recesso ad una della parti allorché il contratto abbia avuto un principio di esecuzione così come si era verificato nella specie, avendo dato il lavoratore, all'atto delle dimissioni, con la comunicazione alla controparte che non avrebbe esercitato un'attività concorrenziale, esecuzione al relativo patto. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articolo 1362 - 1371 c.c., nonché vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale si era erroneamente fermata al significato letterale delle parole usate, senza indagare su quale fosse stata la comune intenzione delle parti al riguardo la Corte territoriale non aveva tenuto conto che il periodo di preavviso è solo eventuale e che, potendo la relativa indennità sostitutiva essere corrisposta anche successivamente alla comunicazione di recesso, resterebbe incerta la determinazione del momento in cui la datrice di lavoro poteva dichiarare di non volersi avvalere del patto di non concorrenza onde si sarebbe dovuto ritenere che tale momento coincidesse con la comunicazione del recesso da parte del lavoratore la Corte territoriale non aveva inoltre attribuito alla clausola in parola il senso risultante dal complesso dell'atto, né dato adeguato rilievo alla differenza terminologica delle diverse espressioni utilizzate cessazione dell'attuale rapporto di impiego all'articolo D - risoluzione del rapporto all'articolo F , né, stante il senso ambiguo e oscuro della clausola, aveva doverosamente fatto ricorso ai criteri sussidiari di cui agli articolo 1369 - 1371 c.c., dovendosi al riguardo anche tener conto che il patto di non concorrenza, allegato alla lettera di assunzione, era stato predisposto dalla parte datoriale secondo moduli utilizzati per disciplinare la generalità dei rapporti con i propri dipendenti. 2. La questione sollevata con il primo motivo di ricorso è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte e risolta nel senso che la risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative cfr, Cass., nnumero 9491/2003 15952/2004 , con ciò superandosi un contrario risalente orientamento cfr, Cass., nnumero 1686/1978 1968/1980 cfr, altresì, Cass., numero 3625/1983 . Al riguardo è stato osservato che la pattuita possibilità di rinuncia al patto da parte del datore di lavoro è da ricondurre all'astratta previsione di cui all'articolo 1373, secondo comma, c.c., ma che è proprio la libertà di recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza alla data di cessazione del rapporto o per il periodo successivo, all'interno del limite temporale di vigenza del patto, che deve ritenersi non consentita, posto che, alla stregua delle disposizioni dettate dall'articolo 1225 c.c., la limitazione allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo e compensata da un corrispettivo di natura latamente retributiva pertanto tale norma, interpretata secondo i principi generali, anche di derivazione costituzionale articolo 4 e 35 Cost. , non consente, da una parte, che sia attribuito al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, così vanificando la previsione della fissazione di un termine certo dall'altra, che l'attribuzione patrimoniale pattuita possa essere caducata dalla volontà del datore di lavoro. Ciò perché la grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego delle energie lavorative risulta compatibile soltanto con un vincolo stabile, che si presume accettato dal lavoratore all'esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto. Nel caso di specie l'obbligo di non concorrenza, ancorché operante per il periodo successivo alla fine del rapporto, si era già perfezionato con la relativa pattuizione, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà ma detta compressione, appunto ai sensi dell'articolo 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore, corrispettivo che nella specie finirebbe con l'essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo. Il Collegio, condividendolo, intende dare continuità al suddetto orientamento giurisprudenziale, onde deve ravvisarsi la fondatezza del primo motivo di gravame, con l'enunciazione del principio di diritto secondo cui la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative . 3. Il ricorso deve essere pertanto accolto, restando assorbita la disamina del secondo motivo. Poiché, come emerge dalla narrativa della pronuncia d'appello, la parte datoriale aveva impugnato la sentenza di prime cure anche censurando la misura della liquidazione del corrispettivo del patto di non concorrenza questione implicante accertamento di fatto e non esaminata dalla Corte territoriale perché assorbita dalla statuizione di non debenza del corrispettivo , la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che deciderà conformandosi al suindicato principio di diritto e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.