Spetta al coniuge omissivo dimostrare l’assenza dello stato di bisogno del congiunto o la propria impossibilità ad adempiere

Ricostruendo il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’articolo 570 c.p., la Corte di Cassazione afferma un principio già più volte riconosciuto dai giudici di legittimità la mera condotta omissiva non integra il reato de quo, ma è necessaria la prova dello stato di bisogno in capo alla persona offesa. L’assenza di tale situazione deve essere provata, assieme ad una eventuale impossibilità ad adempiere, dal coniuge omissivo, mentre non risulta necessario provare lo stato di bisogno dei figli minori, la cui sussistenza è sempre presunta.

Questo è quanto emerso dalla sentenza numero 49543 della Corte di Cassazione, depositata il 27 novembre 2014. L’inadempimento. Delineando il contenuto preciso della fattispecie ex articolo 570 c.p., i giudici di legittimità specificano il contenuto dell’obbligo di assistenza familiare. Innanzitutto per «mezzi di sussistenza» debbono intendersi non soltanto quelli diretti a far fronte alle esigenze primarie vitto, alloggio, vestiario, educazione , ma anche tutto ciò che consente di soddisfare altre complementari necessità quotidiane mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione, svago . L’inadempimento, anche solo parziale, riferito ai primi è già omissione dell’obbligo di assistenza. Per quanto concerne i mezzi complementari sarà necessario tenere in considerazione la capacità economica dell’obbligato. Sempre in tema di inadempimento, perché l’omissione sia rilevante ai fini del reato è necessario che la stessa sia protratta nel tempo e tale da incidere sulla situazione economica delle persone offese in riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari. In tal senso, non risulta operabile alcuna compensazione rispetto a somme versate precedentemente all’omissione. Lo stato di bisogno. Ai fini della sussistenza del reato, non basta la semplice omissione degli obblighi familiari. È necessario lo stato di bisogno della persona offesa che deve essere apprezzato concretamente nel rapporto tra la stessa ed il soggetto obbligato. Nel caso di specie il fatto che la moglie dell’obbligato avesse trovato un lavoro nella perduranza nell’inadempimento del coniuge, non poteva escludere a parere dei giudici di legittimità lo stato di bisogno della stessa che era stata peraltro costretta a chiedere sostegno economico a familiari ed all’assistenza pubblica. Lo stato di bisogno non necessita invece di verifica qualora la persona offesa sia un figlio minore. In questo caso, la minore età presume uno stato oggettivo di bisogno dovuto all’incapacità a produrre reddito. Onere probatorio. In tema di impossibilità ad adempiere, è l’imputato che deve dimostrare l’assenza dello stato di bisogno in capo alla persona offesa o la propria impossibilità ad adempiere. Tale prova, specificano i giudici di legittimità, non solo deve essere rigorosa, non essendo sufficiente la mera allegazione dello stato di disoccupazione, ma deve anche riguardare tutto il periodo dell’inadempimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 – 27 novembre 2014, numero 49543 Presidente Garribba – Relatore Lanza Ritenuto in fatto 1. B.E. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 7 marzo 2014 della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza 16 settembre 2010 del Tribunale di Bologna, di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione per il delitto ex articolo 570 cod. penumero in danno del coniuge, V.G., e dei figli minori, ha riconosciuto entrambi i benefici di legge. 2. Due sono le imputazioni a carico dell'imputato per le quali vi è doppia conforme statuizione di responsabilità a La prima è quella di aver omesso la corresponsione dell'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili in favore del coniuge Giuseppina V. dal luglio 2004 al 26 maggio 2007, omettendo quindi i doveri di assistenza coniugale . b La seconda è quella di non aver versato l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori Pasquale e Rosangela affidati alla madre, pari a €. 500, dal giugno 2006. Fatti accertati fino al 26 maggio 2007. Considerato in diritto 1. La sentenza di primo grado, quanto alla prima contestazione, aveva ritenuto la colpevolezza del Barone, perché la mancata corresponsione, accertata, aveva creato particolari difficoltà al coniuge V.G. che, pur avendo incominciato dopo la separazione a lavorare come operaia metalmeccanica, con stipendio mensile pari ad euro 900/950,00 mensili, era riuscita a mantenere se stessa e i due figli minori, soltanto con l'aiuto dei familiari e dell'assistenza pubblica . 2. Nei motivi d'appello l'imputato aveva lamentato che effettivamente tale assegno quello di mantenimento della moglie non fu corrisposto, ma proprio dal giugno 2004 la signora V., prima disoccupata, trovò un'attività lavorativa la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, dunque, non comportò quel danno - il venir meno dei mezzi di sussistenza - che integra la fattispecie penale il mutamento della condizione economica della moglie aveva reso l'assegno di mantenimento, stabilito nella sentenza di separazione, non più necessario alla sussistenza della V 3. La Corte d'Appello ha ritenuto infondato il motivo d'appello, spiegando che la cirC. che la moglie abbia, in seguito, svolto attività lavorativa 900 - 950 euro mensili non giustifica in alcun modo la grave omissione dell'imputato, poiché nel periodo immediatamente successivo alla separazione costei era disoccupata e fu costretta a ricorrere all'aiuto dei genitori . 4. Il ricorso deduce, con un primo motivo, vizio di motivazione nel senso che le argomentazioni utilizzate sarebbero illogiche e contrastanti, non solo con quanto ritenuto accertato dal Giudice di primo grado, ma anche con quanto oggetto di contestazione, avuto riguardo alle dichiarazioni della stessa parte offesa e considerato che per l'anno 2006 l'imputato ebbe a percepire 7.840,00 euro lordi. 4.1. Realtà questa che, per la difesa del ricorrente, esigeva una diversa risposta da parte della corte distrettuale, la quale avrebbe infatti omesso di valutare se la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento alla coniuge, una volta che questa aveva trovato un lavoro e un reddito, costituiva o meno il reato contestato, atteso che l'assegno non era più necessario alla sussistenza della signora V. e, pertanto, la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento non poteva comportare quel danno - il venir meno dei mezzi di sussistenza - che integra la fattispecie penale. 5. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per il delitto ex articolo 570 cod. penumero in danno dei figli minori avere omesso . la corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli minori Pasquale Rosangela, affidati alla madre, di euro 500,00 dal giugno 2006 al 26 maggio 2007, omettendo quindi i doveri di assistenza genitoriale. 5.1. Per la difesa dei Barone, il giudizio di colpevolezza si scontrerebbe con un dato inequivocabile il mutamento della condizione economica dell'imputato rese infatti inesigibile un comportamento diverso e, in ogni caso, la mancata corresponsione di una parte dell'assegno dovuto non avrebbe comportato quel danno, che integra la sussistenza del reato, poiché, nel frattempo la madre dei minori, prima priva di mezzi di sussistenza, aveva da tempo iniziato a percepire un reddito tale da permetterle di integrare la somma euro 1500,00 non corrisposta dal marito in un anno. 6. Le critiche, diffusamente esposte nel gravame, esigono alcune puntualizzazioni in punto di diritto, considerato a che per «mezzi di sussistenza» devono intendersi quelli diretti a far fronte alle esigenze fondamentali vitto, alloggio, vestiario, educazione per cui anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare è idoneo a realizzare il reato cass. penumero sezione. 6, u.p. 28 marzo 2012 Fanelli in tale nozione vanno invero compresi, non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale dianzi precisati , ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle capacità economiche dell'obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, quali l'abbigliamento, i libri di istruzione, i mezzi di trasporto, i mezzi di comunicazione, lo svago cass. penumero sez.6 u.p. 21 maggio 2014 Quarta raro b che la condotta di inadempimento, come avvenuto nella specie, deve essere sufficientemente protratta nel tempo e comunque tale da incidere in maniera apprezzabile sulle disponibilità dei mezzi di sussistenza destinata a soddisfare i bisogni elementari della madre e dei due figli minori, realtà questa che rende non operabile una compensazione con somme versate antecedentemente alla situazione di bisogno cass. pen se. 6, 10 giugno 2014 Barnelli . c che agli effetti dello «stato di bisogno»,, ove l'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento riguardi il coniuge separato, la mera condotta omissiva non è sufficiente a integrare il reato di cui all'articolo 570 c.p. essendo richiesta la sussistenza dello stato di bisogno 31 maggio 2012 Calabrese , il quale, come correttamente fatto dai giudici di merito, è stato in concreto apprezzato nel rapporto tra la persona che deve essere assistita e il soggetto obbligato, con l'effetto che il reato è stato giustamente ritenuto, considerato che, nella vicenda, la moglie, per superare la sua indigenza è stata costretta a ricorrere all'aiuto dell'assistenza pubblica, all'aiuto dei familiari ed alla ricerca di un'attività di lavoro cfr. in termini cass. penumero sezione. 6, u.p. 12 ottobre 2011 Babuin 19 marzo 2012 Ferro 3 luglio 2014 Avino d che tale prova è invece superflua seconda parte dell'accusa in questione quando non sia stato adempiuto l'obbligo verso i figli minori, dato che la condizione di bisogno della persona minore di età è oggettiva e presunta in ragione della sua incapacità a produrre reddito e, naturalmente, essa non viene meno se il genitore affidatario provvede ad impedirla con il proprio lavoro o con l'intervento di altri congiunti, tenuto conto che l'onere del mantenimento deve essere equamente ripartito tra i genitori cfr. sul punto cass. pen sezione 6, u.p. 10 ottobre 2011, Tesi e 12 giugno 2013, Candura . e che da ultimo, per quanto attiene agli oneri probatori in punto di «impossibilità di adempiere» , va precisato che spetta all'imputato dimostrare l'assenza di necessità di un sostegno economico della p.o. o la propria impossibilità ad adempiere a fronte di uno specifico obbligo imposto dal giudice civile cass. pen sezione 6, u.p. 27 febbraio 2014, Cozzolino e che la prova, idonea ad escludere la responsabilità penale l'obbligato, deve essere, non solo rigorosa, ma deve riguardare tutto il periodo dell'inadempimento cass. penumero sezione 6, 26 settembre 2011, Mannini , a ciò non bastando neppure la generica indicazione dello stato di disoccupazione, inidonea ad escludere la responsabilità cfr. cass. penumero sezione 6, u.p. 27 marzo 2013, Venneri 8 maggio 2014 La Manna 10 giugno 2014 Cangiano 10 giugno 2014 Mileto , e tenuto altresì conto che il giudizio di rispetto o meno dell'onus probandi è giudizio di merito, insindacabile in questa sede, laddove, come nella vicenda, questo abbia trovato risposta non illogica né irragionevole da parte delle decisioni di primo e secondo grado. 7. Orbene nella specie, le doglianze formulate, a parte i profili di inammissibilità che attengono alle censure di merito sulla mancata rigorosa prova dell'impossibilità ad adempiere, sembra ignorare che i giudici di merito, con doppio conforme giudizio di responsabilità, e nel rispetto di tutti i criteri dianzi indicati, anche in punto di inadempimento parziale, hanno ritenuto ed argomentato l'irrilevanza, ai fini di escludere l'azione esecutiva e l'elemento soggettivo del ritenuto delitto, dell'attività lavorativa della donna iniziata in C. di inadempimento del ricorrente , la quale in tanto ha potuto far fronte alle essenziali ed elementari esigenze sue proprie e della prole soltanto in funzione dell'apporto della Assistenza pubblica e dell'aiuto in concreto apprestatole dai familiari. 7.1. I motivi vanno quindi entrambi rigettati. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.