Indeducibili le svalutazioni delle rimanenze valutate a costi specifici

Con la risoluzione n. 78/E del 12 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello di una società per azioni ribadendo come le variazioni per maggiore o minor valore delle rimanenze valutate a costi specifici sono da considerarsi sempre fiscalmente irrilevanti.

L’Amministrazione Finanziaria conferma, quindi, la non deducibilità dei minori valori attribuiti alle rimanenze di immobili valutate a costi specifici. Il quesito. Nel caso di specie, l’istante proponeva, come soluzione interpretativa al quesito oggetto dell’interpello, la rilevanza fiscale, ai sensi dell’art. 92 TUIR, della svalutazione contabile applicata ad un bene immobile rimanenza, valutato secondo il criterio dei costi specifici. L’Amministrazione finanziaria, rispondendo all’interpello, riporta l’estratto dell’art. 2426 punti 9 e 10, c.c. che dispone le regole inerenti l’iscrizione in bilancio delle rimanenze. In particolare, nella valutazione delle rimanenze, corre una differenza sostanziale tra i beni fungibili, non dotati di una propria individualità, e quelli non fungibili, che per le loro caratteristiche devono essere valutati al costo specifico e per i quali risulta possibile una misurazione puntuale dei costi effettivi ad essi afferenti. Tra i beni rimanenze che devono essere valutati al costo specifico rientrano sicuramente i beni immobili. Nessuna rilevanza fiscale per la svalutazione del valore dell’immobile iscritto al costo di acquisto. Ai fini fiscali, il citato art. 92 TUIR, richiamato anche dal contribuente nella propria soluzione interpretativa, nel considerare fiscalmente rilevanti i valori derivanti dalla svalutazione delle rimanenze, sembra escludere quelle valutate a costi specifici. Pertanto, secondo l’Amministrazione Finanziaria, un’interpretazione come quella fornita dall’istante, ovvero che consentisse la deducibilità fiscale delle riduzione di valore subite dai beni valutati al costo, non sarebbe in linea con la ratio della norma. Ne consegue che la svalutazione del valore dell’immobile iscritto al costo di acquisto non potrà avere rilevanza fiscale, e l’istante, in sede di dichiarazione, dovrà operare una variazione in aumento del reddito pari al valore della medesima. In senso più ampio, la risposta all’interpello conferma che le variazioni di valore registrate al termine di ciascun esercizio, dei beni merce valutati al costo specifico, sono da considerarsi sempre fiscalmente non rilevanti. fonte www.fiscopiu.it

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