Dichiarazione “De minimis” per la fruizione dello sgravio contributivo: l’INPS chiarisce

Con il messaggio numero 20123 del 6 dicembre scorso, l’Inps ha fornito ulteriori indicazioni circa la modalità di compilazione del flusso UniEmens – Dichiarazione “De minimis” per la fruizione dello sgravio contributivo, disciplinato con la circolare numero 128/2012, per gli apprendisti assunti tra il 2012 e il 2106.

L’oggetto del messaggio attiene ai contratti di apprendistato, novellati con il D.Lgs. 15 settembre 2011, numero 167. I nuovi codici tipo contribuzione “J0-J1-J2-K0-K1-K2 “nonché “APPA APPB-APPC” saranno resi obbligatori a partire dalle denunce contributive riferite a “gennaio 2013”. Sgravio per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. I datori di lavoro dovranno provvedere all’invio della dichiarazione “de minimis” le sedi, dopo gli adempimenti previsti, attribuiranno il codice autorizzazione “4R” e provvederanno alla rielaborazione dei modelli riciclati. I codici tipo contribuzione da utilizzare per gli apprendisti a seconda dell’anno di beneficio agevolati dello sgravio contributivo sono “J6 K6”, “J7-K7” e “J8-K8”. In merito ad alcuni aspetti legati alla trasmissione della dichiarazione “de minimis”, necessaria per la fruizione dello sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2016 da parte di aziende fino a 9 dipendenti ad integrazione delle indicazioni fornite nella circolare numero 128/2012 , il messaggio offre nuove precisazioni. Soggetti tenuti alla trasmissione della dichiarazione “de minimis”. Ai fini dell’articolo 107 del Trattato, una misura agevolativa può rientrare nella nozione di aiuto di stato qualora sia diretta a favorire in modo selettivo le “ imprese”. La definizione si ricava dall’articolo 1 della Raccomandazione CE numero 361/2003 è impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Tale definizione è stata recepita anche dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, che definisce “impresa” qualsiasi entità che esercita un'attività economica, consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato. Non rilevano quindi lo status giuridico dell’impresa, le sue modalità di finanziamento, e la circostanza che il soggetto sia stato costituito o meno per conseguire degli utili. Tempistiche per la trasmissione massima celerità. La dichiarazione “de minimis” deve essere inviata da parte delle aziende nel più breve tempo possibile dall’assunzione del lavoratore. Si evidenzia, infatti, che l’inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito all’acquisizione della comunicazione, con decorrenza dalla data mese in cui è intervenuta l’assunzione dell’apprendista. Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni, le aziende avranno cura di valorizzare, nella dichiarazione, il campo riferito alla normativa interessata indicando anche la data di assunzione degli apprendisti che fa scattare il beneficio. Calcolo del limite “de minimis”. Per lo sgravio riferito alle assunzioni con contratto di apprendistato, l’Istituto precisa che l’impresa deve quantificare e dichiarare l’aiuto calcolato in percentuale degli oneri previdenziali stimati per tutto il triennio di agevolazione. L’ammontare del beneficio da indicare sarà, quindi, pari all’importo della contribuzione non versata per effetto del previsto incentivo che – per le aziende che occupano fino a 9 addetti – è pari a 1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno, e 10% per il terzo anno. Sarà onere del datore di lavoro comunicare all’Istituto eventuali variazioni negli importi fruiti nel limite del “de minimis”. Aiuti in campo previdenziale. I più recenti provvedimenti normativi hanno formalmente vincolato l’applicazione delle misure in essi contenute all’osservanza del regime “de minimis” nel periodo considerato. Nel novero, si ricorda l’articolo 33 comma 28 legge 12 novembre 2011 numero 183 definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009 Decreto Ministero della Gioventù del 19 novembre 2010 istituzione della banca dati giovani genitori Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 ottobre 2012, in attuazione articolo 24, comma 27, decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, numero 214 istituzione del “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne” .

TP_LAV_12INPS20123