In seguito alla circolare ministeriale del 16 settembre scorso, che ha definito come «soppressi ex lege», dal 1° gennaio 2015, gli Ordini Forensi istituiti presso i Tribunali già soppressi, il CNF ha diffuso, nella circolare numero 18-C-2014, le istruzioni necessarie al trasferimento definitivo negli Ordini accorpanti.
Come arrivare pronti al trasferimento. Soppressi ex lege come affermato dalla circolare ministeriale della Direzione generale della giustizia civile del 16 settembre dal 1° gennaio 2015 gli Ordini Forensi istituiti presso i tribunali a loro volta soppressi, arrivano le istruzioni del CNF per arrivare preparati al trasferimento definitivo negli Ordini accorpanti. La premessa del Consiglio è fondamentale una «condivisione e collaborazione proficua tra i consigli dell’ordine interessati quelli di prossima estinzione e quelli accorpanti». Il primo compito consisterà nell’iscrizione all’albo, negli elenchi e nei registri dell’ordine accorpante di tutti i professionisti provenienti da quelli in via di soppressione. Iscrizione. L’iscrizione degli avvocati provenienti dagli Ordini soppressi verrà effettuata preservando l’anzianità di iscrizione. Lo stesso principio verrà seguito per l’iscrizione dei tirocinanti, per i quali la data di iscrizione nel registro varrà per il calcolo del tempo necessario ad ottenere il certificato di compiuta pratica. Entro il 31 dicembre 2014, il Coa sopprimendo dovrà attivarsi «con la massima solerzia per definire le eventuali posizioni debitorie e creditorie ancora pendenti». Documenti da consegnare. Numerosi i documenti che dovranno essere redatti e trasmessi al Coa di destinazione, tra cui rendiconto economico, inventario dei cespiti patrimoniali, elenco del personale dipendente e addetti alla gestione dell’ordine con specifica indicazione della natura e della durata dei contratti di lavoro, dell’importo delle retribuzioni lorde e del tfr , elenco dei contratti posti in essere con copia degli stessi e dei procedimenti amministrativi in corso compresi gli atti relativi e, infine, indicazione dei procedimenti disciplinari pendenti e di quelli rubricati in esito a segnalazioni di illecito disciplinare per cui non sia stata ancora deliberata l’apertura o l’archiviazione. I procedimenti disciplinari. Proprio per quanto riguarda quest’ultimo caso, il CNF sottolinea che i procedimenti disciplinari seguiranno la disciplina transitoria prevista dalla legge di riforma forense, in seguito all’istituzione dei nuovi Consigli distrettuali di disciplina i fascicoli dovranno essere trasmessi alla segreteria del Consiglio dell’Ordine distrettuale, dandone comunicazione all’incolpato. Particolare attenzione al personale. Viene, inoltre, raccomandata una particolare cautela in riferimento alla posizione del personale dell’Ordine sopprimendo, con la sollecitazione degli Ordini accorpanti «a succedere quale amministrazioni datrici di lavoro, con il mantenimento dello stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale del personale stesso». Infine, un ultimo invito del CNF ad «una proficua e stretta collaborazione tra i Consigli dell’Ordine interessati al fine di curare rapidamente l’aggiornamento materiale dei relativi albi, elenchi e registri, senza soluzione di continuità».
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