Ferrovie dello Stato: l’EDR si computa nell’assegno pensionabile

L’Elemento Distinto della Retribuzione c.d. «EDR» previsto dal CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato del novembre 1995 va computato nella determinazione dell’assegno personale pensionabile.

Il caso. Un dipendente delle Ferrovie dello Stato ricorreva al Giudice del lavoro richiedendo l’accertamento del diritto all’inclusione, nella determinazione dell’«assegno personale pensionabile» previsto dall’articolo 82 del CCNL di settore del 1998, dell’Elemento Distinto della Retribuzione c.d. «EDR» previsto dall’Accordo nazionale del 1995. Dopo alterne fortune giudiziarie – in particolare, il ricorrente risultava vittorioso in primo grado, soccombente nel giudizio di appello, vittorioso in Cassazione e nuovamente soccombente nel successivo giudizio di rinvio – il lavoratore ricorreva nuovamente alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Genova la quale, rigettando le sue domande, riteneva che la disciplina dell’EDR del 1995 prevedesse solo una diversa imputazione di parte della retribuzione al fine di incrementare la base pensionabile, così escludendo ulteriori incrementi patrimoniali ivi compreso l’impatto sull’assegno pensionabile . Una controversia tutta contrattuale . L’intera fattispecie ruota intorno all’interpretazione dei contratti collettivi che, di tempo in tempo, hanno disciplinato il rapporto dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. In tale contesto riteniamo utile, per una migliore comprensione della vicenda, riportare le norme contrattuali interessate. L’articolo 82 del CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato del 1998 prevede che «A far data dal 1° giugno 1997 la Società corrisponderà al dipendente, entro il mese di luglio di ciascun anno, un assegno personale pensionabile [ ] di importo pari alla retribuzione base di cui all’articolo 73 punto 1 [ ] con esclusione [ ] degli E.d.r. pensionabili previsti dal Protocollo d'intesa del 31 luglio 1992 e dall'articolo 80 del presente c.c.n.l.». L’articolo 73 dello stesso CCNL, a sua volta, definisce come elementi della «retribuzione base a lo stipendio minimo tabellare [ .] l'assegno personale pensionabile di cui all'articolo 82 del presente c.c.n.l., l'E.d.r. pensionabile previsto dal Protocollo d'intesa del 31 luglio 1992, l'E.d.r. pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8 novembre 1995 e l'E.d.r. pensionabile previsto dall'articolo 80 del presente c.c.n.l. [ ]». L’interpretazione offerta dalla società . La società resisteva alle domande del lavoratore affermando che, a suo parere, le norme collettive richiamate andavano interpretate nel senso di negare all’EDR valore di vero e proprio incremento pecuniario. Interpretazione che risultava suffragata anche dal comportamento delle parti collettive, che per anni non avevano mai sollevato alcuna obiezione sul trattamento riservato a tale elemento della retribuzione. L’EDR ha una disciplina eterogenea . Di diverso avviso è tuttavia la Corte di Cassazione la quale, richiamandosi a numerosi suoi precedenti, accoglie le domande del ricorrente. In particolare, la Corte rileva come «l’EDR non si presta a una definizione ontologica unitaria, non avendo goduto di una regolamentazione uniforme valevole a collocarlo fra le componenti stabili della retribuzione, ovvero tra le poste economiche rilevanti ai soli fini pensionistici». Al contrario, prosegue la Corte, tale elemento ha subito una regolamentazione eterogenea e diversa nel tempo, con definizioni ed impatti sugli istituti indiretti diversi in funzione dei CCNL che di volta in volta si sono succeduti. L’EDR del 1995 si computa nell’assegno pensionabile . Su tali premesse, la Corte afferma che dalla lettura sistematica dei summenzionati articoli 73 ed 82 si evince come le parti abbiano inteso rapportare l’assegno personale alla retribuzione base di cui all’articolo 73, con l’esclusione - tra il resto - degli EDR previsti dagli accordi del 1992 e del 1998 ed, a contrario, includendo l’EDR previsto nell’accordo del 1995.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 ottobre - 12 novembre 2012, numero 19646 Presidente Roselli – Relatore Fernandes Svolgimento del processo Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Torino accoglieva la domanda di P.D. - dipendente della Trenitalia s.p.a. - ed accertava che, ai sensi dell'articolo 82 del CCNL di settore 1998 istitutivo dell' assegno personale pensionabile , nella determinazione di tale emolumento doveva computarsi l'importo previsto dall'elemento distinto della retribuzione EDR di cui all'Accordo nazionale 8.11.1995 e condannava Trenitalia s.p.a. al pagamento della somma di Euro 716,00. Tale decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Torino che, accogliendo l'appello proposto dalla Trenitalia, rigettava la domanda del dipendente. La Suprema Corte, su ricorso del P. , cassava la sentenza della Corte di appello, avendovi ravvisato vizio logico e carenza di motivazione, e rinviava alla corte di appello di Genova anche per le spese. Con sentenza pubblicata il 15.1.2008 la Corte indicata accoglieva l'appello di Trenitalia e rigettava la domanda del P. . Argomentava la Corte che non sussisteva un potenziale conflitto fra l'interpretazione letterale dell'articolo 82 CCNL che nella tesi del P. avrebbe attribuito un incremento retribuivo dell'assegno personale pensionabile ed interpretazione sistematica del 3 comma dell'articolo 73 stesso CCNL che faceva salva la disciplina specifica dell'EDR 1995 la quale prevedeva solo un diversa imputazione di parte della retribuzione ai fini di aumentare la base pensionabile, così escludendo incrementi patrimoniali a tale titolo. Ed infatti, poiché nell'ambito della retribuzione di cui all'articolo 73 l'EDR 1995 non comportava alcuna concreta erogazione, la mancata menzione ad opera dell'articolo 82 dell'EDR 95 fra gli elementi da sottrarre non poteva comportare alcun aumento, trasformando il meccanismo contabile di partita di giro in concreta erogazione dell'emolumento. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il P. affidato ad un unico motivo. Trenitalia s.p.a. resiste con controricorso. Il P. ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 73 e 82 del CCNL 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato alla luce dei canoni ermeneutici posti dagli articolo 1362 e 1363 c.c. anche con riferimento a quanto previsto dal coevo Accordo del 6 febbraio 1998. Viene, quindi, formulato il seguente quesito di diritto Dica la Suprema Corte di Cassazione se sia o meno conforme a diritto anche alla luce degli articolo 1362 e 1363 c.c. ritenere che, in virtù del combinato disposto degli articolo 82, primo comma e 73, primo comma dei CCNL 6.2.1998 per i dipendenti della Ferrovie dello Stato, l'istituto contrattuale denominato E.D.R. 1995 - Elemento Distinto della Retribuzione istituito dall'accordo nazionale 8.11.1995 - debba essere computato nell'assegno personale pensionabile disciplinato dall'articolo 82 CCNL 6.2.1998, nonostante quanto previsto dal coevo accordo del 6 febbraio 1998 . Il motivo è fondato. Preliminarmente, va rilevato che non ricorre la eccepita inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza risultando in esso riportato il testo degli articolo 82 e 73 del CCNL, nelle parti rilevanti ai fini della decisione della presente controversia, ed essendo stati allegati al ricorso il detto CCNL e gli altri contratti ed accordi collettivi richiamati, in ossequio al disposto dell'articolo 369 cpc. Ciò detto, si rileva che la questione in esame non è nuova avendola questa Corte affrontata ripetutamente, sia in sede di ricorso ordinario sia con lo speciale procedimento di cui all'articolo 420 bis cpc. È stato più volte ed anche di recente statuito che il combinato disposto degli articolo 73 e 82 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l'E.D.R. - Elemento distinto della Retribuzione - di cui all'accordo nazionale 8 novembre 1995, va computato nell'assegno personale pensionabile di cui al cit. articolo 82 cfr. in tali sensi tra le numerose altre conformi Cass. 14 giugno 2006 numero 13730, 29 luglio 2005 numero 15969 Cass. 15 luglio 2005 numero 15005 Cass. 5 giugno 2004 numero 10721 Cass. 21 settembre 2007 numero 19560, 4 settembre 2008 numero 22264, 19 dicembre 2008 numero 29841 Cass. 22 maggio 2009 numero 11932 . Ha affermato al riguardo questa Corte che la volontà delle parti del suddetto contratto legittimamente si desume dalla lettura coordinata e sistematica delle disposizioni contenute negli articolo 73 e 82 del contratto stesso lettura che assume decisiva rilevanza ai fini della ricostruzione dell'intento negoziale, in quanto, in base alla seconda di tali clausole, l'assegno personale è rapportato con tutta evidenza, può aggiungersi alla retribuzione base di cui all'articolo 73, con la sola esclusione dello stesso assegno e degli EDR previsti dai Protocollo di intesa 31 luglio 1992 e dall'articolo 80 del medesimo contratto del 1998 e l'articolo 73 comprende, a sua volta, tra gli elementi costitutivi di detta retribuzione, anche l'EDR previsto dall'accordo nazionale dell'8 novembre 1995. Sempre nella stessa direzione la Corte, pur riscontrando talune ambiguità, se non contraddizioni, nel contenuto degli accordi esaminati del resto riscontrabili non di rado nei contratti collettivi , ha evidenziato che le clausole introdotte dal CCNL 1998/1999 con riguardo alla composizione dell'assegno personale pensionabile non potevano, in realtà, trovare altra spiegazione se non quella di volere includere l'EDR introdotto con l'accordo nazionale 8 novembre 1995 nella mensilità aggiuntiva appunto l'assegno personale pensionabile di nuova istituzione. Difatti - ha sottolineato la Corte – l’articolo 82 del contratto 1998/1999 è esplicito nell'escludere dalla composizione del suddetto istituto contrattuale alcune poste economiche talune delle quali utili solo ai fini pensionistici , ma non l'EDR di cui all'accordo collettivo del 1995, optando così per la sua inclusione. Per altro verso, l'articolo 73 dello stesso contratto collettivo, il quale, definendo la nozione di retribuzione base, costituisce una norma fondamentale per le sue molteplici ricadute sui c.d. istituti indiretti, accanto a componenti schiettamente retributive quali il minimo tabellare, gli aumenti periodici, l'indennità integrativa speciale, ecc , della cui effettiva erogazione ai dipendenti non si può ovviamente dubitare, pone anche l'EDR previsto dall'accordo del 1995, che non vi era alcuna ragione di menzionare ove si fosse inteso soltanto ribadire la sua inclusione nel montante assoggettabile a pensione, già sancito dall'accordo in questione così ancora in motivazione Cass. 21 settembre 2007 numero 19560 cit. . Si aggiunga che, sempre in sede di interpretazione diretta del CCNL. 1998/1999, la Corte ha affrontato, specificamente, anche la questione relativa alla portata precettiva dell'articolo 73, punto 3, del ripetuto contratto collettivo. Ha osservato, in proposito, che, mentre il contenuto degli articolo 73 e 82 del contratto, letti nel loro coordinato disposto, induce inequivocabilmente alla conclusione condivisa dalla sua precedente giurisprudenza, il contenuto del punto 3 del medesimo articolo 73 e del coevo accordo separato del 6 febbraio 1998 in cui si dichiara di voler mantenere ferma la disciplina dell'EDR di cui al Protocollo del luglio 1992 e all'accordo nazionale del novembre 1995 non possiede pari chiarezza e pregnanza e, quand'anche si ritenga che esista una contraddizione tra l'uno e l'altro blocco di disposizioni, non potrebbe non darsi prevalenza al primo di essi, in virtù del criterio ermeneutico di carattere sussidiario di cui all'articolo 1366 c.c., il quale stabilisce che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede , che tanto più deve trovare applicazione in relazione ai contratti collettivi, i cui testi in via preventiva sono di frequente sottoposti alla valutazione dei lavoratori interessati ed all'acquisizione del loro eventuale consenso si che, in definitiva, quali che siano le ambiguità delle richiamate clausole collettive, considerate nel loro complesso, la sola interpretazione consentita, anche in base al criterio dell'affidamento, perché espressa in termini manifesti e generalmente comprensibili, è quella che comporta l'inclusione dell'EDR nell'assegno personale pensionabile. Orbene, Trenitalia s.p.a. ha insistito nel sostenere la tesi, prendendo spunto anche dall' intervento della Suprema Corte ex articolo 420 bis cpc Cass. numero 21080/2008 , secondo cui la questione della computabilità o meno del quattordicesimo EDR nell'assegno personale pensionabile è diversa da quella relativa al suo riassorbimento. La società, nel richiamare le norme in materia, ha quindi sostenuto che la volontà delle parti collettive era nel segno di negare valore di vero incremento pecuniario ovvero retribuivo a detto EDR. Il comportamento delle parti collettive, connotato dal fatto che per anni le OOSS non hanno mai sollevato alcuna obiezione e le dichiarazioni rese dagli stessi soggetti firmatari dei vari accordi, erano elementi da valutare in favore delle tesi datoriali. In effetti, nella menzionata decisione numero 21080/2008, questa Corte ha precisato che anche se la tesi interpretativa sostenuta dalla società sulla base di vari elementi, è suggestiva, essa però sovrappone in realtà due piani distinti uno è quello della determinazione dell'assegno personale pensionabile, che vede - per espressa previsione contrattuale - il computo di alcuni elementi retributivi tra cui l'EDR 1995 e l'esclusione di altri l'altro è quello del riassorbimento di un 14mo EDR 1995 in competenze accessorie e segnatamente nell'indennità di utilizzazione . L'affermazione, che potrebbe richiamarsi a sostegno delle tesi della Società, ha in realtà un significato diverso da quello attribuitole. Si vuoi dire che proprio perché le tesi societarie sovrappongono piani diversi, quello della determinazione dell'assegno personale pensionabile e quello dell'assorbimento del 14mo EDR non può sulla base di quest'ultimo rilievo escludersi il primo. In breve, l'assegno pensionabile beneficerà della inclusione del 14mo EDR anche se tale inclusione non comporta in busta paga un aggravio dell'onere complessivo economico per il corrispondente assorbimento cioè riduzione delle altre indennità come previsto dall'accordo del 6.11.1998. Quanto alle richiamate previsioni del successivo contratto collettivo del 2003, relative alla composizione dell'assegno personale pensionabile che, nell'assunto della società conforterebbero la tesi della non inclusione dell'EDR di cui all'accordo 1995 nel suddetto emolumento annuale anche secondo la preesistente disciplina contrattuale questa ha avuto modo di evidenziare la labilità dell'argomento e la sua inadeguatezza sotto il profilo ermeneutico considerato nell'articolo 1362 c.c., comma 2 alla luce della storia negoziale dell'istituto, la quale consente di concludere che .l'EDR non si presta a una definizione ontologica unitaria, non avendo goduto di una regolazione uniforme valevole a collocarlo, una volta per tutte, fra le componenti stabili della retribuzione, ovvero tra le poste economiche rilevanti ai soli fini pensionistici, bensì di una regolazione eterogenea e variamente modellata nel tempo, quanto alla sua concreta incidenza sugli altri istituti contrattuali tant'è che è pacifico che, nel 1990, l'azienda, ebbe a corrisponderlo nel premio annuale di fine esercizio l'emolumento poi sostituito dall'assegno personale pensionabile , come effetto della contrattazione collettiva 1988/1989, ed altrettanto pacifica è la natura di corrispettivo realmente accrescitivo dello stipendio senza, cioè, assorbimenti di sorta al suddetto elemento attribuita dalla contrattazione 1994/1995 e, in particolare, dall'accordo nazionale 8 novembre 1995, con riferimento alla determinazione della tredicesima mensilità Cass. numero 11932/2009, in motivazione . In conclusione, il ricorso, va accolto, e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto Il combinato disposto degli articolo 73 e 82 del contratto collettivo di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l'E.D.R. - Elemento Distinto della Retribuzione - di cui all'accordo collettivo dell'8 novembre 1995 va computato nell'assegno pensionabile di cui al cit. articolo 82 . La corte indicata provvedere anche in ordine alle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.