Il dipendente, che sostenga la dipendenza della propria infermità da una causa di servizio, ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita.
E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 21825, depositata il 15 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello, in sede di rinvio, rigettava il gravame proposto da un lavoratore che chiedeva la corresponsione dell’equo indennizzo, rilevando che il lavoratore non aveva assolto l’onere di provare e dimostrare il nesso di causalità fra l’attività lavorativa e la patologia. Rilevava, inoltre, che il consulente tecnico nominato in primo grado, non aveva affermato che l’evento lavorativo si fosse posto come condicio sine qua non della malattia, essendosi innestato su una patologia preesistente. Il lavoratore ricorreva in Cassazione, lamentando violazione di legge e motivazione insufficiente, per aver la Corte d’appello ritenuto che spettasse allo stesso lavoratore l’onere di dimostrare la derivazione della patologia da causa di servizio. L’onere della prova incombe sul lavoratore. La Cassazione, nell’affrontare la questione in esame, ricorda che «il dipendente che sostenga la dipendenza dell’infermità da una causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio» Cass., numero 11353/2004 . La consulenza tecnica non sostituisce la prova. Inoltre, in tale ambito, non costituisce un mezzo sostitutivo dell’onere della prova la consulenza tecnica, che è un solo strumento istruttorio finalizzato ad interagrare l’attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti Cass. numero 16778/2009 . Sulla base di tali argomenti la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 giugno – 15 ottobre 2014, numero 21825 Presidente Vidiri – Relatore Ghinoy Svolgimento del processo L.P. adiva il Tribunale di Massa per ottenere - previo il riconoscimento della causa di servizio dell'evento IMA subito in data 29/1/1997 in quanto conseguenza dello sforzo posto in essere durante l'attività lavorativa in data 20/12/1996 - la condanna dell’amministrazione da cui dipendeva, Azienda Usl di Massa Carrara, alla corresponsione dell'equo indennizzo. Il Tribunale con sentenza numero 261 del 28 gennaio 2008 respingeva il ricorso e l'appello veniva rigettato dalla Corte di Genova con sentenza numero 140 del 2010, che riteneva improbabile il collegamento causale o concausale tra lo sforzo e l’insorgenza della patologia, anche in ragione anche del tempo trascorso oltre un mese . All'esito del ricorso per cassazione proposto dal lavoratore, questa Corte con ordinanza numero 24195 del 2011 cassava con rinvio la sentenza d'appello, argomentando che il giudice di merito non aveva motivato in modo adeguato su quanto riferito dal CTU in merito al rilevante grado di probabilità della dipendenza deirinfermità dalla causa di servizio, nonché sulla deposizione resa dal teste R. , collega di lavoro del ricorrente, il quale aveva dichiarato che il L. fino al 20.12.1996 godeva ottima salute e dopo avere sollevato il paziente dalla barella aveva sentito un forte dolore al petto piegandosi in avanti. La Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, con la sentenza numero 4 del 2013 all'esito del nuovo esame delle circostanze valorizzate nell'ordinanza rescindente respingeva l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa e compensava tra le parti le spese di lite. Riteneva la Corte che il lavoratore non avesse assolto l'onere su di lui incombente di dimostrare il nesso di causalità fra attività lavorativa e patologia rilevava che il consulente tecnico nominato in primo grado, sebbene avesse affermato che non era possibile escludere un nesso causale tra lo sforzo occorso e l'infarto del miocardio, non aveva affermato che l'evento lavorativo si fosse posto come condicio sine qua non della malattia, essendosi innestato su una situazione patologica preesistente neppure poteva considerarsi dirimente la deposizione del teste R. , in considerazione del carattere multifattoriale del sintomo riscontrato, dolore al petto, che poteva essere dipeso anche da una tensione muscolare o articolare. Per la cassazione di tale sentenza L.P. ha proposto ricorso e depositato memoria ex articolo 378 c.p.c., cui ha resistito l'Azienda Usl X di Massa e Carrara. Motivi della decisione 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Come primo motivo parte ricorrente deduce Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 41 c.p. e del d.p.r. numero 686 del 1957 e d.p.r. numero 461 del 2001 difetto di motivazione ovvero motivazione insufficiente o contraddittoria ed errata valutazione delle risultanze istruttorie elusione dell'ordinanza numero 24195/2011 della Corte di cassazione violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e dell'articolo 384 c.p.c. mancata rinnovazione subordinata dell'istruttoria sopravvenienza di sentenza della Corte dei Conti attestante la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal ricorrente e concessiva di pensione privilegiata ordinaria . Addebita alla Corte d'Appello di avere ritenuto che al ricorrente spettasse l'onere di dimostrare la derivazione della patologia da causa di servizio con certezza matematica e assoluta, ignorando l'ambito dell'analisi circoscritto dalla Corte di cassazione con l'ordinanza rescindente e ritenendo insufficiente il contenuto della c.t.u. stilata nel corso del giudizio di primo grado che si era espressa in termini di elevata probabilità che l'infarto si fosse verificato a seguito di una catena di eventi iniziata con l'intenso sforzo verificatosi sul lavoro. Aggiunge che la Corte dei conti della Toscana con sentenza numero 170 del 2013 depositata il 14 maggio 2013 ha dichiarato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta ed attribuito al ricorrente il diritto alla percezione del trattamento pensionistico di privilegio ordinario, all'esito di c.t.u. stilata dall'Ufficio medico legale del ministero della salute. 1.2. Come secondo motivo deduce Error in procedendo. Omessa e/o errata valutazione di fondamentali risultanze istruttorie. Travisamento di fatti e dei motivi di appello. Omessa o in subordine insufficiente o contraddittoria valutazione di un fatto controverso e decisivo ulteriore elusione dell'ordinanza numero 24195 della Corte di cassazione . Lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto non dirimente la deposizione del teste R. , dalla quale emergeva che egli aveva avvertito un forte dolore al cuore subito dopo aver sollevato il pesantissimo paziente dalla barella, attribuendo efficacia determinante al fatto che l'infarto si fosse verificato circa un mese dopo rispetto a tale evento nonostante che l'infarto al miocardio ben possa verificarsi a distanza di tempo dal cosiddetto effetto scatenante. Chiede che questa Corte decida la causa nel merito ex articolo 384 c.p.c. accogliendo la domanda proposta o in subordine cassi la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito di secondo grado con eventuale ordine di rinnovazione della c.t.u., stanti le intervenute sopravvenienze peritali e decisorie. 2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati. 2.1. Prima di ogni altra considerazione si rileva la mancata ottemperanza dell'onere dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale, costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione e che risulta ora tradotto nelle più puntuali e definitive disposizioni contenute negli articolo 366, co. 1, numero 6 e 369, co. 2, numero 4 cod. proc. civ. cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, numero 8077 in motivazione . In particolare la norma di cui all'articolo 366 numero 6 cod. proc. civ., ponendo come requisito di ammissibilità “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, richiede la specificazione dell'avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all'interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili. Merita puntualizzare che le SS. UU. sentenza 3 novembre 2011 numero 22726 , intervenendo sull'esegesi del diverso onere di cui all'articolo 369 comma 2, numero 4 cod. proc. civ., hanno confermato, anche per gli atti processuali, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex articolo 366, numero 6, cod. proc. civ., del contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento. Invero il tenore della disposizione non lascia adito a dubbi sull'estensione dell'onere di “specifica indicazione” di cui al numero 6 della norma a tutti gli atti e documenti negoziali e non necessari alla decisione sul ricorso, espressamente ricomprendendo nel relativo ambito oggettivo gli “atti processuali” generalmente intesi. Nel caso che ci occupa, nel ricorso si sostiene che la corte di merito non avrebbe esattamente interpretato la consulenza tecnica d'ufficio stilata dal dr. C. nel corso del giudizio di primo grado, nonché la deposizione del teste R.E. , senza tuttavia riportarne il preciso contenuto se non, con riferimento alla c.t.u., di tre righe di pg. 3 , il che impedisce di valutare l'esatta portata della censura e di individuare quali sarebbero le circostanze ignorate o travisate dal giudice di merito. 2.2. Deve peraltro rilevarsi che in adempimento del mandato conferito con la sentenza rescindente sia la c.t.u. di primo grado che la deposizione testimoniale indicata sono state ampiamente e puntualmente esaminate dalla Corte milanese, che ha riportato ampi stralci della c.t.u. dai quali emerge una valutazione di compatibilità dell'evento morboso con la causa lavorativa, ma non di determinismo causale della seconda, e ritenendo che il dolore al petto accusato dal L. al momento del sollevamento del paziente dalla barella riferito dal teste R. non fosse univocamente interpretabile. Né il fatto che questa Corte avesse imposto una più approfondita valutazione degli elementi sopra indicati imponeva l'adozione da parte del giudice del rinvio della soluzione favorevole al ricorrente. Il ricorrente chiede quindi a questa Corte di riesaminare le risultanze richiamate, cercando in esse i contenuti che potrebbero essere rilevanti nel senso da lui patrocinato. Quello che si sollecita in sostanza è una nuova valutazione delle risultanze di causa, inammissibile in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica, della coerenza logico-formale e della completezza, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. 2.3. In merito all'interpretazione dell'ampiezza dell'onere della prova gravante sul ricorrente, la Corte d'Appello all'esito della puntuale valutazione degli elementi di causa ha escluso che egli l'avesse assolto. A tale fine, il giudice di merito ha tenuto conto dell'elaborazione di questa Corte di legittimità secondo la quale il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio Sez. U, Sentenza numero 11353 del 17/06/2004, Sez. L, Sentenza numero 15080 del 26/06/2009 . Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica - che nel caso peraltro non è giunta a conclusioni univoche -considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti Cass. Sez. L, Sentenza numero 16778 del 17/07/2009 . 2.4. Della consulenza tecnica dell'I 1 gennaio 2013 stilata dall'ufficio medico legale del Ministero della salute non può infine tenersi conto, considerato che la produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità è preclusa dall'articolo 372 c.p.c 3. Segue a quanto esposto il rigetto del ricorso. 3.1. La complessità dell'accertamento richiesto per la decisione determina la compensazione tra le parti delle spese processuali. 3.2. D ricorso è stato notificato il 12.7.2013, dunque in data successiva a quella 31.1.2013 di entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, numero 228, il cui articolo 1, comma 17, ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso . Essendo il ricorso integralmente rigettato, deve provvedersi in conformità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13.