E’ arrivato sulla Gazzetta Ufficiale numero 221 del 23 settembre 2014 il nuovo decreto ministeriale numero 139/2014 che ha modificato la disciplina degli organismi di mediazione. Nuovi, e più stringenti, requisiti di autonomia ed indipendenza per i professionisti, che dovranno stare molto attenti a chi avranno di fronte durante la procedura.
Nuovi requisiti. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 221 del 23 settembre 2014 il decreto del Ministero della Giustizia numero 139, che interviene sulla disciplina degli organismi di mediazione, già regolamentata dal d.m. numero 180/2010. Si stringono le maglie sui requisiti di indipendenza ed autonomia richiesti ai professionisti che opereranno da mediatori. Diminuiscono i rapporti possibili. Innanzitutto, il mediatore non potrà essere parte, rappresentare o assistere in procedure di mediazione davanti all’organismo presso cui è iscritto, o in cui riveste una carica a qualsiasi titolo, compresa quella di socio lo stesso varrà per i professionisti soci, gli associati o coloro che esercitano la professione negli stessi locali. Viene sancita l’impossibilità di svolgere l’attività di mediatore per chi ha in corso, o ha avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti. Il divieto rimane anche se una delle parti è, o è stata assistita, da un socio, un associato, o da chi ha esercitato la professione negli stessi locali. Stretta anche sulle attività future una volta svolto l’incarico di mediatore, non potranno più esserci rapporti professionali con una delle parti, se non saranno decorsi almeno due anni dal termine del procedimento. Spesa doppia, ma solo in alcuni casi. Viene stabilito un doppio binario riguardo alle spese di avvio l’articolo 16, comma 2, d.m. numero 180/2010 stabiliva l’importo fisso di 40 euro a carico di ciascuna parte, da versare al momento del deposito della domanda per l’istante ed al momento dell’adesione al procedimento per la parte convenuta. Ora invece, la precedente somma rimane per le liti che abbiano un valore fino a 250.000 euro, mentre per le controversie di importo superiore scatterà il raddoppio della cifra da versare, arrivando così a 80 euro. Si precisa che il pagamento dovrà avvenire anche se poi non venisse raggiunto alcun accordo. Il nuovo d.m. interviene anche sul requisito del capitale minimo per l’iscrizione dell’ente al registro del Ministero per evitare l’utilizzo di società a capitale ridotto, viene stabilito il tetto minimo di 10.000 euro per le srl. Gli organismi iscritti avranno l’obbligo di comunicare al Ministero della Giustizia, alla fine di ogni trimestre, i dati statistici sulle attività di mediazione effettivamente svolte. Un obbligo che può portare a gravi conseguenze in caso di inadempimento da una prima misura di sospensione fino alla possibile cancellazione dal registro. Work in progress. E’ prevista una fase transitoria per adeguarsi alle nuove disposizioni gli organismi già iscritti al registro avranno 120 giorni, oltre i quali scatterà la cancellazione dallo stesso registro. Infine, i mediatori che non abbiano ancora completato l’aggiornamento professionale, in forma di tirocinio assistito come stabilito dall’articolo 4, comma 3, lettera b , d.m. numero 180/2010 dovranno provvedere entro la fine di settembre 2015.
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