RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 574, C-47/14 10 SETTEMBRE 2015 GIURISDIZIONE SU RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED IN MATERIA DI ILLECITI DOLOSI/COLPOSI. Contratto individuale di lavoro– Contratto di direttore di società– Cessazione del contratto– Motivi– Inadempimento del mandato e condotta illecita– Azione di accertamento e di risarcimento danni– Nozione di contratto individuale di lavoro”. Gli articolo 18-21 Regolamento44/2001/CE competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale devono essere interpretati nel senso che, quando la società agisce per essere risarcita per gli errori commessi, nell’esercizio delle sue funzioni, da chi esercitava il ruolo di amministratore e direttore, ostano all’applicazione dell’art. 5, punti 1 e 3, purchè il convenuto abbia fornito prestazioni retribuite, per un certo periodo di tempo, a favore e sotto la direzione di detta società. Questa norma, poi, deve essere interpretata nel senso che se c’è stata una violazione degli obblighi di diritto societario la lite rientra nella nozione di materia contrattuale , altrimenti, rientra in quello di illeciti civili . In assenza di qualsivoglia clausola di deroga nello statuto della società o in qualunque altro documento, il giudice del rinvio deve determinare quale sia il luogo in cui l’amministratore ha effettivamente svolto, in misura prevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto, a condizione che la prestazione dei servizi nel luogo considerato non sia contraria alla volontà delle parti quale risulta dagli accordi tra le stesse. Spetta al giudice interno verificare tutto ciò ed identificare, in base alle circostanze di fatto della causa, l’elemento di collegamento più stretto con il luogo del fatto generatore del danno nonché con quello in cui si è concretizzato. Cfr. EU C 2015 335, 2014 148 e 2013 165. EU C 2015 567, C-240/14 9 SETTEMBRE 2015 TUTELA CONSUMATORI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER IL SINISTRO AEREO ASSICURAZIONE E RISARCIMENTO DANNI NUOVA FATTISPECIE. Volo effettuato a titolo gratuito dal proprietario di un immobile al fine di presentare tale immobile a un eventuale acquirente Azione diretta prevista dal diritto nazionale contro l’assicuratore della responsabilità civile. Gli articolo 2 § .1 Lett. A e C Regolamento 2027/97/CE responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli ed 1 § .1 della Convenzione di Montreal del 1999 devono essere interpretati nel senso che ostano a che la domanda di risarcimento presentata da una persona che, trovandosi a bordo di un aeromobile avente come luogo di decollo e di atterraggio una medesima località situata nel territorio di uno Stato membro, e venendo trasportata a titolo gratuito al fine di sorvolare un immobile nell’ambito di un progetto di transazione immobiliare con il pilota di tale aeromobile, abbia subito lesioni corporali a causa della caduta del suddetto aeromobile sia esaminata sulla base dell’articolo 17 di tale convenzione. L’art. 18 Regolamento 864/2007/CE legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, c.d. Roma II , dev’essere interpretato nel senso che, in casi analoghi alla fattispecie, consente l’esercizio di un’azione diretta della parte lesa nei confronti dell’assicuratore della persona tenuta al risarcimento, qualora una siffatta azione sia prevista dalla legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale, indipendentemente da quanto previsto dalla legge applicabile al contratto di assicurazione scelta da chi l’ha stipulato. In breve, anche se il privato che guida un ultraleggero non rientra nelle nozioni di vettore aereo e vettore aereo comunitario e quindi non gode di detta tutela internazionale, il diritto della persona lesa di chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore della persona tenuta al risarcimento non incide sulle obbligazioni contrattuali delle parti del contratto di assicurazione di cui trattasi. Allo stesso modo, nemmeno la scelta della legge applicabile a tale contratto, effettuata dalle parti, incide sul diritto di tale persona lesa di proporre un’azione diretta in forza della legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale . EU C 2015 563, C-4/14 9 SETTEMBRE 2015 RESPONSABILITÀ GENITORIALE-DIRITTO DI VISITA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE. Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale– Decisione sul diritto di visita che prevede una penalità– Esecuzione della penalità L’art. 1 Regolamento44/2001/CE dev’essere interpretato nel senso che tale regolamento non si applica all’esecuzione in uno Stato membro di una penalità comminata in una decisione emessa in un altro Stato membro, relativa al diritto di affidamento e al diritto di visita, penalità volta a garantire il rispetto di detto diritto di visita da parte del titolare del diritto di affidamento. La sua riscossione di una penalità, è disciplinata dallo stesso regime di esecuzione che si applica alla decisione sul diritto di visita garantito da detta penalità, e quest’ultima dev’essere pertanto dichiarata esecutiva secondo le disposizioni del Regolamento2201/2003/CE responsabilità matrimoniale e genitoriale le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest’ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine. Ciò si fonda sul fatto che il controllo sugli inadempimenti al diritto di visita è finalizzato alla tutela del superiore interesse e del benessere del minore EU C 2011 668 e 2010 828 .