Il reato di favoreggiamento della prostituzione è ravvisabile in qualsiasi attività che faciliti alla persona che intende prostituirsi la possibilità di offrirsi e di avere rapporti carnali con chi è disposto a comprarne i favori. In più, si tratta di un reato solo eventualmente abituale, per cui non è necessaria un’attività a carattere continuativo, essendo sufficiente un solo episodio per integrare la fattispecie.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 31167, depositata il 16 luglio 2014. Il caso. In primo grado, un’imputata veniva condannata per aver favorito e sfruttato la prostituzione, mettendo a disposizione di due donne due appartamenti in località diverse. La Corte d’appello di Brescia assolveva l’imputata dall’accusa di sfruttamento e favoreggiamento relativamente ad uno dei due appartamenti e riduce, di conseguenza, la pena. L’imputata ricorreva in Cassazione per due motivi diversi da una parte, deduceva che soltanto una volta aveva incontrato la donna che, secondo le accuse, avrebbe favorito. Dall’altra, contestava il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante prevista dall’articolo 4, numero 7, l. numero 75/1958 c.d. legge Merlin , che inasprisce la sanzione se il fatto è commesso ai danni di più persone, sebbene in appello la condanna fosse stata limitata ad uno solo dei due appartamenti, in cui soggiornava solamente una persona offesa dalla condotta. Nessun limite. Per la Corte di Cassazione, il primo motivo è privo di pregio. Infatti, il reato di favoreggiamento della prostituzione è ravvisabile in qualsiasi attività che faciliti alla persona che intende prostituirsi la possibilità di offrirsi e di avere rapporti carnali con chi è disposto a comprarne i favori. In più, si tratta di un reato solo eventualmente abituale, per cui non è necessaria un’attività a carattere continuativo, essendo sufficiente un solo episodio per integrare la fattispecie. Una sola persona offesa esclude l’aggravante. Per quanto riguarda il secondo motivo, i giudici di legittimità rilevano che le due persone offese si trovavano in appartamenti di località diverse. Perciò, essendoci stata l’assoluzione dalla contestazione relativa ad uno dei due appartamenti, era evidente che sarebbe dovuta venir meno l’aggravante dell’articolo 4, numero 7, l. numero 75/1958, non essendoci stato danno nei confronti di più persone. Di conseguenza, la Corte di Cassazione accoglie questo motivo di ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello per determinare il trattamento sanzionatorio.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 maggio – 16 luglio 2014, numero 31167 Presidente Teresi – Relatore Mulliri Ritenuto in fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - La ricorrente è stata condannata per avere in concorso con altre due persone, giudicate separatamente favorito e sfruttato la prostituzione di due sue connazionali mettendo a loro disposizione due appartamenti, uno a ed uno ad omissis , per l'esercizio del meretricio, del quale si faceva consegnare parte dei proventi. Con la sentenza oggetto di ricorso, la Corte d'appello ha parzialmente riformulato l'accusa, assolvendo la ricorrente dall'accusa di sfruttamento e da quella di favoreggiamento relativamente all'appartamento di e, di conseguenza, ha ridotto la pena ad 1 anno e 4 mesi di reclusione e 180 Euro di multa per il solo fatto di favoreggiamento relativo all'appartamento di omissis . 2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, la condannata ha proposto ricorso, sottoscritto personalmente, deducendo 1 contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Dopo avere riepilogato la successione dei fatti ed, in particolare, le investigazioni dalle quali emerge che la ricorrente fu notata insieme ad un suo connazionale, C.Z.Y. si evidenzia come, pur risultando pacifica l'intestazione del contratto di locazione in capo alla N.L. , non altrettanto chiaro è il rapporto della donna con il C. . In particolare, si fa notare che non risulta accertata la circostanza che la N.L. si fosse occupata dell'attivazione delle utenze telefoniche di via omissis insieme al C. come pure non è affatto sicuro il riconoscimento di C. , da parte di una delle ragazze che si prostituivano, Z.M. la quale ultima non ha riconosciuto neppure la N.L. come la donna alla quale aveva consegnato il denaro . Inoltre, delle utenze indicate da Z.M. come quelle da contattare per concordare appuntamenti, nessuna è riconducibile alla N.L. e neanche a C. . In realtà, si fa notare che questi ultimi due sono stati visti insieme solo una volta in occasione dell'incontro presso l'agenzia immobiliare per l'acquisizione dell'appartamento di . Infine, la ricorrente contesta l'affermazione dei giudici di merito secondo cui la N.L. avrebbe affittato l'appartamento per agevolare delle prostitute extracomunitarie che avevano difficoltà per la loro condizione soggettiva a prendere in affitto un immobile ove esercitare il meretricio visto che la Z.M. ha dichiarato di essere in Italia da un anno e mezzo e di essere in possesso di permesso di soggiorno 2 erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte, pur ribadendo la condanna della N.L. solo in relazione all'appartamento di via omissis , ha confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'articolo 4 numero 7 sebbene, per tale appartamento, figurasse come p.o. solo la Z.M. . La ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato e merita parziale accoglimento nei termini di seguito precisati. 3.1. Il primo motivo è ai limiti dell'ammissibilità per il suo palese sforzo di ottenere da questa corte di legittimità una rivisitazione delle procedimento ed una rilettura delle prove acquisite in modo tale da trame conclusioni diverse e più favorevoli alla ricorrente. Si tratta, però, di un auspicio frutto di un palese fraintendimento del ruolo che questa S.C. deve svolgere specie nel controllo della motivazione. Esso, infatti, deve essere diretto solo a verificare la esistenza di una valida spiegazione del decisum, la sua corrispondenza alle risultanze probatorie ed il fatto che queste ultime siano state commentate in modo non manifestamente illogico né contraddittorio. In tale verifica non rientra certamente la possibilità di apprezzare le eventualità - ancorché astrattamente esistente - che gli stessi fatti siano suscettibili di una diversa interpretazione perché, se ciò si facesse, questa fase processuale si trasformerebbe in un terzo grado di merito. Peraltro, deve riscontrarsi nell'odierna censura anche una sostanziale genericità ed assertività. La doglianza, infatti, si risolve in mere smentite della giustezza delle indagini es. negazione che sia vero che la Z.M. abbia riconosciuto C. oppure che sia giusto che la N.L. attivò le utenze di via omissis . Si tratta, in altri termini, di pure affermazioni di segno opposto a quelle fatte dalla Corte che, al contrario, sono motivate mediante il richiamo al servizio di osservazione del 24. maggio 2011 , ovvero di minimizzazioni dei fatti, come quando la ricorrente sostiene che vi è prova di un solo incontro tra la N.L. e C. . A tale ultimo proposito, però, è sufficiente obiettare che quand'anche l'asserzione fosse esatta, la sua rilevanza è stata bene evidenziata dai giudici di merito quando ricordano, attraverso le parole del teste Pezzotti, dell'agenzia immobiliare, che la ricorrente, riconosciuta con certezza, è stata da lui indicata come la persona che affittò l'appartamento di omissis dove, per l'appunto, è stata rinvenuta la Z.M. intenta a prostituirsi. Corretta ed argomentata è, pertanto, la conclusione dei giudici circa la ricorrenza del reato di favoreggiamento quando osserva che “non è condivisibile l'assunto difensivo che vorrebbe sminuire l'importanza della titolarità del contratto di locazione e delle necessarie utenze, in capo alla prevenuta, posto che ella, collegata senza ombra di dubbio allo C.Z.Y. - che dalla giovane prostituta ebbe senz'altro a ricevere parte dei guadagni - diede la propria collaborazione per fornire un appartamento ove alloggiare le ragazze indirizzate al meretricio” f.8 . A tutto concedere, quindi, vale il rilievo che, anche per costante orientamento di questa S.C. sez. IV, 2.12.13, Elia, Rv. 229370 , il reato di favoreggiamento della prostituzione é ravvisabile in qualsiasi attività che faciliti alla persona che intende prostituirsi la possibilità di offrirsi e di avere rapporti carnali con chi è disposto a comprarne i favori esso, inoltre, è solo eventualmente abituale, non essendo necessaria ad integrarlo una attività a carattere continuativo, ben potendo il favoreggiamento essere ravvisato in un solo episodio. 3.2. Deve, invece, trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso. È, infatti, innegabile, anche in base a quanto emerge dalla sentenza impugnata che le due persone offese sono state trovate in appartamenti di località diverse la Z.M. ad OMISSIS . Nel momento in cui la stessa corte territoriale ha assolto la ricorrente dalla contestazione relativa all'appartamento di Crema, è evidente che la contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 4 numero 7 L. 75/58 non ha più ragion d'essere e, di conseguenza, le attenuanti generiche riconosciute all'imputata non devono concorrere con alcuna aggravante. La decisione impugnata è, quindi, chiaramente erronea sul punto e deve essere annullata in parte qua con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione della pena. P.Q.M. Visti gli articolo 615 e ss. c.p.p Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto.