La legge comunitaria 2013 - 6 agosto 2013, numero 97 – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 194 del 20 agosto scorso. E adesso, precisamente il 4 settembre, tutte le «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» entrano in vigore.
Sono 34 gli articoli della legge numero 97, in vigore dal 4 settembre, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013». Nello specifico, la legge si occupa di libera circolazione delle persone e dei servizi e di diritto di stabilimento, di fiscalità, di lavoro e politica sociale, di sanità pubblica e di ambiente. Criteri di computo dei dipendenti. In materia di lavoro, una novità da sottolineare è sicuramente quella stabilita dall’articolo 12 della legge in questione. Questo, infatti, sancisce, modificando l'articolo 8 del d.lgs. numero 368/2001, i criteri di computo del numero di dipendenti stabilito dallo Statuto dei Lavoratori legge numero 300/1970 . In sostanza, i limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 legge numero 300/1970 imprese industriali e commerciali, nonché imprese agricole , per il computo dei dipendenti «si basano anche sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro». Tale computo è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data. Partecipazione a società tra avvocati. Un articolo, in particolare, risulta interessante per gli avvocati l’articolo 5 della legge numero 97/2013, in materia di società tra avvocati. In pratica, gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, potevano essere soci di una società tra avvocati anche prima dell’entrata in vigore della legge comunitaria 2013, ma ora non è più necessaria la presenza di almeno un socio in possesso del titolo di avvocato in Italia. E se prima, per l'esercizio dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, il socio avvocato stabilito era tenuto ad agire di intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, adesso è sufficiente un professionista in possesso dello stesso titolo, anche se quest’ultimo non risulta essere socio.
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