Diritto al mantenimento anche quando la madre perde l’assegnazione della casa

In caso di revoca dell’assegnazione della casa familiare, deve essere comunque salvaguardato l’interesse della figlia maggiorenne priva di reddito, che sarà dunque legittimata a richiedere il mantenimento ai genitori.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14727/15, depositata il 14 luglio. Il caso. In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’appello di Palermo, confermando la decisione del Tribunale di Marsala, revocava il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla moglie e condannava quest’ultima alla restituzione dell’immobile al marito. La figlia delle parti ricorre per cassazione. Revoca dell’assegnazione. La Suprema Corte richiama l’art. 337 sexies c.c., il quale stabilisce la revoca dell’assegnazione quando il coniuge smette di abitare in modo stabile nella casa coniugale, convive more uxorio o contrae un nuovo matrimonio. Tutela dell’interesse del figlio privo di reddito. La Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità di tale norma Corte Cost. n. 308/08 ha stabilito che, in qualsiasi delle ipotesi sopracitate si versi, deve essere sempre tutelato l’interesse del figlio minore, o maggiorenne ma non economicamente indipendente. Nel caso di specie dunque, l’incontestato trasferimento della madre assegnataria implica necessariamente la privazione dell’assegnazione della casa. Di conseguenza, alla luce dell’interpretazione della norma, la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente perché priva di reddito, sarà legittimata a richiedere ai genitori il mantenimento, in modo tale da consentirle di trovare una nuova abitazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 febbraio – 14 luglio 2015, n. 14727 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, tra M.G., da un lato e la moglie P.A.M. e la figlia delle parti M.M., dall'altro, il Tribunale di Marsala, con provvedimento 26/04/2012, revocava il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla moglie e la condannava a restituire l'immobile al marito. La Corte d'Appello di Palermo, con provvedimento in data 13/12/2012, confermava tale provvedimento, impugnato dalla figlia delle parti, M.M. Ricorre per cassazione la figlia delle parti. Resiste con controricorso il padre. Non si ravvisano violazioni di legge. La Corte Costituzionale Corte Cost. n. 308 del 2008 ha già avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 154 quater c.c. oggi 337 sexies c.c. , la dove la norma prevede la revoca dell'assegnazione, quando il coniuge cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. La Corte Costituzionale ha interpretato la norma, nel senso che comunque debba essere salvaguardato l'interesse del figlio minore o maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Nella specie, è da ritenere che il pacifico trasferimento della madre assegnataria, comporti necessariamente il venir meno dell'assegnazione della casa. La figlia maggiorenne, priva di reddito, sarà ovviamente legittimata a richiedere ai genitori il mantenimento, che dovrebbe permetterle di procurarsi un nuovo alloggio, posto che, tra l'altro, il padre, tornando nella disponibilità dell'immobile, vedrà accresciuta la sua disponibilità economica. Va pertanto rigettato il ricorso. La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese del presente giudizio tra le parti.